Nel procedimento RG n. 2 / 2019 RECLAMANTE  Asd Cipriani Gestri – Team Hato Green Tea Beer (codice società 08Q0126) avverso il provvedimento Giudice Sportivo Piemonte (Comunicato n. 15 del 28.10.2019 – Gara 87° Circuito Molinese del 5.10.2019)

 

La Corte Sportiva d’Appello formata dai seguenti componenti:

Paolo PADOIN                                                   PRESIDENTE

Samuel LORENZETTO                                     COMPONENTE

Luca MENICHETTI                                           COMPONENTE

assistiti dal Sig.  FRANCO FANTINI (funzionario FCI) – Segretario

***

Con reclamo del 2 novembre 2019, trasmesso via pec in data 4 novembre 2019, la Asd Cipriani Gestri – Team Hato Green Tea Beer, con il patrocinio degli Avv.ti Stefano Bacci e Gianandrea Rosati, impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Piemonte, di cui al Comunicato n. 15 del 28.10.2019, con il quale era disposta l’omologazione senza provvedimenti della Gara n. 149087 denominata 87° Circuito Molinese, svoltasi a Molino dei Torti (AL) il 5.10.2019 ed organizzata dal G.S. Bassa Valle Scrivia Asd.

Il reclamante, nel censurare carenze tecnico-organizzative non rilevate nel verbale di gara e l’assenza di condizioni minime di sicurezza negli ultimi 300 metri di competizione, contestava in particolare l’inadeguata lunghezza e l’inefficace posizionamento della transennatura, l’inesistente protezione dei molti ostacoli presenti ai margini della carreggiata, l’inadeguato presidio degli ultimi metri di gara e l’irregolarità delle transenne.

Carenze che, secondo il reclamante, avrebbero influito, tra l’altro, sul sinistro mortale occorso all’atleta Giovanni Iannelli, tesserato proprio per lo stesso reclamante, durante la volata ed a circa 160 metri dal traguardo finale.

Il reclamante concludeva quindi per “l’annullamento e/o la riforma della pronuncia emessa dal Giudice Unico del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Ciclistica Italiana oggetto del presente reclamo, con l’adozione di ogni conseguente provvedimento”.

La Corte Sportiva d’Appello fissava udienza per il giorno 18 novembre 2019.

Nelle more dell’udienza, spiegavano intervento nel procedimento a sostegno delle ragioni del reclamante, direttamente od a mezzo procuratore, le seguenti persone: Imere Malatesta, Mario Fuochi, Pietro Volpari, Massimo Bacherini, Emilio Magni, Comune di Prato, Angelo Di Muoio, Stefano Callaioli, Manlio D’Amico, Luigi Massimo De Lucchi, Luigi Rossi, Marco Baldini, Francesco Chiuchiolo, Franco Chiuchiolo, Marco Zanardi, Leonardo Aposti, Klidi Jaku, Giovanni Rastrelli, Gabriele Ninci, Luca Squilloni, Gianni Cantini, Gianluca Maggiore, Elisa Maggini, Nicolò Ferri, Nicola Valacchi, Emilia Matteoli, Filippo Magli, Matteo Sensi, Luca Scinto, Luigi Petrini, Saul Nencini.

Con memoria del 15 novembre 2019, a mezzo del patrocinio dell’Avv. Gaia Campus, si costituiva nel procedimento il G.S. Bassa Valle Scrivia Asd, deducendo in via preliminare tanto l’inammissibilità degli interventi quanto l’inammissibilità del reclamo per decadenza dall’azione e per difetto di interesse e carenza di legittimazione attiva; nel merito, invece, il medesimo resistente eccepiva l’infondatezza dell’asserita inadeguatezza della lunghezza della transennatura, dell’asserita inadeguatezza del presidio degli ultimi metri di gara, dell’asserita irregolarità delle transenne utilizzate e dell’asserito irregolare posizionamento dei fotografi, concludendo per il rigetto del reclamo.

All’udienza del 18 novembre 2019, il reclamante ed il resistente comparivano a mezzo dei rispettivi procuratori. Il reclamante depositava in atti una memoria di replica ed ulteriore documentazione a supporto del reclamo. Dopodiché, i procuratori esponevano approfonditamente le proprie ragioni ed insistevano per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

All’esito della discussione, preso atto del suddetto deposito in udienza, la Corte Sportiva d’Appello, impregiudicata ogni decisione di rito e di merito, concedeva al resistente un termine di cinque giorni per l’eventuale deposito di controreplica.  

In data 23 novembre 2019 perveniva una nota difensiva del G.S. Bassa Valle Scrivia Asd.

***

La Corte Sportiva d’Appello è competente a giudicare a mente dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia, con i poteri che l’art. 20 del medesimo Regolamento attribuisce indifferentemente a tutti i «Giudici Sportivi», sia di prima che di seconda istanza. 

Ciò premesso, dopo aver assicurato il più ampio contraddittorio, la Corte ritiene di doversi pronunciare preliminarmente sulle eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito sollevate dal resistente G.S. Bassa Valle Scrivia Asd.

***

Sull’ammissibilità del reclamo e degli interventi, nonché sulle altre questioni preliminari sollevate dalle parti.

Vanno rigettate tutte le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate.

Il reclamo è ammissibile. L’art. 24 del Regolamento di Giustizia dispone che il «procedimento» innanzi al Giudice Sportivo possa avviarsi d’ufficio o ad istanza del soggetto interessato. Il successivo art. 29 del medesimo Regolamento dispone poi che il reclamo avverso la «pronuncia» del Giudice Sportivo può essere proposto dalla parte interessata o dalla Procura Federale.

Sostenere che la mancata partecipazione al procedimento innanzi al GSN o GSR sia motivo sufficiente per il verificarsi di una situazione impeditiva dell’accesso al reclamo innanzi alla Corte sportiva d’Appello non è condividibile. Nel caso in cui l’atto di impulso innanzi al GSN o GSR avvenisse d’ufficio, infatti, sarebbe sempre precluso l’accesso al giudizio innanzi alla Corte Sportiva d’Appello al soggetto interessato, configurando così una palese discriminazione in ordine alla tutela dettata dall’esistenza dei diversi gradi di giudizio. Paradossalmente e diversamente argomentando, infatti, i procedimenti promossi ex art. 24 lett. a) Regolamento di Giustizia non sarebbero mai impugnabili da soggetti diversi rispetto al Procuratore Federale. Si deve quindi sostenere che i provvedimenti del GSN o del GSR, emessi all’esito di «procedimenti» avviati d’ufficio, sono sempre reclamabili innanzi la Corte Sportiva d’Appello con l’unico limite dell’interesse del soggetto reclamante.

Sotto questo profilo, dunque, non può cader dubbio che le pronunce di omologazione del Giudice Sportivo (con o senza provvedimenti) costituiscano l’esito di procedimenti avviati d’ufficio a seguito della trasmissione dei documenti ufficiali di gara.

Il reclamo dell’Asd Cipriani e Gestri- Team Hato Green Tea Beer, che è stato tempestivamente proposto nel termine di 7 gg. dalla pronuncia del GSR (cfr. anche art. 23 Codice Giustizia Sportiva CONI), va ritenuto ammissibile anche in riferimento all’interesse ad agire, e quindi alla legittimazione attiva all’azione, in quanto trattasi di società affiliata alla FCI e partecipante alla gara in questione attraverso i propri atleti tesserati. Il che è sufficiente a riconoscerle un interesse qualificato, concreto ed attuale, ossia una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Giustizia.

Va respinta anche l’eccezione sollevata dal reclamante circa l’incompatibilità del procuratore del resistente in quanto membro della Commissione Nazionale Elettorale della Federazione Ciclistica Italiana, non essendovi norma che contempli detta incompatibilità.

Per quanto riguarda gli interventi, essi vanno tutti dichiarati inammissibili, in particolare per quanto riguarda il Comune di Prato, Manlio D’Amico e Saul Nencini in quanto non tesserati FCI e tutti gli altri in quanto se da un lato non è dimostrato il loro rapporto con la gara oggetto di discussione, dall’altro non emerge dagli atti depositati la natura del loro interesse, che dunque permane come non qualificato per l’ordinamento sportivo.

Va accolta invece l’eccezione sulla regolarità del deposito dei documenti prodotti dal reclamante in sede di udienza, stante la preclusione di cui all’art. 29, comma 7, del Regolamento di Giustizia.

***

Nel merito.

La Corte Sportiva d’Appello, rilevando come la questione non sia ancora matura per la decisione, in applicazione dell’art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene di dover dispone in via istruttoria l’acquisizione agli atti del procedimento, in copia fotostatica, (i) dell’autorizzazione sportiva rilasciata dalla competente Struttura Tecnica Regionale della Federazione Ciclistica Italiana per la gara in oggetto, comprensiva del programma di corsa di cui all’art. 38 del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica – Settore Strada, nonché (ii) delle autorizzazioni amministrative rilasciate dagli Enti interessati (Prefettura, Questura, Provincia, Comune). Il resistente G.S. Bassa Valle Scrivia Asd viene onerato del suddetto deposito, avendo la materiale disponibilità della richiesta documentazione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello, allo stato degli atti e per i motivi di cui in narrativa, senza definire il presente procedimento, dichiara:

  • ammissibile il reclamo proposto da dell’A.S.D. Cipriani e Gestri- Team Hato Green Tea Beer;
  • inammissibili tutti gli interventi spiegati nel procedimento;
  • inammissibile il deposito di documenti in sede di udienza;
  • rigettata ogni altra istanza ed eccezione.

In via istruttoria, la Corte Sportiva d’Appello dispone l’acquisizione, con onere posto a carico del G.S. Bassa Valle Scrivia Asd e da assolversi entro 7 gg. dalla comunicazione del presente, di copia fotostatica (i) dell’autorizzazione sportiva rilasciata dalla competente Struttura Tecnica Regionale, comprensiva del programma di corsa di cui all’art. 38 del Regolamento Tecnico, nonché (ii) delle autorizzazioni amministrative rilasciate dagli Enti interessati.

Dispone altresì la sospensione dei termini del procedimento.

Impregiudicata ogni decisione quanto al merito del reclamo.

Si comunichi.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo PADOIN

 

Data di pubblicazione: 26 novembre 2019

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

RG n. 2 / 2019

Comunicato N. 4 del 26/11/19

Nel procedimento RG n. 2 / 2019 RECLAMANTE  Asd Cipriani Gestri – Team Hato Green Tea Beer (codice società 08Q0126) avverso il provvedimento Giudice Sportivo Piemonte (Comunicato n. 15 del 28.10.2019 – Gara 87° Circuito Molinese del 5.10.2019)

 

La Corte Sportiva d’Appello formata dai seguenti componenti:

Paolo PADOIN                                                   PRESIDENTE

Samuel LORENZETTO                                     COMPONENTE

Luca MENICHETTI                                           COMPONENTE

assistiti dal Sig.  FRANCO FANTINI (funzionario FCI) – Segretario

***

Con reclamo del 2 novembre 2019, trasmesso via pec in data 4 novembre 2019, la Asd Cipriani Gestri – Team Hato Green Tea Beer, con il patrocinio degli Avv.ti Stefano Bacci e Gianandrea Rosati, impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Piemonte, di cui al Comunicato n. 15 del 28.10.2019, con il quale era disposta l’omologazione senza provvedimenti della Gara n. 149087 denominata 87° Circuito Molinese, svoltasi a Molino dei Torti (AL) il 5.10.2019 ed organizzata dal G.S. Bassa Valle Scrivia Asd.

Il reclamante, nel censurare carenze tecnico-organizzative non rilevate nel verbale di gara e l’assenza di condizioni minime di sicurezza negli ultimi 300 metri di competizione, contestava in particolare l’inadeguata lunghezza e l’inefficace posizionamento della transennatura, l’inesistente protezione dei molti ostacoli presenti ai margini della carreggiata, l’inadeguato presidio degli ultimi metri di gara e l’irregolarità delle transenne.

Carenze che, secondo il reclamante, avrebbero influito, tra l’altro, sul sinistro mortale occorso all’atleta Giovanni Iannelli, tesserato proprio per lo stesso reclamante, durante la volata ed a circa 160 metri dal traguardo finale.

Il reclamante concludeva quindi per “l’annullamento e/o la riforma della pronuncia emessa dal Giudice Unico del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Ciclistica Italiana oggetto del presente reclamo, con l’adozione di ogni conseguente provvedimento”.

La Corte Sportiva d’Appello fissava udienza per il giorno 18 novembre 2019.

Nelle more dell’udienza, spiegavano intervento nel procedimento a sostegno delle ragioni del reclamante, direttamente od a mezzo procuratore, le seguenti persone: Imere Malatesta, Mario Fuochi, Pietro Volpari, Massimo Bacherini, Emilio Magni, Comune di Prato, Angelo Di Muoio, Stefano Callaioli, Manlio D’Amico, Luigi Massimo De Lucchi, Luigi Rossi, Marco Baldini, Francesco Chiuchiolo, Franco Chiuchiolo, Marco Zanardi, Leonardo Aposti, Klidi Jaku, Giovanni Rastrelli, Gabriele Ninci, Luca Squilloni, Gianni Cantini, Gianluca Maggiore, Elisa Maggini, Nicolò Ferri, Nicola Valacchi, Emilia Matteoli, Filippo Magli, Matteo Sensi, Luca Scinto, Luigi Petrini, Saul Nencini.

Con memoria del 15 novembre 2019, a mezzo del patrocinio dell’Avv. Gaia Campus, si costituiva nel procedimento il G.S. Bassa Valle Scrivia Asd, deducendo in via preliminare tanto l’inammissibilità degli interventi quanto l’inammissibilità del reclamo per decadenza dall’azione e per difetto di interesse e carenza di legittimazione attiva; nel merito, invece, il medesimo resistente eccepiva l’infondatezza dell’asserita inadeguatezza della lunghezza della transennatura, dell’asserita inadeguatezza del presidio degli ultimi metri di gara, dell’asserita irregolarità delle transenne utilizzate e dell’asserito irregolare posizionamento dei fotografi, concludendo per il rigetto del reclamo.

All’udienza del 18 novembre 2019, il reclamante ed il resistente comparivano a mezzo dei rispettivi procuratori. Il reclamante depositava in atti una memoria di replica ed ulteriore documentazione a supporto del reclamo. Dopodiché, i procuratori esponevano approfonditamente le proprie ragioni ed insistevano per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

All’esito della discussione, preso atto del suddetto deposito in udienza, la Corte Sportiva d’Appello, impregiudicata ogni decisione di rito e di merito, concedeva al resistente un termine di cinque giorni per l’eventuale deposito di controreplica.  

In data 23 novembre 2019 perveniva una nota difensiva del G.S. Bassa Valle Scrivia Asd.

***

La Corte Sportiva d’Appello è competente a giudicare a mente dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia, con i poteri che l’art. 20 del medesimo Regolamento attribuisce indifferentemente a tutti i «Giudici Sportivi», sia di prima che di seconda istanza. 

Ciò premesso, dopo aver assicurato il più ampio contraddittorio, la Corte ritiene di doversi pronunciare preliminarmente sulle eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito sollevate dal resistente G.S. Bassa Valle Scrivia Asd.

***

Sull’ammissibilità del reclamo e degli interventi, nonché sulle altre questioni preliminari sollevate dalle parti.

Vanno rigettate tutte le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate.

Il reclamo è ammissibile. L’art. 24 del Regolamento di Giustizia dispone che il «procedimento» innanzi al Giudice Sportivo possa avviarsi d’ufficio o ad istanza del soggetto interessato. Il successivo art. 29 del medesimo Regolamento dispone poi che il reclamo avverso la «pronuncia» del Giudice Sportivo può essere proposto dalla parte interessata o dalla Procura Federale.

Sostenere che la mancata partecipazione al procedimento innanzi al GSN o GSR sia motivo sufficiente per il verificarsi di una situazione impeditiva dell’accesso al reclamo innanzi alla Corte sportiva d’Appello non è condividibile. Nel caso in cui l’atto di impulso innanzi al GSN o GSR avvenisse d’ufficio, infatti, sarebbe sempre precluso l’accesso al giudizio innanzi alla Corte Sportiva d’Appello al soggetto interessato, configurando così una palese discriminazione in ordine alla tutela dettata dall’esistenza dei diversi gradi di giudizio. Paradossalmente e diversamente argomentando, infatti, i procedimenti promossi ex art. 24 lett. a) Regolamento di Giustizia non sarebbero mai impugnabili da soggetti diversi rispetto al Procuratore Federale. Si deve quindi sostenere che i provvedimenti del GSN o del GSR, emessi all’esito di «procedimenti» avviati d’ufficio, sono sempre reclamabili innanzi la Corte Sportiva d’Appello con l’unico limite dell’interesse del soggetto reclamante.

Sotto questo profilo, dunque, non può cader dubbio che le pronunce di omologazione del Giudice Sportivo (con o senza provvedimenti) costituiscano l’esito di procedimenti avviati d’ufficio a seguito della trasmissione dei documenti ufficiali di gara.

Il reclamo dell’Asd Cipriani e Gestri- Team Hato Green Tea Beer, che è stato tempestivamente proposto nel termine di 7 gg. dalla pronuncia del GSR (cfr. anche art. 23 Codice Giustizia Sportiva CONI), va ritenuto ammissibile anche in riferimento all’interesse ad agire, e quindi alla legittimazione attiva all’azione, in quanto trattasi di società affiliata alla FCI e partecipante alla gara in questione attraverso i propri atleti tesserati. Il che è sufficiente a riconoscerle un interesse qualificato, concreto ed attuale, ossia una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Giustizia.

Va respinta anche l’eccezione sollevata dal reclamante circa l’incompatibilità del procuratore del resistente in quanto membro della Commissione Nazionale Elettorale della Federazione Ciclistica Italiana, non essendovi norma che contempli detta incompatibilità.

Per quanto riguarda gli interventi, essi vanno tutti dichiarati inammissibili, in particolare per quanto riguarda il Comune di Prato, Manlio D’Amico e Saul Nencini in quanto non tesserati FCI e tutti gli altri in quanto se da un lato non è dimostrato il loro rapporto con la gara oggetto di discussione, dall’altro non emerge dagli atti depositati la natura del loro interesse, che dunque permane come non qualificato per l’ordinamento sportivo.

Va accolta invece l’eccezione sulla regolarità del deposito dei documenti prodotti dal reclamante in sede di udienza, stante la preclusione di cui all’art. 29, comma 7, del Regolamento di Giustizia.

***

Nel merito.

La Corte Sportiva d’Appello, rilevando come la questione non sia ancora matura per la decisione, in applicazione dell’art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene di dover dispone in via istruttoria l’acquisizione agli atti del procedimento, in copia fotostatica, (i) dell’autorizzazione sportiva rilasciata dalla competente Struttura Tecnica Regionale della Federazione Ciclistica Italiana per la gara in oggetto, comprensiva del programma di corsa di cui all’art. 38 del Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica – Settore Strada, nonché (ii) delle autorizzazioni amministrative rilasciate dagli Enti interessati (Prefettura, Questura, Provincia, Comune). Il resistente G.S. Bassa Valle Scrivia Asd viene onerato del suddetto deposito, avendo la materiale disponibilità della richiesta documentazione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello, allo stato degli atti e per i motivi di cui in narrativa, senza definire il presente procedimento, dichiara:

  • ammissibile il reclamo proposto da dell’A.S.D. Cipriani e Gestri- Team Hato Green Tea Beer;
  • inammissibili tutti gli interventi spiegati nel procedimento;
  • inammissibile il deposito di documenti in sede di udienza;
  • rigettata ogni altra istanza ed eccezione.

In via istruttoria, la Corte Sportiva d’Appello dispone l’acquisizione, con onere posto a carico del G.S. Bassa Valle Scrivia Asd e da assolversi entro 7 gg. dalla comunicazione del presente, di copia fotostatica (i) dell’autorizzazione sportiva rilasciata dalla competente Struttura Tecnica Regionale, comprensiva del programma di corsa di cui all’art. 38 del Regolamento Tecnico, nonché (ii) delle autorizzazioni amministrative rilasciate dagli Enti interessati.

Dispone altresì la sospensione dei termini del procedimento.

Impregiudicata ogni decisione quanto al merito del reclamo.

Si comunichi.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo PADOIN

 

Data di pubblicazione: 26 novembre 2019