Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 8 febbraio 2019 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico –  Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv., Avv. Laura Olivieri, Avv. Monica Villa, Avv. Mariano Parisi, nonché il Segretario, Sig.ra Claudia Giusti (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

N° 34/2018 – Giovanni Cordioli genitore esercente la potestà sul minore Cordioli Gianluca – Società Aspiratori Otelli -ricorso per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società. 

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

All’Udienza del 08.02.2019, sono presenti i ricorrenti, Cordioli Giovanni, nonché l’atleta minore, Cordioli Gianluca, assistiti dal Dottore Andre Fin.

Nessuno è presente per la Società Aspiratori Otelli ASD, che ha prodotto impedimento scritto a presenziare alla stessa Udienza.

PREMESSO CHE

Dalla documentazione in atti risulta che:

a) l'atleta Cordioli Gianluca, categoria juniores (cod.919560G) già tesserato per la società Aspiratori Otelli A.S.D. (cod. 02L1063); i genitori del medesimo hanno manifestato la volontà del figlio a trasferirsi presso altra Società, ASD GD CADIDAVID ASSALI STEFEN OMAP (cod. 03S0072) con sede in Verona, Località Cadidavid;

b) La squadra d’appartenenza, la Aspirapolveri Otelli ASD negava la concessione del richiesto nulla osta, con dichiarazione del 30.10.2018, adducendo la genericità delle motivazioni per cui era stato richiesto;

c) La prefata richiesta di concessione del nulla osta con conseguente autorizzazione al tesseramento presso altra Società militante in altro Comitato Regionale, trovava la propria ratio, in determinati motivi strettamente personali inerenti la famiglia dell’atleta, prossima al trasferimento in altra Regione per motivi di lavoro del proprio genitore.

CONSIDERATO CHE

il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui agli artt.25 e ss, più precisamente, all’art.26, co.2, del Regolamento Tecnico Strada FCI, il quale prevede, un rispetto generale del vincolo il linea prioritaria alle norme del Diritto di Famiglia;

– è stato esaustivamente documentato, con produzione di lettera d’assunzione con data certa, 15 Marzo 2019, del di Lui genitore, presso una Ditta sedante ad Albaredo d’Adige (Vr), nonché, proposta d’acquisto immobiliare; 

– le argomentazioni del superiore motivo, rappresentante con dovizia di documentazione allegata, sono ritenute prioritarie ed assorbenti di tutte le ulteriori motivazioni addotte dalle parti;

P.Q.M.

 

Concede, il nulla osta all’atleta Cordioli Gianluca, previo corresponsione degli oneri previsti dai Regolamenti Federali vigenti.

 

Il Presidente                                                    Il Giudice estensore   

Avv.to Adriano Simonetti                              Avv.to Monica Villa      

 

 

 

  N° 38/2018 – Massimo Guarinelli, genitore esercente la potestà sul minore Guarinelli Noah  – Società G.S. CADEO CARPANETO CICLISMO ASD -ricorso per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società. 

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

All’Udienza del 08.02.2019, per parte ricorrente, è presente l’Avv.to Paolo Mereu, per delega Avv.ti Alessandro Saviozzi e Marco Leonelli.

Nessuno è presente per la Società G.S. Cadeo Carpaneto Ciclismo ASD.

PREMESSO CHE

Dalla documentazione in atti risulta che:

a) l'atleta Guarinelli Noah, categoria juniores (cod.936056P) già tesserato per la società G.S. CADEO CARPANETO CICLISMO ASD (cod. 07A0007);

b) i genitori del medesimo hanno manifestato la volontà del figlio a trasferirsi presso altra Società geograficamente più vicina alla residenza del ragazzo, per gravi motivi di natura familiare;

c) I gravi motivi di natura familiare addotti, consistono principalmente nello stato di infermità del di lui genitore, il padre rimasto vittima di un sinistro stradale con postumi invalidanti permanenti, nonché, nella successiva assunzione della madre a tempo indeterminato, con impossibilità a poter accompagnare il figlio minore per sostenere regolarmente gli allenamenti con la squadra;

d) la Società G.S. Cadeo Carpaneto Ciclismo ASD, negava la concessione del richiesto nulla osta, adducendo la genericità delle motivazioni addotte.

e) La prefata richiesta di concessione del nulla osta con conseguente autorizzazione al tesseramento presso altra Società, trovava la propria ratio, nei precisi e determinati motivi strettamente personali inerenti la famiglia dell’atleta.

CONSIDERATO CHE

il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui agli artt.25 e ss, più precisamente, all’art.26, co.2, del Regolamento Tecnico Strada FCI, il quale prevede, un rispetto generale del vincolo il linea prioritaria alle norme del Diritto di Famiglia;

– è stato esaustivamente documentato, lo stato d’infermità del di lui padre, vittima di sinistro stradale, nel quale ha riportato grave stato d’invalidità permanente, che la di lui madre, successivamente al prefato sinistro, è stata assunta a tempo indeterminato, presso una Ditta sedante in Zibello (Pr);

– le argomentazioni del superiore motivo, rappresentante con dovizia di documentazione allegata, sono ritenute prioritarie ed assorbenti di tutte le ulteriori motivazioni addotte dalle parti;

P.Q.M.

 

Concede, il nulla osta all’atleta Guarinelli Noah, previo corresponsione degli oneri previsti dai Regolamenti Federali vigenti.

 

Il Presidente                                                               Il Giudice estensore   

Avv.to Adriano Simonetti                                           Avv.to Mariano Parisi

                         

Data di pubblicazione: 13 febbraio 2019

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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

2^ sezione - Pronunce 34/2018 - 38/2018

Comunicato N. 2 del 08/02/19

Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 8 febbraio 2019 presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana sita in Roma, Stadio Olimpico -  Curva Nord, presenti: il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv., Avv. Laura Olivieri, Avv. Monica Villa, Avv. Mariano Parisi, nonché il Segretario, Sig.ra Claudia Giusti (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale, II Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

N° 34/2018 – Giovanni Cordioli genitore esercente la potestà sul minore Cordioli Gianluca – Società Aspiratori Otelli -ricorso per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società. 

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

All’Udienza del 08.02.2019, sono presenti i ricorrenti, Cordioli Giovanni, nonché l’atleta minore, Cordioli Gianluca, assistiti dal Dottore Andre Fin.

Nessuno è presente per la Società Aspiratori Otelli ASD, che ha prodotto impedimento scritto a presenziare alla stessa Udienza.

PREMESSO CHE

Dalla documentazione in atti risulta che:

a) l'atleta Cordioli Gianluca, categoria juniores (cod.919560G) già tesserato per la società Aspiratori Otelli A.S.D. (cod. 02L1063); i genitori del medesimo hanno manifestato la volontà del figlio a trasferirsi presso altra Società, ASD GD CADIDAVID ASSALI STEFEN OMAP (cod. 03S0072) con sede in Verona, Località Cadidavid;

b) La squadra d’appartenenza, la Aspirapolveri Otelli ASD negava la concessione del richiesto nulla osta, con dichiarazione del 30.10.2018, adducendo la genericità delle motivazioni per cui era stato richiesto;

c) La prefata richiesta di concessione del nulla osta con conseguente autorizzazione al tesseramento presso altra Società militante in altro Comitato Regionale, trovava la propria ratio, in determinati motivi strettamente personali inerenti la famiglia dell’atleta, prossima al trasferimento in altra Regione per motivi di lavoro del proprio genitore.

CONSIDERATO CHE

- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui agli artt.25 e ss, più precisamente, all’art.26, co.2, del Regolamento Tecnico Strada FCI, il quale prevede, un rispetto generale del vincolo il linea prioritaria alle norme del Diritto di Famiglia;

- è stato esaustivamente documentato, con produzione di lettera d’assunzione con data certa, 15 Marzo 2019, del di Lui genitore, presso una Ditta sedante ad Albaredo d’Adige (Vr), nonché, proposta d’acquisto immobiliare; 

- le argomentazioni del superiore motivo, rappresentante con dovizia di documentazione allegata, sono ritenute prioritarie ed assorbenti di tutte le ulteriori motivazioni addotte dalle parti;

P.Q.M.

 

Concede, il nulla osta all’atleta Cordioli Gianluca, previo corresponsione degli oneri previsti dai Regolamenti Federali vigenti.

 

Il Presidente                                                    Il Giudice estensore   

Avv.to Adriano Simonetti                              Avv.to Monica Villa      

 

 

 

  N° 38/2018 – Massimo Guarinelli, genitore esercente la potestà sul minore Guarinelli Noah  – Società G.S. CADEO CARPANETO CICLISMO ASD -ricorso per il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società. 

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

All’Udienza del 08.02.2019, per parte ricorrente, è presente l’Avv.to Paolo Mereu, per delega Avv.ti Alessandro Saviozzi e Marco Leonelli.

Nessuno è presente per la Società G.S. Cadeo Carpaneto Ciclismo ASD.

PREMESSO CHE

Dalla documentazione in atti risulta che:

a) l'atleta Guarinelli Noah, categoria juniores (cod.936056P) già tesserato per la società G.S. CADEO CARPANETO CICLISMO ASD (cod. 07A0007);

b) i genitori del medesimo hanno manifestato la volontà del figlio a trasferirsi presso altra Società geograficamente più vicina alla residenza del ragazzo, per gravi motivi di natura familiare;

c) I gravi motivi di natura familiare addotti, consistono principalmente nello stato di infermità del di lui genitore, il padre rimasto vittima di un sinistro stradale con postumi invalidanti permanenti, nonché, nella successiva assunzione della madre a tempo indeterminato, con impossibilità a poter accompagnare il figlio minore per sostenere regolarmente gli allenamenti con la squadra;

d) la Società G.S. Cadeo Carpaneto Ciclismo ASD, negava la concessione del richiesto nulla osta, adducendo la genericità delle motivazioni addotte.

e) La prefata richiesta di concessione del nulla osta con conseguente autorizzazione al tesseramento presso altra Società, trovava la propria ratio, nei precisi e determinati motivi strettamente personali inerenti la famiglia dell’atleta.

CONSIDERATO CHE

- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui agli artt.25 e ss, più precisamente, all’art.26, co.2, del Regolamento Tecnico Strada FCI, il quale prevede, un rispetto generale del vincolo il linea prioritaria alle norme del Diritto di Famiglia;

- è stato esaustivamente documentato, lo stato d’infermità del di lui padre, vittima di sinistro stradale, nel quale ha riportato grave stato d’invalidità permanente, che la di lui madre, successivamente al prefato sinistro, è stata assunta a tempo indeterminato, presso una Ditta sedante in Zibello (Pr);

- le argomentazioni del superiore motivo, rappresentante con dovizia di documentazione allegata, sono ritenute prioritarie ed assorbenti di tutte le ulteriori motivazioni addotte dalle parti;

P.Q.M.

 

Concede, il nulla osta all’atleta Guarinelli Noah, previo corresponsione degli oneri previsti dai Regolamenti Federali vigenti.

 

Il Presidente                                                               Il Giudice estensore   

Avv.to Adriano Simonetti                                           Avv.to Mariano Parisi

                         

Data di pubblicazione: 13 febbraio 2019