RIUNITOSI in teleconferenza in data 20 Marzo 2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Serena Imbriani e Danika La Loggia (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, ha emesso le seguenti pronunce:

PROCEDIMENTO N. 07/2024 – CRASSETTI Massimiliano – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. CRASSETTI Ilaria

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

 PREMESSO CHE  

dalla documentazione in atti risulta che:

l’atleta CRASSETTI Ilaria, categoria Donna Esordiente (tessera A268576), è attualmente tesserata per la società ASD ETRUSKABIKE (cod. 11P2990); il genitore ha chiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società TEAM MUSTANG BIKER ASD (cod. 11J3454).

il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

CONSIDERATO CHE

– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

– in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

P.Q.M.

autorizza il trasferimento dell’atleta CRASSETTI Ilaria (tessera A268576) dalla società ASD ETRUSKABIKE (cod. 11P2990) alla società TEAM MUSTANG BIKER ASD (cod. 11J3454).

Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Daniela GOBAT

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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

2^ Sezione - PROCEDIMENTO N. 07/2024

Comunicato N. 6 del 20/03/24

RIUNITOSI in teleconferenza in data 20 Marzo 2024 il Tribunale Federale 2^ Sezione, nelle persone dell’Avv. Daniela Gobat (Presidente) e dagli Avv.ti Serena Imbriani e Danika La Loggia (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, ha emesso le seguenti pronunce:

PROCEDIMENTO N. 07/2024 – CRASSETTI Massimiliano - RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ a.m. CRASSETTI Ilaria

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

 PREMESSO CHE  

dalla documentazione in atti risulta che:

l’atleta CRASSETTI Ilaria, categoria Donna Esordiente (tessera A268576), è attualmente tesserata per la società ASD ETRUSKABIKE (cod. 11P2990); il genitore ha chiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società TEAM MUSTANG BIKER ASD (cod. 11J3454).

il Presidente della società di appartenenza ha dato per iscritto il proprio nulla osta al trasferimento immediato dell’atleta;

CONSIDERATO CHE

- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

- in deroga al principio che impedirebbe il suddetto trasferimento avendo l’atleta già iniziato l’attività con l’attuale società di appartenenza, questo Tribunale conformemente ai precedenti specifici dallo stesso adottati, ritiene di poter applicare il principio prevalente dell’”interesse “dell’atleta medesimo di poter proseguire l’attività nella stagione in corso

P.Q.M.

autorizza il trasferimento dell’atleta CRASSETTI Ilaria (tessera A268576) dalla società ASD ETRUSKABIKE (cod. 11P2990) alla società TEAM MUSTANG BIKER ASD (cod. 11J3454).

Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Daniela GOBAT