RIUNITOSI in teleconferenza in data 6 Aprile 2022,  nelle persone dell’Avv. Angelo Attanasio (Presidente) e dagli Avv.ti   Daniela Gobat e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini (funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

 

PROCEDIMENTO N. 09/2022 – DANTE WALTER  – RICHIESTA NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE DANTE ALESSANDRO MARIO

 

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

PREMESSO CHE

dalla documentazione in atti risulta che

il Sig. DANTE Walter, genitore dell’atleta  DANTE ALESSANDRO MARIO, tesserato nel 2021 per la ASD Pedale Senaghese, depositava, il 15 Marzo 2022,  ricorso avverso la mancata concessione del nulla osta al trasferimento del figlio ad altra società, causa mancato accordo tra le parti circa l’entità del premio di valorizzazione dovuto;

 Il PEDALE SENAGHESE rilasciava successivamente,  in data 25 Marzo,  il richiesto nulla osta a seguito di intervenuto accordo tra le parti;

CONSIDERATO

il rilascio del nulla osta da parte della ASD Senaghese e la conseguente rinuncia all’azione trasmessa dal ricorrente in data 5 Aprile 2022,

P.Q.M.

dichiara estinto il procedimento in epigrafe, essendo cessata la materia del contendere.

 


PROCEDIMENTO N. 11/2022 – DOVERI Chiara  – RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE LAMBARDI FEDERICO AD ALTRA SOCIETA’

 

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

 PREMESSO CHE  

dalla documentazione in atti risulta che:

L’atleta Federico LAMBARDI, categoria Allievo (tessera A254670) è attualmente tesserato per la società TSI FREE BIKE ASD (cod. 08D3132); il genitore ha chiesto, per motivi personali,  il suo trasferimento alla società ASD CICLI TADDEI (cod. 08Z2799).

b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Gelli Francesco, ha autorizzato per iscritto il suo passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica;

CONSIDERATO CHE

– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

P.Q.M.

 Autorizza il trasferimento del tesserato Federico LAMBARDI dalla Società TSI FREE BIKE ASD (cod. 08D3132) alla società ASD CICLI TADDEI (cod. 08Z2799).

 


 

PROCEDIMENTO N. 12/2022 – ANTONELLI ANDREA  – RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE ANTONELLI FILIPPO AD ALTRA SOCIETA’

 

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

 PREMESSO CHE

dalla documentazione in atti risulta che:

L’atleta Filippo ANTONELLI categoria Esordiente  (tessera A243988) è attualmente tesserato per la società ASD NUOVA CICLISTI FORANO (cod. 11P3324); il genitore ha richiesto, per motivi tecnici, il suo trasferimento alla società ASD TEAM CORATTI (cod. 11Z3109).

b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Franco Di Venanzio, ha autorizzato per iscritto il suo passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica.

CONSIDERATO CHE

– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

P.Q.M.

autorizza il trasferimento del tesserato Filippo ANTONELLI dalla società ASD NUOVA CICLISTI FORANO (cod. 11P3324) alla Società ASD TEAM CORATTI (cod. 11Z3109).

 

 

 Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Angelo Attanasio

 

Data di pubblicazione: 06/04/2022

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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

2^ sezione - Procedimenti n. 9 - 11 - 12 / 2022

Comunicato N. 5 del 06/04/22

RIUNITOSI in teleconferenza in data 6 Aprile 2022,  nelle persone dell’Avv. Angelo Attanasio (Presidente) e dagli Avv.ti   Daniela Gobat e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini (funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso le seguenti pronunce:

 

PROCEDIMENTO N. 09/2022 – DANTE WALTER  – RICHIESTA NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ ATLETA MINORE DANTE ALESSANDRO MARIO

 

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

PREMESSO CHE

dalla documentazione in atti risulta che

il Sig. DANTE Walter, genitore dell’atleta  DANTE ALESSANDRO MARIO, tesserato nel 2021 per la ASD Pedale Senaghese, depositava, il 15 Marzo 2022,  ricorso avverso la mancata concessione del nulla osta al trasferimento del figlio ad altra società, causa mancato accordo tra le parti circa l’entità del premio di valorizzazione dovuto;

 Il PEDALE SENAGHESE rilasciava successivamente,  in data 25 Marzo,  il richiesto nulla osta a seguito di intervenuto accordo tra le parti;

CONSIDERATO

il rilascio del nulla osta da parte della ASD Senaghese e la conseguente rinuncia all’azione trasmessa dal ricorrente in data 5 Aprile 2022,

P.Q.M.

dichiara estinto il procedimento in epigrafe, essendo cessata la materia del contendere.

 


PROCEDIMENTO N. 11/2022 – DOVERI Chiara  - RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE LAMBARDI FEDERICO AD ALTRA SOCIETA’

 

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

 PREMESSO CHE  

dalla documentazione in atti risulta che:

L’atleta Federico LAMBARDI, categoria Allievo (tessera A254670) è attualmente tesserato per la società TSI FREE BIKE ASD (cod. 08D3132); il genitore ha chiesto, per motivi personali,  il suo trasferimento alla società ASD CICLI TADDEI (cod. 08Z2799).

b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Gelli Francesco, ha autorizzato per iscritto il suo passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica;

CONSIDERATO CHE

- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

P.Q.M.

 Autorizza il trasferimento del tesserato Federico LAMBARDI dalla Società TSI FREE BIKE ASD (cod. 08D3132) alla società ASD CICLI TADDEI (cod. 08Z2799).

 


 

PROCEDIMENTO N. 12/2022 – ANTONELLI ANDREA  - RICHIESTA TRASFERIMENTO ATLETA MINORE ANTONELLI FILIPPO AD ALTRA SOCIETA’

 

IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

 PREMESSO CHE

dalla documentazione in atti risulta che:

L’atleta Filippo ANTONELLI categoria Esordiente  (tessera A243988) è attualmente tesserato per la società ASD NUOVA CICLISTI FORANO (cod. 11P3324); il genitore ha richiesto, per motivi tecnici, il suo trasferimento alla società ASD TEAM CORATTI (cod. 11Z3109).

b) il Presidente della squadra di appartenenza, Sig. Franco Di Venanzio, ha autorizzato per iscritto il suo passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica.

CONSIDERATO CHE

- il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;

P.Q.M.

autorizza il trasferimento del tesserato Filippo ANTONELLI dalla società ASD NUOVA CICLISTI FORANO (cod. 11P3324) alla Società ASD TEAM CORATTI (cod. 11Z3109).

 

 

 Il Presidente

Tribunale Federale II Sezione

Avv. Angelo Attanasio

 

Data di pubblicazione: 06/04/2022