Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 12/02/18 a Roma, presenti l’Avv. Jacopo Tognon, Presidente, e i componenti Avv. Miriam Zanoli e Avv. Rosita Gervasio nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI). La Corte Federale d’Appello II sezione ha emesso la seguente pronuncia

NELLA PROCEDURA NR. 05/2017 PROMOSSA CON RECLAMO DEPOSITATO IN DATA 21 DICEMBRE 2017 DAL SIGNOR UGO FAGIOLO, NEI CONFRONTI DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE PUBBLICATA SUL COMUNICATO N.10 DEL 18.12.2017

VISTO Il reclamo depositato in data 21 dicembre 2017 dal Signor Ugo Fagiolo, nei confronti della decisione del Tribunale Federale pubblicata sul comunicato n.10 del 18.12.2017;

VISTO l’art. 45 co. 8 Reg. di giustizia federale FCI

PQM

Dichiara l’inammissibilità della costituzione della FCI.

Respinge il Reclamo con incameramento della tassa d’accesso.

Riserva il deposito della motivazione entro il termine massimo previsto dall’art.45, comma 8 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, addì 12 febbraio 2018

 

Il Presidente

Avv. prof. Jacopo Tognon

 

Data di pubblicazione: 12 febbraio 2018

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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

2^ sezione - Pronuncia

Comunicato N. 1 del 12/02/18

Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 12/02/18 a Roma, presenti l’Avv. Jacopo Tognon, Presidente, e i componenti Avv. Miriam Zanoli e Avv. Rosita Gervasio nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI). La Corte Federale d’Appello II sezione ha emesso la seguente pronuncia

NELLA PROCEDURA NR. 05/2017 PROMOSSA CON RECLAMO DEPOSITATO IN DATA 21 DICEMBRE 2017 DAL SIGNOR UGO FAGIOLO, NEI CONFRONTI DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE PUBBLICATA SUL COMUNICATO N.10 DEL 18.12.2017

VISTO Il reclamo depositato in data 21 dicembre 2017 dal Signor Ugo Fagiolo, nei confronti della decisione del Tribunale Federale pubblicata sul comunicato n.10 del 18.12.2017;

VISTO l’art. 45 co. 8 Reg. di giustizia federale FCI

PQM

Dichiara l’inammissibilità della costituzione della FCI.

Respinge il Reclamo con incameramento della tassa d’accesso.

Riserva il deposito della motivazione entro il termine massimo previsto dall’art.45, comma 8 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, addì 12 febbraio 2018

 

Il Presidente

Avv. prof. Jacopo Tognon

 

Data di pubblicazione: 12 febbraio 2018