CONVOCATO E RIUNITOSI in videoconferenza il giorno 22 Gennaio 2021,  il Tribunale Federale 2^ Sezione,  ha emesso le seguenti pronunce

DECISIONE N. 16/2020 – RICORSO GIUSEPPE MARZANO AVVERSO SVOLGIMENTO ED ESITO ASSEMBLEA REGIONALE PUGLIA DEL 12/12/2020

Sono presenti per il Tribunale  il Presidente  Avv. Adriano Simonetti e i componenti Avv. Laura Olivieri   e Avv. Andrea Leggieri, assistiti dal segretario Franco Fantini  (funzionario FCI). Sono inoltre presenti, sempre in collegamento telematico, il ricorrente, Sig. Giuseppe Marzano, assistito dall’Avv. Lorenzo Spinelli ed i Signori Giuseppe Calabrese, Enrico Carico, Giuseppe Angelini e Francesco Velluto, controinteressati al procedimento.

Con atto ritualmente e tempestivamente depositato il Sig. Marzano proponeva ricorso avverso lo svolgimento e l’esito dell’assemblea regionale Puglia del 12/12/2020 tenutasi a Bari, e ne chiedeva l’annullamento per i seguenti motivi

– violazione art. 53 n. 5 Regolamento Organico FCI – per aver la Commissione Verifica Poteri (in seguito anche CVP) ammesso la delega presentata dal sig. Ciccone Francesco per la ASD New Cycling Team 14S1793 nonostante fosse quella utilizzata per l’assemblea provinciale del 28/11/2020 svoltasi in Giovinazzo– nonché per aver omesso la CVP di svolgere controlli sulle persone diverse dai delegati che hanno avuto libero accesso all’assemblea.

–  violazione art. 53 n. 4 lett. b) del Regolamento Organico FCI per non aver la CVP riportato nel verbale il numero dei voti esprimibili dagli aventi diritto al voto che è necessario ed indispensabile per il calcolo delle maggioranze – nonché mancata indicazione da parte della CVP delle due società non ammesse ed i motivi della non ammissione – nonché mancata esclusione ma rimessione alla decisione dell’assemblea la condizione di n. 5 società per le quali ha segnalato irregolarità a vario titolo.

–   mancata nomina del presidente onorario.

All’udienza del 22 dicembre 2020 l’intestato Tribunale ritenuta necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, individuabili in coloro che sono risultati eletti nel corso dell’Assemblea elettorale oggetto della presente impugnazione, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti.

Si costituivano in giudizio ritualmente i controinteressati impugnando punto per punto le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 22 gennaio 2021 le parti, illustrate nel dettaglio le proprie memorie, insistevano per l’accoglimento delle reciproche conclusioni.

L’Intestato Tribunale si riuniva in camera di consiglio all’esito della quale così decideva:

Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i seguenti

Motivi

La CVP ha ammesso al voto la New Cycling Team Alberobello nel rispetto dell'articolo 53.5 del Regolamento Organico FCI ritenendo valida, ai fini dell'esercizio del voto assembleare, la delega da quest'ultima presentata in quanto, seppur erroneamente riportata su modello predisposto per le votazioni al Comitato Provinciale, la stessa è stata regolarmente inviata al Comitato Regionale e, soprattutto, è stata conferita ad un componente del consiglio direttivo della medesima società, senza che neppure successivamente sia stata mossa alcun doglianza da parte dei soggetti interessati. Lo scrivente Tribunale deve pertanto ritenere che, correttamente, la Commissione Verifica Poteri abbia agito correttamente potendosi qualificare come mero errore materiale quanto accaduto.

In merito alle doglianze circa il mancato allontanamento dalla sala elettorale di tutti coloro che non erano stati ammessi all’Assemblea elettiva, deve evidenziarsi come nessuna prova sia stata fornita dal ricorrente, né di ciò, è fatto menzione nei verbali dell'assemblea.

Nessuna prova vi è, inoltre, del fatto che l'eventuale presenza di soggetti cosiddetti estranei all’Assemblea abbia comportato turbative dell'assemblea stessa con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle votazioni. 

Non appaiono condivisibili neppure le doglianze relative a pretese mancanze del verbale della Commissione Verifica Poteri poiché, asseritamente, non riportato il numero dei voti esprimibili dagli aventi diritto al voto che è necessario ed indispensabile per il calcolo delle maggioranze in quanto, a ben vedere, nel verbale sono espressamente e dettagliatamente indicati sia il numero degli aventi diritto al voto presenti, sia il numero degli aventi diritto al voto presenti per delega, sia il numero degli aventi diritto al voto assenti.

A ciò deve aggiungersi che il verbale,  riporta il numero delle società escluse e in uno specifico documento, ad esso allegato quale parte integrante, il dettaglio ed i motivi dell’esclusione di cinque di esse al fine di sottoporre al giudizio dell’ assemblea l’esclusione stessa.

A tal proposito occorre evidenziare, in relazione alla delibera assembleare con la quale 5 delle società escluse dalla CVP sono state poi ammesse al voto, che l'articolo 57.3 del Regolamento Organico FCI prevede espressamente che “alla Commissione Verifica Poteri compete l'accertamento degli aventi diritto al voto per l'ammissione all'assemblea rimettendo a quest'ultima il pronunciamento definitivo per i casi non definiti dalla Commissione stessa” in aderenza alla predetta normativa la CVP ha correttamente deciso di rimettere all'Assemblea la pronuncia in ordine all' ammissione o meno al voto delle società non ammesse.

L’Assemblea ha deciso nell’esercizio legittimo del proprio potere insindacabile ed espressamente riconosciutole dal Regolamento Organico. 

In ogni caso a tutto voler concedere si deve evidenziare come delle cinque società rimesse al giudizio dell’Assemblea, tre erano state escluse per motivi che esulano dalla normativa (delega pervenuta non in formato PDF, copia del documento del delegante pervenuto in ritardo, ecc). 

Per la quarta, la Polisportiva Polignano (il cui delegato non avrebbe portato la copia originale della delega) si evidenzia che comunque la delega stessa risulta correttamente e tempestivamente pervenuta al Comitato Regionale.

Per quanto attiene la delega asseritamente inviata in ritardo al Comitato Regionale (Amatori Putignano, pervenuta alle 12,28 anziché alle ore 12,00, del 9 Dicembre, orario indicato sulla convocazione) si evidenzia che il voto espresso dal delegato della medesima società non avrebbe in ogni caso modificato l’esito della votazione in quanto la votazione avvenuta con lo scarto minimo è quella del Presidente del Comitato conclusasi con 48 voti contro 45.

Alla stessa conclusioni si perviene anche qualora si volesse considerare come non valido il voto della società Amatori Putignano.  

Ne consegue che, in ogni caso, la delibera Assembleare di riammissione delle predette società non ha alterato in alcun modo né lo svolgimento né l’esito delle votazioni.

Non comporta a parere dello scrivente Tribunale motivo di annullamento dell’Assemblea la mancata nomina di un Presidente onorario.

Ne consegue che tutti i motivi di ricorso devono essere respinti.

PQM

Il Tribunale rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.


PROCEDIMENTO N. 17/2020 – CARLOTTA BASILE – ISTANZA APERTURA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I DELEGATI DEI TECNICI DELLA REGIONE PUGLIA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA.

Sono presenti per il Tribunale  il Presidente  Avv. Adriano Simonetti e i componenti Avv. Laura Olivieri   e Avv. Andrea Leggieri, assistiti dal segretario Franco Fantini  (FCI)

Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato la sig.ra Carlotta Basile sostenendo che:

 “ In data 12/12/2020 al termine dello spoglio riguardante le elezioni del delegato dei tecnici CR Puglia, il risultato è stato di 13 a 13 tra la sottoscritta Basile Carlotta e Baldari Francesco. Quest'ultimo viene eletto in quanto di età maggiore rispetto alla scrivente.

Successivamente alla proclamazione del signor Baldari come delegato dei tecnici, è stato fatto notare alla signora Anna Lagattolla che un tecnico barese non aveva votato nella sua provincia ma a Taranto e quindi è stata fatta aprire la busta contenente il suo voto, è stata validata la sua votazione che ha determinato il pareggio. In virtù dello scatto del quorum nella provincia di Bari chiedo al tribunale federale di poter disporre l'apertura di una scheda di un altro tecnico barese che ha votato presso l'assemblea di Brindisi ad Ostuni, in quanto non é stata aperta in sede di assemblea. Aprendo e validando il voto di quest'ultimo votante a Brindisi potrebbe cambiare l'esito elettorale

chiedeva

pertanto, all’intestato Tribunale di disporre l’apertura della busta e di rieffettuare il calcolo dei voti decretando, in caso di voto ad essa favorevole, la propria elezione a Delegato dei Tecnici per la votazione all’assemblea nazionale della federazione Ciclistica Italiana. 

Il Tribunale, letto il ricorso, disponeva l’acquisizione dei verbali delle votazioni nonché della busta contente il voto non scrutinato, ordinava la comunicazione al controinteressato del ricorso e fissava l’udienza di discussione al 22 gennaio 2021.

All’udienza del 22 gennaio nessuno compariva per il controinteressato mentre la ricorrente ulteriormente illustrati i motivi del proprio ricorso ne chiedeva l’accoglimento.

Il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio all’esito della quale così decideva.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

A ben vedere, infatti, dal verbale della CVP dell’Assemblea di Brindisi si riscontra (nell’ultima pagina) la presenza al voto di un tecnico della provincia di Bari non scrutinato in sede di Assemblea Regionale.

Il Tribunale ritiene, pertanto, di dover disporre l’apertura della busta ad opera del Segretario Generale della Federazione Ciclistica da effettuarsi il giorno 5 febbraio alle ore 14,30 presso gli uffici federali degli Organi di Giustizia alla presenza, seppur da remoto via Teams (giusta convocazione da inviarsi a mezzo mail a cura della cancelleria dell’intestato Tribunale) del ricorrente, del controinteressato, del Segretario Generale della FCI o suo delegato e del Presidente dell’Assemblea Regionale Puglia, disponendo che dell’apertura della busta sia redatto verbale con esatta indicazione del voto espresso.

Riservandosi all’esito del predetto scrutinio in merito alla domanda di rideterminazione dell’esito della votazione.

 

Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Adriano Simonetti

                                                            

Pubblicato in data 1 febbraio 2021

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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

2^ sezione - Decisione n. 16/2020 - Procedimento n. 17/2020

Comunicato N. 2 del 01/02/21

CONVOCATO E RIUNITOSI in videoconferenza il giorno 22 Gennaio 2021,  il Tribunale Federale 2^ Sezione,  ha emesso le seguenti pronunce

DECISIONE N. 16/2020 – RICORSO GIUSEPPE MARZANO AVVERSO SVOLGIMENTO ED ESITO ASSEMBLEA REGIONALE PUGLIA DEL 12/12/2020

Sono presenti per il Tribunale  il Presidente  Avv. Adriano Simonetti e i componenti Avv. Laura Olivieri   e Avv. Andrea Leggieri, assistiti dal segretario Franco Fantini  (funzionario FCI). Sono inoltre presenti, sempre in collegamento telematico, il ricorrente, Sig. Giuseppe Marzano, assistito dall’Avv. Lorenzo Spinelli ed i Signori Giuseppe Calabrese, Enrico Carico, Giuseppe Angelini e Francesco Velluto, controinteressati al procedimento.

Con atto ritualmente e tempestivamente depositato il Sig. Marzano proponeva ricorso avverso lo svolgimento e l’esito dell’assemblea regionale Puglia del 12/12/2020 tenutasi a Bari, e ne chiedeva l’annullamento per i seguenti motivi

- violazione art. 53 n. 5 Regolamento Organico FCI – per aver la Commissione Verifica Poteri (in seguito anche CVP) ammesso la delega presentata dal sig. Ciccone Francesco per la ASD New Cycling Team 14S1793 nonostante fosse quella utilizzata per l’assemblea provinciale del 28/11/2020 svoltasi in Giovinazzo– nonché per aver omesso la CVP di svolgere controlli sulle persone diverse dai delegati che hanno avuto libero accesso all’assemblea.

-  violazione art. 53 n. 4 lett. b) del Regolamento Organico FCI per non aver la CVP riportato nel verbale il numero dei voti esprimibili dagli aventi diritto al voto che è necessario ed indispensabile per il calcolo delle maggioranze – nonché mancata indicazione da parte della CVP delle due società non ammesse ed i motivi della non ammissione – nonché mancata esclusione ma rimessione alla decisione dell’assemblea la condizione di n. 5 società per le quali ha segnalato irregolarità a vario titolo.

-   mancata nomina del presidente onorario.

All’udienza del 22 dicembre 2020 l’intestato Tribunale ritenuta necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, individuabili in coloro che sono risultati eletti nel corso dell’Assemblea elettorale oggetto della presente impugnazione, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti.

Si costituivano in giudizio ritualmente i controinteressati impugnando punto per punto le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 22 gennaio 2021 le parti, illustrate nel dettaglio le proprie memorie, insistevano per l’accoglimento delle reciproche conclusioni.

L’Intestato Tribunale si riuniva in camera di consiglio all’esito della quale così decideva:

Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i seguenti

Motivi

La CVP ha ammesso al voto la New Cycling Team Alberobello nel rispetto dell'articolo 53.5 del Regolamento Organico FCI ritenendo valida, ai fini dell'esercizio del voto assembleare, la delega da quest'ultima presentata in quanto, seppur erroneamente riportata su modello predisposto per le votazioni al Comitato Provinciale, la stessa è stata regolarmente inviata al Comitato Regionale e, soprattutto, è stata conferita ad un componente del consiglio direttivo della medesima società, senza che neppure successivamente sia stata mossa alcun doglianza da parte dei soggetti interessati. Lo scrivente Tribunale deve pertanto ritenere che, correttamente, la Commissione Verifica Poteri abbia agito correttamente potendosi qualificare come mero errore materiale quanto accaduto.

In merito alle doglianze circa il mancato allontanamento dalla sala elettorale di tutti coloro che non erano stati ammessi all’Assemblea elettiva, deve evidenziarsi come nessuna prova sia stata fornita dal ricorrente, né di ciò, è fatto menzione nei verbali dell'assemblea.

Nessuna prova vi è, inoltre, del fatto che l'eventuale presenza di soggetti cosiddetti estranei all’Assemblea abbia comportato turbative dell'assemblea stessa con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle votazioni. 

Non appaiono condivisibili neppure le doglianze relative a pretese mancanze del verbale della Commissione Verifica Poteri poiché, asseritamente, non riportato il numero dei voti esprimibili dagli aventi diritto al voto che è necessario ed indispensabile per il calcolo delle maggioranze in quanto, a ben vedere, nel verbale sono espressamente e dettagliatamente indicati sia il numero degli aventi diritto al voto presenti, sia il numero degli aventi diritto al voto presenti per delega, sia il numero degli aventi diritto al voto assenti.

A ciò deve aggiungersi che il verbale,  riporta il numero delle società escluse e in uno specifico documento, ad esso allegato quale parte integrante, il dettaglio ed i motivi dell’esclusione di cinque di esse al fine di sottoporre al giudizio dell’ assemblea l’esclusione stessa.

A tal proposito occorre evidenziare, in relazione alla delibera assembleare con la quale 5 delle società escluse dalla CVP sono state poi ammesse al voto, che l'articolo 57.3 del Regolamento Organico FCI prevede espressamente che “alla Commissione Verifica Poteri compete l'accertamento degli aventi diritto al voto per l'ammissione all'assemblea rimettendo a quest'ultima il pronunciamento definitivo per i casi non definiti dalla Commissione stessa” in aderenza alla predetta normativa la CVP ha correttamente deciso di rimettere all'Assemblea la pronuncia in ordine all' ammissione o meno al voto delle società non ammesse.

L’Assemblea ha deciso nell’esercizio legittimo del proprio potere insindacabile ed espressamente riconosciutole dal Regolamento Organico. 

In ogni caso a tutto voler concedere si deve evidenziare come delle cinque società rimesse al giudizio dell’Assemblea, tre erano state escluse per motivi che esulano dalla normativa (delega pervenuta non in formato PDF, copia del documento del delegante pervenuto in ritardo, ecc). 

Per la quarta, la Polisportiva Polignano (il cui delegato non avrebbe portato la copia originale della delega) si evidenzia che comunque la delega stessa risulta correttamente e tempestivamente pervenuta al Comitato Regionale.

Per quanto attiene la delega asseritamente inviata in ritardo al Comitato Regionale (Amatori Putignano, pervenuta alle 12,28 anziché alle ore 12,00, del 9 Dicembre, orario indicato sulla convocazione) si evidenzia che il voto espresso dal delegato della medesima società non avrebbe in ogni caso modificato l’esito della votazione in quanto la votazione avvenuta con lo scarto minimo è quella del Presidente del Comitato conclusasi con 48 voti contro 45.

Alla stessa conclusioni si perviene anche qualora si volesse considerare come non valido il voto della società Amatori Putignano.  

Ne consegue che, in ogni caso, la delibera Assembleare di riammissione delle predette società non ha alterato in alcun modo né lo svolgimento né l’esito delle votazioni.

Non comporta a parere dello scrivente Tribunale motivo di annullamento dell’Assemblea la mancata nomina di un Presidente onorario.

Ne consegue che tutti i motivi di ricorso devono essere respinti.

PQM

Il Tribunale rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.


PROCEDIMENTO N. 17/2020 – CARLOTTA BASILE - ISTANZA APERTURA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I DELEGATI DEI TECNICI DELLA REGIONE PUGLIA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA.

Sono presenti per il Tribunale  il Presidente  Avv. Adriano Simonetti e i componenti Avv. Laura Olivieri   e Avv. Andrea Leggieri, assistiti dal segretario Franco Fantini  (FCI)

Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato la sig.ra Carlotta Basile sostenendo che:

 “ In data 12/12/2020 al termine dello spoglio riguardante le elezioni del delegato dei tecnici CR Puglia, il risultato è stato di 13 a 13 tra la sottoscritta Basile Carlotta e Baldari Francesco. Quest'ultimo viene eletto in quanto di età maggiore rispetto alla scrivente.

Successivamente alla proclamazione del signor Baldari come delegato dei tecnici, è stato fatto notare alla signora Anna Lagattolla che un tecnico barese non aveva votato nella sua provincia ma a Taranto e quindi è stata fatta aprire la busta contenente il suo voto, è stata validata la sua votazione che ha determinato il pareggio. In virtù dello scatto del quorum nella provincia di Bari chiedo al tribunale federale di poter disporre l'apertura di una scheda di un altro tecnico barese che ha votato presso l'assemblea di Brindisi ad Ostuni, in quanto non é stata aperta in sede di assemblea. Aprendo e validando il voto di quest'ultimo votante a Brindisi potrebbe cambiare l'esito elettorale

chiedeva

pertanto, all’intestato Tribunale di disporre l’apertura della busta e di rieffettuare il calcolo dei voti decretando, in caso di voto ad essa favorevole, la propria elezione a Delegato dei Tecnici per la votazione all’assemblea nazionale della federazione Ciclistica Italiana. 

Il Tribunale, letto il ricorso, disponeva l’acquisizione dei verbali delle votazioni nonché della busta contente il voto non scrutinato, ordinava la comunicazione al controinteressato del ricorso e fissava l’udienza di discussione al 22 gennaio 2021.

All’udienza del 22 gennaio nessuno compariva per il controinteressato mentre la ricorrente ulteriormente illustrati i motivi del proprio ricorso ne chiedeva l’accoglimento.

Il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio all’esito della quale così decideva.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

A ben vedere, infatti, dal verbale della CVP dell’Assemblea di Brindisi si riscontra (nell’ultima pagina) la presenza al voto di un tecnico della provincia di Bari non scrutinato in sede di Assemblea Regionale.

Il Tribunale ritiene, pertanto, di dover disporre l’apertura della busta ad opera del Segretario Generale della Federazione Ciclistica da effettuarsi il giorno 5 febbraio alle ore 14,30 presso gli uffici federali degli Organi di Giustizia alla presenza, seppur da remoto via Teams (giusta convocazione da inviarsi a mezzo mail a cura della cancelleria dell’intestato Tribunale) del ricorrente, del controinteressato, del Segretario Generale della FCI o suo delegato e del Presidente dell’Assemblea Regionale Puglia, disponendo che dell’apertura della busta sia redatto verbale con esatta indicazione del voto espresso.

Riservandosi all’esito del predetto scrutinio in merito alla domanda di rideterminazione dell’esito della votazione.

 

Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Adriano Simonetti

                                                            

Pubblicato in data 1 febbraio 2021