PROCEDIMENTO N. 27/2019 – RICORRENTE: SIG. COCCHIERI ROBERTO N.Q. DI CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA AVVERSO L’ESCLUSIONE DELLA SUA CANDIDATURA DECRETATA DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CON COMUNICATO N. 6 DEL 12.12.2019

 

RIUNITOSI  in CAMERA DI CONSIGLIO in data 19 Dicembre 2019 il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone del dott. Adriano Simonetti (Presidente), dell’Avv. Laura Olivieri (componente) e dell’Avv. Andrea Leggieri (componente); svolge le funzioni di Segretario il funzionario FCI, Franco Fantini.

NOMINATO relatore ed estensore l’Avv. Adriano Simonetti Presidente del Tribunale Federale 2^ Sezione, il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nel ricorso in oggetto;

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

PREMESSO CHE

Il ricorrente impugna il comunicato della Commissione Elettorale  recante declaratoria di inammissibilità della sua candidatura alla Presidenza del Comitato Provinciale , da lui presentata con le seguenti modalità:

  • Invio della candidatura al Comitato Provinciale di Perugia,  spedita a mezzo lettera raccomandata in data 10 Dicembre ed anticipata a mezzo posta elettronica in pari data;
  • invio della candidatura, direttamente a mezzo posta elettronica, al Comitato Regionale Umbria, con allegata copia della ricevuta della raccomandata inviata al Comitato Provinciale.

La Commissione elettorale ha decretato l’esclusione della candidatura del sig. Cocchieri con la seguente motivazione: “… in quanto non consta che a seguito della spedizione via mail della richiesta di candidatura abbia fatto pervenire presso il Comitato Regionale gli originali a mezzo raccomandata A/R, così come disposto dallo Statuto Federale vigente”

Con ricorso tempestivamente introdotto il ricorrente contesta la legittimità della decisione della Commissione Elettorale chiedendo a questo Tribunale di dichiarare l’ammissione della sua candidatura alla Presidenza del Comitato Provinciale di Perugia, in vista della Assemblea provinciale fissata per il 21 Dicembre 2019, eccependo che la Commissione Elettorale nell’esaminare la sua candidatura “ha fatto riferimento alle procedure previste in caso di candidatura agli organi provinciali (art. 32 dello Statuto Federale)  … procedure per altro erroneamente richiamate nella circolare al riguardo diffusa dal Comitato Provinciale, circolare cui il ricorrente si è senz’altro attenuto” Per tale motivo il ricorrente ritiene che il provvedimento assunto dalla Commissione Elettorale sia illegittimo e, in quanto tale, da annullare.

RITENUTO CHE

il ricorso debba essere deciso d’urgenza in camera di consiglio, trattandosi di pronuncia attinente alla materia elettorale in vista dell’ imminente svolgimento della relativa Assemblea provinciale

CONSIDERATO CHE

Dall’esame della documentazione in atti è emerso in maniera incontrovertibile come il ricorrente non abbia seguito la procedura complessivamente indicata agli artt. 42.5, 43.5, 45, 47.4, 58, 60.2, 60.5 e 75 del Regolamento Organico, nonché dell’art. 32  dello Statuto  Federale, laddove si evince chiaramente come la candidatura debba essere inviata a mezzo raccomandata A/R sia al Comitato Provinciale che al Comitato Regionale.

Detta procedura, i cui riferimenti legislativi, non possono essere ignoti a chi propone la propria candidatura ad un ruolo istituzionale di così rilevante profilo, sono anche espressamente indicati e richiamati nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

A ciò si deve aggiungere che, a riprova del fatto che la procedura fosse nota anche al ricorrente stesso che poi, però ha del tutto immotivatamente omesso l’invio della Raccomandata A/R al Comitato Regionale, lo stesso Modulo di Candidatura sottoscritto dal Signor Roberto Cocchieri indica quali destinatari della Raccomandata, “anticipata a mezzo mail” sia il Comitato Provinciale che il Comitato Regionale.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

Respinge il ricorso.

 

 

il Presidente del Tribunale Federale

II Sezione

Avv. Andriano Simonetti 

 

Pubblicato il 19 dicembre 2019

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2^ sezione - RG n. 27/2019

Comunicato N. 16 del 19/12/19

PROCEDIMENTO N. 27/2019 – RICORRENTE: SIG. COCCHIERI ROBERTO N.Q. DI CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA AVVERSO L’ESCLUSIONE DELLA SUA CANDIDATURA DECRETATA DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CON COMUNICATO N. 6 DEL 12.12.2019

 

RIUNITOSI  in CAMERA DI CONSIGLIO in data 19 Dicembre 2019 il Tribunale Federale F.C.I. – 2^ Sezione, nelle persone del dott. Adriano Simonetti (Presidente), dell’Avv. Laura Olivieri (componente) e dell’Avv. Andrea Leggieri (componente); svolge le funzioni di Segretario il funzionario FCI, Franco Fantini.

NOMINATO relatore ed estensore l’Avv. Adriano Simonetti Presidente del Tribunale Federale 2^ Sezione, il quale espone ed illustra i fatti e le deduzioni contenute nel ricorso in oggetto;

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

PREMESSO CHE

Il ricorrente impugna il comunicato della Commissione Elettorale  recante declaratoria di inammissibilità della sua candidatura alla Presidenza del Comitato Provinciale , da lui presentata con le seguenti modalità:

  • Invio della candidatura al Comitato Provinciale di Perugia,  spedita a mezzo lettera raccomandata in data 10 Dicembre ed anticipata a mezzo posta elettronica in pari data;
  • invio della candidatura, direttamente a mezzo posta elettronica, al Comitato Regionale Umbria, con allegata copia della ricevuta della raccomandata inviata al Comitato Provinciale.

La Commissione elettorale ha decretato l’esclusione della candidatura del sig. Cocchieri con la seguente motivazione: “… in quanto non consta che a seguito della spedizione via mail della richiesta di candidatura abbia fatto pervenire presso il Comitato Regionale gli originali a mezzo raccomandata A/R, così come disposto dallo Statuto Federale vigente”

Con ricorso tempestivamente introdotto il ricorrente contesta la legittimità della decisione della Commissione Elettorale chiedendo a questo Tribunale di dichiarare l’ammissione della sua candidatura alla Presidenza del Comitato Provinciale di Perugia, in vista della Assemblea provinciale fissata per il 21 Dicembre 2019, eccependo che la Commissione Elettorale nell’esaminare la sua candidatura “ha fatto riferimento alle procedure previste in caso di candidatura agli organi provinciali (art. 32 dello Statuto Federale)  … procedure per altro erroneamente richiamate nella circolare al riguardo diffusa dal Comitato Provinciale, circolare cui il ricorrente si è senz’altro attenuto” Per tale motivo il ricorrente ritiene che il provvedimento assunto dalla Commissione Elettorale sia illegittimo e, in quanto tale, da annullare.

RITENUTO CHE

il ricorso debba essere deciso d’urgenza in camera di consiglio, trattandosi di pronuncia attinente alla materia elettorale in vista dell’ imminente svolgimento della relativa Assemblea provinciale

CONSIDERATO CHE

Dall’esame della documentazione in atti è emerso in maniera incontrovertibile come il ricorrente non abbia seguito la procedura complessivamente indicata agli artt. 42.5, 43.5, 45, 47.4, 58, 60.2, 60.5 e 75 del Regolamento Organico, nonché dell’art. 32  dello Statuto  Federale, laddove si evince chiaramente come la candidatura debba essere inviata a mezzo raccomandata A/R sia al Comitato Provinciale che al Comitato Regionale.

Detta procedura, i cui riferimenti legislativi, non possono essere ignoti a chi propone la propria candidatura ad un ruolo istituzionale di così rilevante profilo, sono anche espressamente indicati e richiamati nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

A ciò si deve aggiungere che, a riprova del fatto che la procedura fosse nota anche al ricorrente stesso che poi, però ha del tutto immotivatamente omesso l’invio della Raccomandata A/R al Comitato Regionale, lo stesso Modulo di Candidatura sottoscritto dal Signor Roberto Cocchieri indica quali destinatari della Raccomandata, “anticipata a mezzo mail” sia il Comitato Provinciale che il Comitato Regionale.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

Respinge il ricorso.

 

 

il Presidente del Tribunale Federale

II Sezione

Avv. Andriano Simonetti 

 

Pubblicato il 19 dicembre 2019