Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi  in videoconferenza il giorno 7 Gennaio 2021, presenti il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Andrea Leggieri e Avv. Laura Olivieri, nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale F.C.I. 2^ Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:

PROCEDIMENTO N. 18/2020 – GIANNI CANTINI – RICORSO AVVERSO LA CANDIDATURA DI ANDREA TAFI A PRESIDENTE DEL C.R. TOSCANO

All’ Udienza telematica è  presente il ricorrente personalmente.

All’ esito della riunione Il Tribunale Federale,

Premesso che

Il Ricorso

Con ricorso proposto dinanzi all’intestato Tribunale, il signor Gianni Cantini in qualità di Presidente della Società Polisportiva Aics Firenze, impugnava la decisione della Commissione Elettorale resa nota con il comunicato numero 150 del 29 dicembre 2020.

In particolare, il ricorrente evidenziava l’inammissibilità della candidatura alla Presidenza del Comitato Regionale del signor Andrea Tafi in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 31 comma 1 dello Statuto Federale.

Svolgimento processo e conclusioni

All’udienza del 7 gennaio 2021 svoltasi regolarmente mediante strumenti telematici il ricorrente illustrava ed argomentava dettagliatamente il proprio ricorso, chiedendone l’accoglimento.

Il Tribunale riservava la propria decisione all’esito della camera di Consiglio.

Decisione

Il Tribunale deve rilevare che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 dello Statuto Federale, “avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte della Procura Federale ed averso il rigetto della propria candidatura, da parte di coloro che siano stati esclusi”.

Nel caso di specie il ricorrente non impugna il provvedimento con il quale è stata disposta la propria esclusione, bensì, impugna una altrui candidatura. 

Il Tribunale non può esimersi da un'applicazione rigorosa nello Statuto Federale che limita la legittimazione attiva riconoscendola e riservandola, esclusivamente, alla Procura Federale ed ai candidati esclusi.  

La scelta del legislatore appare condivisibile e giustificabile laddove avrà inteso con ogni probabilità disporre un filtro ai ricorsi avverso le candidature mediante l’intervento della Procura Federale alla quale dovranno essere inviate, da parte degli interessati, le segnalazioni in merito ad eventuali violazioni delle normative sulla candidabilità, per una preventiva verifica e per la successiva eventuale impugnazione da parte della stessa Procura, laddove ne ravvisasse i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in conseguenza di quanto sopra, dichiara la inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.

 

Il Presidente

Tribunale Federale II Sez.

avv. Adriano Simonetti

 

Data di pubblicazione: 08/01/2021

 

 

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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

2^ sezione - Procedimento n. 18 / 2020

Comunicato N. 1 del 07/01/21

Nell’udienza collegiale, ritualmente convocata, svoltasi  in videoconferenza il giorno 7 Gennaio 2021, presenti il Presidente Avv. Adriano Simonetti, componenti Avv. Andrea Leggieri e Avv. Laura Olivieri, nonché il Segretario, Sig. Franco Fantini (Funzionario F.C.I.), il Tribunale Federale F.C.I. 2^ Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:

PROCEDIMENTO N. 18/2020 – GIANNI CANTINI – RICORSO AVVERSO LA CANDIDATURA DI ANDREA TAFI A PRESIDENTE DEL C.R. TOSCANO

All’ Udienza telematica è  presente il ricorrente personalmente.

All’ esito della riunione Il Tribunale Federale,

Premesso che

Il Ricorso

Con ricorso proposto dinanzi all’intestato Tribunale, il signor Gianni Cantini in qualità di Presidente della Società Polisportiva Aics Firenze, impugnava la decisione della Commissione Elettorale resa nota con il comunicato numero 150 del 29 dicembre 2020.

In particolare, il ricorrente evidenziava l’inammissibilità della candidatura alla Presidenza del Comitato Regionale del signor Andrea Tafi in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 31 comma 1 dello Statuto Federale.

Svolgimento processo e conclusioni

All’udienza del 7 gennaio 2021 svoltasi regolarmente mediante strumenti telematici il ricorrente illustrava ed argomentava dettagliatamente il proprio ricorso, chiedendone l’accoglimento.

Il Tribunale riservava la propria decisione all’esito della camera di Consiglio.

Decisione

Il Tribunale deve rilevare che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 dello Statuto Federale, “avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte della Procura Federale ed averso il rigetto della propria candidatura, da parte di coloro che siano stati esclusi”.

Nel caso di specie il ricorrente non impugna il provvedimento con il quale è stata disposta la propria esclusione, bensì, impugna una altrui candidatura. 

Il Tribunale non può esimersi da un'applicazione rigorosa nello Statuto Federale che limita la legittimazione attiva riconoscendola e riservandola, esclusivamente, alla Procura Federale ed ai candidati esclusi.  

La scelta del legislatore appare condivisibile e giustificabile laddove avrà inteso con ogni probabilità disporre un filtro ai ricorsi avverso le candidature mediante l’intervento della Procura Federale alla quale dovranno essere inviate, da parte degli interessati, le segnalazioni in merito ad eventuali violazioni delle normative sulla candidabilità, per una preventiva verifica e per la successiva eventuale impugnazione da parte della stessa Procura, laddove ne ravvisasse i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in conseguenza di quanto sopra, dichiara la inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.

 

Il Presidente

Tribunale Federale II Sez.

avv. Adriano Simonetti

 

Data di pubblicazione: 08/01/2021