Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 01 agosto 2019, presso la Sede della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) sita in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti Effettivi Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso nonché il Segretario Sig.ra Marzia Picchioni (Funzionaria FCI), il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce

 

N. 07/19 MORENO BUSO + ALTRI – DEFERIMENTO UFFICIO PROCURA FEDERALE N. 06/19.

In punto:

Tutti, ciascuno per quanto di ragione e competenza, hanno violato gli artt. 1.1 e 2.1 del Regolamento di Giustizia Federale.

Al Sig. Moreno Buso: per aver partecipato in data 20 gennaio 2019, con tessera Master 4 FCI n° A165369 non validata per l’anno in corso, al 10° GP Suzuki Ferrara e 15° GP Estense Motori Ferrara, organizzato dalla Struttura Ciclismo UISP Nazionale, nonché di aver partecipato con la medesima tessera di cui al punto precedente in data 17 febbraio 2019 al Campionato d’ Inverno (ACSI Ciclismo) – Comitato Provinciale di Padova svoltosi ed organizzato dall’ ASD S. Eufemia.”

Al Sig. Giuseppe Buso: per aver omesso ogni controllo al fine di poter evitare il tesseramento quale Master 4 del richiedente MORENO BUSO giusta l’istanza inoltrata alla FCI   e nella quale lo stesso richiedente BUSO MORENO ha dichiarato di esser stato squalificato “per doping per anni due”, condizione che per se stessa è impeditiva per il tesseramento nella categoria richiesta ai sensi delle norme vigenti in materia.

 

NOMINATO relatore l’Avv. Massimo Rosso che espone i fatti di cui all’atto di deferimento formulato dalla Procura Federale nei confronti dei suddetti, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata

 

PRESENTE per l’U.P.F. il sostituto Procuratore Avv. Giovanni Petrella

 

PRESENTE l’avv. Stefano Malfatti difensore dei deferiti, assenti sebbene ritualmente convocati.

Il Procuratore Federale insiste nell’atto di deferimento considerando concretizzata la violazione da parte degli incolpati e riserva richieste sanzionatorie a seguito della esposizione delle tesi difensive in quanto, alla luce della memoria difensiva ex art. 37 comma 1 depositata a mezzo mail, potrebbero emergere elementi che permettano una più mite richiesta sanzionatoria.

Il difensore degli incolpati insiste nella validità della documentazione versata sottolineando che il tesseramento da parte della Federciclismo è un atto sottoposto ad una valutazione discrezionale da parte degli uffici preposti pertanto, la dirimente mail di validazione della tessera nonché l’esibizione della fotografia della tessera cartacea plastificata, non permettono di giungere ad una concretizzazione di responsabilità da parte dei propri assistiti.

La Procura Federale, alla luce di quanto argomentato e prodotto, ha concluso richiedendo l’applicazione della sanzione dell’ammonizione per Buso Moreno e per Buso Giuseppe, quale presidente della ASD Team Lenox, nonché l’applicazione della censura con ammenda alla Società ASD Team Lenox nella misura del minimo edittale di € 200,00.

La difesa conclude per mandare assolti i proprie assistiti.

 

Il Tribunale Federale I Sezione,

presa visione della copiosa ed esaustiva produzione documentale fornita dall’UPF, nonché della documentazione a difesa;

visti gli artt. 1.1 e 1.2 del Regolamento di Giustizia che impongono a tutti i tesserati una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza morale, in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale e nell’ambito più generale dei rapporti sociali ed economici, nonché l’obbligo dell’osservanza di norme, statuto federale, regolamenti, deliberati e disposizioni federali;

Esaminata la dichiarazione fatta dal Buso Moreno, la documentazione consequenziale posta in essere dalla FCI nonché la mail contenente la fotografia della tessera plastificata validata il 14 gennaio 2019 in possesso del Sig. Buso, prodotta in udienza dal difensore;

valutate le memorie depositate dalla difesa nonché la discussione e le argomentazioni odierne dalla stessa.

considerato che l’atleta Buso Moreno si è comportato in maniera leale, trasparente e rispettosa, per come ribadito dal difensore in udienza, ma non ha tenuto un comportamento corretto in considerazione del fatto che è a conoscenza delle conseguenze della dichiarazione etica e del valore della stessa; a nulla vale un ipotetico richiamo alla mancata conoscenza della normativa in materia in quanto i soggetti che hanno subito una squalifica per doping superiore ai mesi 6, sono ben informati sulla impossibilità a partecipare ad attività agonistica amatoriale.

considerato che vi è stato sicuramente comportamento omissivo o quantomeno superficiale da parte del Presidente della società il quale ha l’obbligo di vigilare sulle attività dei propri tesserati nonché sull’idoneità degli stessi a svolgere attività all’interno della propria società;

All’esito dell’udienza tenuto conto delle esaustive e puntuali difese dell’Avv. Malfatti, in considerazione di quanto sopra esposto e delle congrue richieste da parte della Procura Federale.

 

Il Tribunale Federale I Sezione,

P.Q.M.

  • commina al sig. Buso Moreno la sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare il comportamento;
  • commina al sig. Buso Giuseppe la sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare il comportamento;
  • commina alla società ASD Team Lenox la sanzione della censura con ammenda di € 200,00
  • Dispone la trasmissione della presente decisione ai competenti Organi Federali ai fini di formalizzare la richiesta di restituzione della tessera FCI id A165369 a nome di Buso Moreno, ove non già restituita.

 

N. 08/19 ALFONSO D’ERRICO – DEFERIMENTO UFFICIO PROCURA FEDERALE N. 07/19.

 

In punto:

Al Sig. Alfonso D’Errico: la violazione degli artt. 1.1 e 1.2 del Regolamento di Giustizia della FCI e segnatamente: “…D’Errico Alfonso tesserato FCI ctg M3, per avere in violazione degli articoli 1.1 e 1.2 del Regolamento di Giustizia Federale, partecipato al II Trofeo Maddes – svoltosi a Piano D’Accio (Teramo) il 31.03.2019, indossando illegittimamente la maglia di Campione Mondiale Amatori 2018 che gli era stata revocata dall’UCI, in seguito ad applicazione di pena concordata per essere il medesimo risultato positivo al test antidoping effettuato dopo aver disputato il 03 settembre 2018 il Campionato mondiale Amatori 2018”

 

NOMINATO relatore l’Avv. Alessia Beghini che espone i fatti di cui all’atto di deferimento formulato dalla Procura Federale nei confronti dei suddetti, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata

 

PRESENTE per l’U.P.F. il Vice Procuratore Avv. Giovanni Petrella

 

NON PRESENTE il deferito Alfonso D’Errico ritualmente convocato.

 

La Procura Federale conclude con la richiesta della sanzione della squalifica per mesi sei.

 

Il Tribunale Federale I Sezione,

presa visione della copiosa ed esaustiva produzione documentale fornita dall’UPF, nonché della documentazione a difesa nonché la mail pervenuta in data 31 luglio 2019 a firma del deferito;

visti gli artt. 1.1 e 1.2 del Regolamento di Giustizia che impongono a tutti i tesserati una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza morale, in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale e nell’ambito più generale dei rapporti sociali ed economici, nonché l’obbligo dell’osservanza di norme, statuto federale, regolamenti, deliberati e disposizioni federali;

esaminato lo stralcio della squalifica di mesi sei irrogata dall’UCI ad Alfonso D’Errico, peraltro concordata ed accettata dallo stesso, con lo spoglio della maglia di Campione Mondiale Amatori e la riassegnazione della stessa al secondo atleta classificato;

considerato che la maglia di Campione del Mondo Amatori 2018 non gli era mai più stata riassegnata;

valutati i rilievi fotografici della gara Trofeo Maddes del 31 marzo 2019 a Piano D’Accio (TE) che ritraggono il tesserato con addosso la maglia di Campione del Mondo Amatori 2018, sebbene fosse stata revocata in forza della sanzione UCI;

valutato altresì la piena ammissione di responsabilità del deferito, nonché il ravvedimento a non reiterare tali comportamenti;

Per tali ragioni, valutato l’intero materiale di causa, il Tribunale ritiene che sono confermati gli elementi per sostenere la responsabilità disciplinare del deferimento nei confronti del Tesserato Alfonso D’Errico.

 

Il Tribunale Federale I Sezione

P.Q.M.

  • commina al sig. D’Errico Alfonso la sanzione della squalifica per mesi 4 (quattro) fino al giorno 30 novembre 2019.

 

Il Presidente  

Avv. Salvatore Minardi

 

data di pubblicazione: 01 agosto 2019

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

1^ sezione - Pronunce

Comunicato N. 9 del 01/08/19

Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 01 agosto 2019, presso la Sede della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) sita in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti Effettivi Avv. Alessia Beghini e Avv. Massimo Rosso nonché il Segretario Sig.ra Marzia Picchioni (Funzionaria FCI), il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce

 

N. 07/19 MORENO BUSO + ALTRI - DEFERIMENTO UFFICIO PROCURA FEDERALE N. 06/19.

In punto:

Tutti, ciascuno per quanto di ragione e competenza, hanno violato gli artt. 1.1 e 2.1 del Regolamento di Giustizia Federale.

Al Sig. Moreno Buso: per aver partecipato in data 20 gennaio 2019, con tessera Master 4 FCI n° A165369 non validata per l’anno in corso, al 10° GP Suzuki Ferrara e 15° GP Estense Motori Ferrara, organizzato dalla Struttura Ciclismo UISP Nazionale, nonché di aver partecipato con la medesima tessera di cui al punto precedente in data 17 febbraio 2019 al Campionato d’ Inverno (ACSI Ciclismo) – Comitato Provinciale di Padova svoltosi ed organizzato dall’ ASD S. Eufemia.”

Al Sig. Giuseppe Buso: per aver omesso ogni controllo al fine di poter evitare il tesseramento quale Master 4 del richiedente MORENO BUSO giusta l’istanza inoltrata alla FCI   e nella quale lo stesso richiedente BUSO MORENO ha dichiarato di esser stato squalificato “per doping per anni due”, condizione che per se stessa è impeditiva per il tesseramento nella categoria richiesta ai sensi delle norme vigenti in materia.

 

NOMINATO relatore l’Avv. Massimo Rosso che espone i fatti di cui all’atto di deferimento formulato dalla Procura Federale nei confronti dei suddetti, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata

 

PRESENTE per l’U.P.F. il sostituto Procuratore Avv. Giovanni Petrella

 

PRESENTE l’avv. Stefano Malfatti difensore dei deferiti, assenti sebbene ritualmente convocati.

Il Procuratore Federale insiste nell’atto di deferimento considerando concretizzata la violazione da parte degli incolpati e riserva richieste sanzionatorie a seguito della esposizione delle tesi difensive in quanto, alla luce della memoria difensiva ex art. 37 comma 1 depositata a mezzo mail, potrebbero emergere elementi che permettano una più mite richiesta sanzionatoria.

Il difensore degli incolpati insiste nella validità della documentazione versata sottolineando che il tesseramento da parte della Federciclismo è un atto sottoposto ad una valutazione discrezionale da parte degli uffici preposti pertanto, la dirimente mail di validazione della tessera nonché l’esibizione della fotografia della tessera cartacea plastificata, non permettono di giungere ad una concretizzazione di responsabilità da parte dei propri assistiti.

La Procura Federale, alla luce di quanto argomentato e prodotto, ha concluso richiedendo l’applicazione della sanzione dell’ammonizione per Buso Moreno e per Buso Giuseppe, quale presidente della ASD Team Lenox, nonché l’applicazione della censura con ammenda alla Società ASD Team Lenox nella misura del minimo edittale di € 200,00.

La difesa conclude per mandare assolti i proprie assistiti.

 

Il Tribunale Federale I Sezione,

presa visione della copiosa ed esaustiva produzione documentale fornita dall’UPF, nonché della documentazione a difesa;

visti gli artt. 1.1 e 1.2 del Regolamento di Giustizia che impongono a tutti i tesserati una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza morale, in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale e nell’ambito più generale dei rapporti sociali ed economici, nonché l’obbligo dell’osservanza di norme, statuto federale, regolamenti, deliberati e disposizioni federali;

Esaminata la dichiarazione fatta dal Buso Moreno, la documentazione consequenziale posta in essere dalla FCI nonché la mail contenente la fotografia della tessera plastificata validata il 14 gennaio 2019 in possesso del Sig. Buso, prodotta in udienza dal difensore;

valutate le memorie depositate dalla difesa nonché la discussione e le argomentazioni odierne dalla stessa.

considerato che l’atleta Buso Moreno si è comportato in maniera leale, trasparente e rispettosa, per come ribadito dal difensore in udienza, ma non ha tenuto un comportamento corretto in considerazione del fatto che è a conoscenza delle conseguenze della dichiarazione etica e del valore della stessa; a nulla vale un ipotetico richiamo alla mancata conoscenza della normativa in materia in quanto i soggetti che hanno subito una squalifica per doping superiore ai mesi 6, sono ben informati sulla impossibilità a partecipare ad attività agonistica amatoriale.

considerato che vi è stato sicuramente comportamento omissivo o quantomeno superficiale da parte del Presidente della società il quale ha l’obbligo di vigilare sulle attività dei propri tesserati nonché sull’idoneità degli stessi a svolgere attività all’interno della propria società;

All’esito dell’udienza tenuto conto delle esaustive e puntuali difese dell’Avv. Malfatti, in considerazione di quanto sopra esposto e delle congrue richieste da parte della Procura Federale.

 

Il Tribunale Federale I Sezione,

P.Q.M.

  • commina al sig. Buso Moreno la sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare il comportamento;
  • commina al sig. Buso Giuseppe la sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare il comportamento;
  • commina alla società ASD Team Lenox la sanzione della censura con ammenda di € 200,00
  • Dispone la trasmissione della presente decisione ai competenti Organi Federali ai fini di formalizzare la richiesta di restituzione della tessera FCI id A165369 a nome di Buso Moreno, ove non già restituita.

 

N. 08/19 ALFONSO D’ERRICO - DEFERIMENTO UFFICIO PROCURA FEDERALE N. 07/19.

 

In punto:

Al Sig. Alfonso D’Errico: la violazione degli artt. 1.1 e 1.2 del Regolamento di Giustizia della FCI e segnatamente: “…D’Errico Alfonso tesserato FCI ctg M3, per avere in violazione degli articoli 1.1 e 1.2 del Regolamento di Giustizia Federale, partecipato al II Trofeo Maddes – svoltosi a Piano D’Accio (Teramo) il 31.03.2019, indossando illegittimamente la maglia di Campione Mondiale Amatori 2018 che gli era stata revocata dall’UCI, in seguito ad applicazione di pena concordata per essere il medesimo risultato positivo al test antidoping effettuato dopo aver disputato il 03 settembre 2018 il Campionato mondiale Amatori 2018”

 

NOMINATO relatore l’Avv. Alessia Beghini che espone i fatti di cui all’atto di deferimento formulato dalla Procura Federale nei confronti dei suddetti, così come formalizzato all’esito dell’attività d’indagine espletata

 

PRESENTE per l’U.P.F. il Vice Procuratore Avv. Giovanni Petrella

 

NON PRESENTE il deferito Alfonso D’Errico ritualmente convocato.

 

La Procura Federale conclude con la richiesta della sanzione della squalifica per mesi sei.

 

Il Tribunale Federale I Sezione,

presa visione della copiosa ed esaustiva produzione documentale fornita dall’UPF, nonché della documentazione a difesa nonché la mail pervenuta in data 31 luglio 2019 a firma del deferito;

visti gli artt. 1.1 e 1.2 del Regolamento di Giustizia che impongono a tutti i tesserati una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza morale, in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale e nell’ambito più generale dei rapporti sociali ed economici, nonché l’obbligo dell’osservanza di norme, statuto federale, regolamenti, deliberati e disposizioni federali;

esaminato lo stralcio della squalifica di mesi sei irrogata dall’UCI ad Alfonso D’Errico, peraltro concordata ed accettata dallo stesso, con lo spoglio della maglia di Campione Mondiale Amatori e la riassegnazione della stessa al secondo atleta classificato;

considerato che la maglia di Campione del Mondo Amatori 2018 non gli era mai più stata riassegnata;

valutati i rilievi fotografici della gara Trofeo Maddes del 31 marzo 2019 a Piano D’Accio (TE) che ritraggono il tesserato con addosso la maglia di Campione del Mondo Amatori 2018, sebbene fosse stata revocata in forza della sanzione UCI;

valutato altresì la piena ammissione di responsabilità del deferito, nonché il ravvedimento a non reiterare tali comportamenti;

Per tali ragioni, valutato l’intero materiale di causa, il Tribunale ritiene che sono confermati gli elementi per sostenere la responsabilità disciplinare del deferimento nei confronti del Tesserato Alfonso D’Errico.

 

Il Tribunale Federale I Sezione

P.Q.M.

  • commina al sig. D’Errico Alfonso la sanzione della squalifica per mesi 4 (quattro) fino al giorno 30 novembre 2019.

 

Il Presidente  

Avv. Salvatore Minardi

 

data di pubblicazione: 01 agosto 2019