La Corte Federale d’Appello, I Sezione, composta da:

            Avv. Carlo Carpanelli, Presidente ed estensore

            Avv. Alessandro Magni, Membro effettivo

            Avv. Jacopo Alberghi, Membro effettivo

            con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) -Segretario-

 

            Nel ricorso ex art.58 Reg.Giust.Fed. per la modifica del casellario,

            proposto dal Sig. Fabio Oliveri, assistito rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Laura Guardamagna e della Dott. Cecilia Calsolaro, entrambe del Foro di Milano, giusta procura in atti,

avente ad oggetto,

            in via principale, la richiesta di cancellazione dal casellario disciplinare “di qualsiasi menzione di Fabio Oliveri”,

            in via subordinata, la richiesta di rettifica del termine finale della squalifica a carico di Fabio Oliveri,

            ha assunto, con parere unanime dei componenti del Collegio, la seguente decisione:

IL RICORSO

            Lamenta il ricorrente Oliveri che il giorno 23/2/2021 il suo nome sarebbe stato erroneamente aggiunto al casellario disciplinare federale di cui all’art.58 R.G.F. con la annotazione per estratto degli esiti del procedimento disciplinare n.1/21 R.G. Tribunale Federale I Sezione (di cui al Comunicato 2 del 5 febbraio 2021, pubblicato sul sito web federale in data 15/2/2021 e comunicato allo stesso Oliveri, tramite PEC ai suoi Difensori del 13/2/2021) : mesi 3 di squalifica.

            Articola il ricorrente due motivi di impugnazione.

            Con il primo motivo il ricorrente, ripercorrendo l’iter procedimentale iniziatosi con la riferita Delibera Presidenziale num.70 del 9 settembre 2020, con cui venne disposta la sospensione degli effetti del tesseramento, afferma di avere, alla data di pronuncia della Sentenza sopra riferita, per effetto del riferito provvedimento presidenziale, “già ampiamente scontato il periodo di squalifica comminato con la sanzione del Tribunale Federale-I sezione (3 mesi)”.

            Afferma inoltre il ricorrente, con un cenno analogico alla disciplina degli effetti della patente di guida nell’ambito del reato di guida in stato di ebbrezza, che “resta ferma la possibilità, in fase esecutiva, di computare in detrazione dal periodo di squalifica definitiva, il periodo di sospensione cautelare”.

            Sulla base di tali argomentazioni, la operata iscrizione del nominativo del Ricorrente sul Casellario Federale sarebbe errata.

            Con il secondo motivo di reclamo il ricorrente lamenta che la iscrizione de quo recherebbe la errata indicazione del termine finale di squalifica.

            Ciò dal momento che, a detta del ricorrente, la condanna de quo è stata emessa in data 5 febbraio 2021 (il ricorso riporta un errore materiale) ed è da tale data (e non da data successiva) che dovrebbe decorrere il periodo di squalifica.

LA DECISIONE

            Il ricorso è infondato.

            Quanto al primo motivo si osserva quanto segue.

            Il tema del cumulo esecutivo, per quanto brillantemente esposto, non coglie nel segno, per difetto di un presupposto essenziale che caduca le ragioni del reclamo: il Decreto Presidenziale di sospensione amministrativa degli effetti del tesseramento (fino alla definizione del procedimento di giustizia federale contestualmente attivato), poi ratificato dal Consiglio Federale (decreto emesso per accertata carenza del requisito etico necessario -secondo le norme federali- per il tesseramento siccome domandato) non ha determinato alcun effetto sanzionatorio e non è quindi equiparabile ad una sanzione disciplinare “cautelare”.

            In altre parole, non si è trattato di “squalifica in via cautelare”, bensì di un provvedimento Federale di autotutela, in virtù del quale sono stati doverosamente sospesi gli effetti del domandato tesseramento, per la accertata carenza di un requisito (quello etico) che l’ordinamento federale qualifica come essenziale per il tesseramento stesso, siccome richiesto.

            L’ordinamento federale, infatti, in virtù delle regole che si è dato (e che tutti gli aspiranti tesserati devono rispettare), non può ammettere il tesseramento (nella categoria prescelta dal ricorrente) di chi non sia in possesso dei requisiti essenziali prescritti.

            Non essendo (e non potendo equipararsi) quindi, a nessun effetto, la disposta sospensione degli effetti del tesseramento ad una sanzione, tutte le argomentazioni afferenti il tema del cumulo, del presofferto e della fase esecutiva si rivelano superate e non conferenti.

            Il Tribunale Federale si è determinato e gli esiti della sua determinazione sono stati doverosamente e correttamente annotati sul Casellario Federale.

            Il tesseramento, così come richiesto, deve infatti considerarsi nullo per carenza di un requisito essenziale (art.5 RTA e 1.1.3. norme attuative SAN).

            Confortano la suesposta motivazione, secondo cui la introduzione del requisito etico, quale presupposto essenziale per il tesseramento siccome nella fattispecie domandato, non determina alcun effetto sanzionatorio, la decisione di questa Corte num.2/2014 (confermata dalla Alta Corte di Giustizia con pronuncia 15/2014 e pure dal TAR Lazio, ord.3249/2015) e la decisione, sempre di questa Corte, num.3/2019.

            Secondo questa ultima decisione, che rimarca motivandola la sostanziale differenza tra la fattispecie in esame e la cd. Osaka Rule, il requisito etico è assimilabile alle norme in tema di eleggibilità o candidabilità per la assunzione di cariche all’interno di enti pubblici e la Federazione, introducendo il requisito etico, non ha introdotto una limitazione alla partecipazione nelle competizioni (e quindi una sorta di “squalifica in via cautelare o preventiva”) ma, diversamente, ha validamente introdotto una condizione preclusiva della assunzione dello status di tesserato (limitatamente alla categoria prescelta) che appare del tutto compatibile con lo spirito del sistema federale, non potendosi per converso postulare la esistenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo a fare parte di un sistema federale associativo contestualmente non rispettando una delle norme che lo reggono.

            Il tema è stato infine trattato, in senso conforme, dal Collegio di Garanzia dello Sport, sez.I, decisione 18/2020: il requisito etico non è una sanzione disciplinare, ma un mero presupposto di fatto, assimilabile ad una norma di “corretta-condotta”, nel rispetto dei parametri di lealtà, salute e correttezza propri dello sport e voluti dalla Federazione come propria regola.

            La condizione immanente alla persona del ricorrente, non preclude peraltro allo stesso il tesseramento nella categorie nelle quali, in virtù delle norme federali, non è previsto, quale presupposto per il tesseramento, il requisito etico.

            Per quanto possa non sembrarlo, il Decreto Presidenziale di sospensione degli effetti del tesseramento è stato nulla più che un atto doveroso e dovuto, fondato su un presupposto di carattere oggettivo, in conformità alla norme che la Federazione si è data.

*

            Quanto al secondo motivo si osserva quanto segue.

            Il provvedimento de quo risulta assunto in data 5 febbraio 2021.

            Lo stesso risulta essere stato: 1) comunicato a mezzo PEC dalla Segreteria Federale ai Legali in data 13/2/2021, 2) pubblicato sul sito web federale (cfr.) in data 15/2/2021, ciò nel rispetto del comma 7 dell’art.43 R.G.F..

            Ai sensi dell’art.56/1 R.G.F. in tema di esecuzione delle sanzioni quanto rileva è la pubblicazione sul sito web federale del relativo provvedimento: tale data (nella fattispecie il dies a quo) si identifica nel giorno 15/2/2021.

            Di talché la data riportata sul casellario federale appare corretta.

***

Per questi motivi

la Corte Federale d’Appello, I Sezione, competente in prima istanza, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa di accesso.

Così deciso nella Camera di consiglio a mezzo Teams in data 8 aprile 2021

                                                                         

Avv. Carlo Carpanelli, Presidente ed estensore

Avv. Alessandro Magni, Membro effettivo

Avv. Jacopo Alberghi, Membro effettivo

 

data di pubblicazione: 09/04/2021

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

1^ sezione - Procedimento RG 1/2021

Comunicato N. 1 del 08/04/21

            La Corte Federale d’Appello, I Sezione, composta da:

            Avv. Carlo Carpanelli, Presidente ed estensore

            Avv. Alessandro Magni, Membro effettivo

            Avv. Jacopo Alberghi, Membro effettivo

            con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) -Segretario-

 

            Nel ricorso ex art.58 Reg.Giust.Fed. per la modifica del casellario,

            proposto dal Sig. Fabio Oliveri, assistito rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Laura Guardamagna e della Dott. Cecilia Calsolaro, entrambe del Foro di Milano, giusta procura in atti,

avente ad oggetto,

            in via principale, la richiesta di cancellazione dal casellario disciplinare “di qualsiasi menzione di Fabio Oliveri”,

            in via subordinata, la richiesta di rettifica del termine finale della squalifica a carico di Fabio Oliveri,

            ha assunto, con parere unanime dei componenti del Collegio, la seguente decisione:

IL RICORSO

            Lamenta il ricorrente Oliveri che il giorno 23/2/2021 il suo nome sarebbe stato erroneamente aggiunto al casellario disciplinare federale di cui all’art.58 R.G.F. con la annotazione per estratto degli esiti del procedimento disciplinare n.1/21 R.G. Tribunale Federale I Sezione (di cui al Comunicato 2 del 5 febbraio 2021, pubblicato sul sito web federale in data 15/2/2021 e comunicato allo stesso Oliveri, tramite PEC ai suoi Difensori del 13/2/2021) : mesi 3 di squalifica.

            Articola il ricorrente due motivi di impugnazione.

            Con il primo motivo il ricorrente, ripercorrendo l’iter procedimentale iniziatosi con la riferita Delibera Presidenziale num.70 del 9 settembre 2020, con cui venne disposta la sospensione degli effetti del tesseramento, afferma di avere, alla data di pronuncia della Sentenza sopra riferita, per effetto del riferito provvedimento presidenziale, “già ampiamente scontato il periodo di squalifica comminato con la sanzione del Tribunale Federale-I sezione (3 mesi)”.

            Afferma inoltre il ricorrente, con un cenno analogico alla disciplina degli effetti della patente di guida nell’ambito del reato di guida in stato di ebbrezza, che “resta ferma la possibilità, in fase esecutiva, di computare in detrazione dal periodo di squalifica definitiva, il periodo di sospensione cautelare”.

            Sulla base di tali argomentazioni, la operata iscrizione del nominativo del Ricorrente sul Casellario Federale sarebbe errata.

            Con il secondo motivo di reclamo il ricorrente lamenta che la iscrizione de quo recherebbe la errata indicazione del termine finale di squalifica.

            Ciò dal momento che, a detta del ricorrente, la condanna de quo è stata emessa in data 5 febbraio 2021 (il ricorso riporta un errore materiale) ed è da tale data (e non da data successiva) che dovrebbe decorrere il periodo di squalifica.

LA DECISIONE

            Il ricorso è infondato.

            Quanto al primo motivo si osserva quanto segue.

            Il tema del cumulo esecutivo, per quanto brillantemente esposto, non coglie nel segno, per difetto di un presupposto essenziale che caduca le ragioni del reclamo: il Decreto Presidenziale di sospensione amministrativa degli effetti del tesseramento (fino alla definizione del procedimento di giustizia federale contestualmente attivato), poi ratificato dal Consiglio Federale (decreto emesso per accertata carenza del requisito etico necessario -secondo le norme federali- per il tesseramento siccome domandato) non ha determinato alcun effetto sanzionatorio e non è quindi equiparabile ad una sanzione disciplinare “cautelare”.

            In altre parole, non si è trattato di “squalifica in via cautelare”, bensì di un provvedimento Federale di autotutela, in virtù del quale sono stati doverosamente sospesi gli effetti del domandato tesseramento, per la accertata carenza di un requisito (quello etico) che l’ordinamento federale qualifica come essenziale per il tesseramento stesso, siccome richiesto.

            L’ordinamento federale, infatti, in virtù delle regole che si è dato (e che tutti gli aspiranti tesserati devono rispettare), non può ammettere il tesseramento (nella categoria prescelta dal ricorrente) di chi non sia in possesso dei requisiti essenziali prescritti.

            Non essendo (e non potendo equipararsi) quindi, a nessun effetto, la disposta sospensione degli effetti del tesseramento ad una sanzione, tutte le argomentazioni afferenti il tema del cumulo, del presofferto e della fase esecutiva si rivelano superate e non conferenti.

            Il Tribunale Federale si è determinato e gli esiti della sua determinazione sono stati doverosamente e correttamente annotati sul Casellario Federale.

            Il tesseramento, così come richiesto, deve infatti considerarsi nullo per carenza di un requisito essenziale (art.5 RTA e 1.1.3. norme attuative SAN).

            Confortano la suesposta motivazione, secondo cui la introduzione del requisito etico, quale presupposto essenziale per il tesseramento siccome nella fattispecie domandato, non determina alcun effetto sanzionatorio, la decisione di questa Corte num.2/2014 (confermata dalla Alta Corte di Giustizia con pronuncia 15/2014 e pure dal TAR Lazio, ord.3249/2015) e la decisione, sempre di questa Corte, num.3/2019.

            Secondo questa ultima decisione, che rimarca motivandola la sostanziale differenza tra la fattispecie in esame e la cd. Osaka Rule, il requisito etico è assimilabile alle norme in tema di eleggibilità o candidabilità per la assunzione di cariche all’interno di enti pubblici e la Federazione, introducendo il requisito etico, non ha introdotto una limitazione alla partecipazione nelle competizioni (e quindi una sorta di “squalifica in via cautelare o preventiva”) ma, diversamente, ha validamente introdotto una condizione preclusiva della assunzione dello status di tesserato (limitatamente alla categoria prescelta) che appare del tutto compatibile con lo spirito del sistema federale, non potendosi per converso postulare la esistenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo a fare parte di un sistema federale associativo contestualmente non rispettando una delle norme che lo reggono.

            Il tema è stato infine trattato, in senso conforme, dal Collegio di Garanzia dello Sport, sez.I, decisione 18/2020: il requisito etico non è una sanzione disciplinare, ma un mero presupposto di fatto, assimilabile ad una norma di “corretta-condotta”, nel rispetto dei parametri di lealtà, salute e correttezza propri dello sport e voluti dalla Federazione come propria regola.

            La condizione immanente alla persona del ricorrente, non preclude peraltro allo stesso il tesseramento nella categorie nelle quali, in virtù delle norme federali, non è previsto, quale presupposto per il tesseramento, il requisito etico.

            Per quanto possa non sembrarlo, il Decreto Presidenziale di sospensione degli effetti del tesseramento è stato nulla più che un atto doveroso e dovuto, fondato su un presupposto di carattere oggettivo, in conformità alla norme che la Federazione si è data.

*

            Quanto al secondo motivo si osserva quanto segue.

            Il provvedimento de quo risulta assunto in data 5 febbraio 2021.

            Lo stesso risulta essere stato: 1) comunicato a mezzo PEC dalla Segreteria Federale ai Legali in data 13/2/2021, 2) pubblicato sul sito web federale (cfr.) in data 15/2/2021, ciò nel rispetto del comma 7 dell’art.43 R.G.F..

            Ai sensi dell’art.56/1 R.G.F. in tema di esecuzione delle sanzioni quanto rileva è la pubblicazione sul sito web federale del relativo provvedimento: tale data (nella fattispecie il dies a quo) si identifica nel giorno 15/2/2021.

            Di talché la data riportata sul casellario federale appare corretta.

***

Per questi motivi

la Corte Federale d’Appello, I Sezione, competente in prima istanza, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa di accesso.

Così deciso nella Camera di consiglio a mezzo Teams in data 8 aprile 2021

                                                                         

Avv. Carlo Carpanelli, Presidente ed estensore

Avv. Alessandro Magni, Membro effettivo

Avv. Jacopo Alberghi, Membro effettivo

 

data di pubblicazione: 09/04/2021