RIUNITOSI in teleconferenza in data 12 Settembre 2022, nelle persone dell’avv. Daniela Gobat (Presidente), avv. Lucia Bianco (componente) e avv. Serena Imbriani (componente e relatore), alla presenza del Segretario Franco Fantini (funzionario FCI), all’esito della Camera di Consiglio tenutasi successivamente all’udienza, all’unanimità dei propri componenti ha definito il procedimento e pronunciato la seguente decisione:

RG N. 21/2022 – Ricorso ASD SPORTUNION per annullamento assemblea Lega del Ciclismo Professionistico del 29 giugno 2022

TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

Con atto ritualmente e tempestivamente depositato la società ASD Sportunion, in persona del presidente e legale rappresentante Moreno Argentin, ha proposto ricorso all’intestato Tribunale chiedendo, in via cautelare, la sospensione anche inaudita altera parte, delle deliberazioni assunte dall’Assemblea della Lega Ciclismo Professionistico del 29 giugno 2022, compresi tutti gli atti ad essa connessi e che hanno dato esecuzione a dette deliberazioni ed in particolare l’elezione a Presidente del signor Mauro Vegni e dei signori Andrea Silvestri, Sonny Colbrelli, Ivan Basso, Davide Goetz ed Alberto Caleffi; nel merito, l’annullamento delle deliberazioni stesse e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti per i seguenti motivi:

  • violazione manifesta e falsa applicazione dell’art. 18.3 dello Statuto della Lega Ciclismo Professionistico con riferimento all’elezione a presidente del signor Mauro Vegni, per incompatibilità dello stesso in quanto direttore del Giro d’Italia e facente parte dell’organigramma di RCS Sport;
  • violazione manifesta e falsa applicazione dell’art. 13.1 dello Statuto della Lega Ciclismo Professionistico, per violazione dell’art. 3 DPR 157/1986 e ss. mm. con particolare riferimento al signor Ivan Basso per avere lo stesso riportato nell’anno 2007 una condanna da parte della Commissione Disciplinare FCI;
  • violazione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. in riferimento alla partecipazione all’Assemblea elettiva della Lega Ciclistica del 29 giugno 2022 della Hayf Sports SL per l’irregolarità della convocazione della stessa all’assemblea nonché per avere detta società sede legale in Spagna e pertanto non soggetta alla normativa italiana in materia di controllo sulla gestione amministrativa e verifica dell’equilibrio economico-finanziario;
  • illegittimità dell’art. 8.8 dello Statuto della Lega Ciclismo Professionistico per contrarietà ai principi informatori fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate con particolare riferimento al principio di democrazia interna a base collettiva contenuto all’art. 4 dei Principi in quanto alle due società sportive partecipanti all’assemblea sono stati attribuiti 7 (sette) voti ciascuna, mentre agli enti organizzatori 1 (uno) per ogni ente.

Con provvedimento di data 18.07.2022 il Tribunale Federale 2˄Sezione si pronunciava ex art. 39, comma 4, Regolamento di Giustizia FCI, inaudita altera parte sulla richiesta di sospensione rigettando l’istanza cautelare.

Con memoria del 5.09.2022 si costituiva la Lega Ciclismo Professionistico chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie eccependo che:

  • non sussiste alcuna causa di incompatibilità del signor Mauro Vegni per l’elezione alla carica di Presidente in virtù del fatto che la Lega Ciclismo Professionistico in data 26.06.2022 (otto giorni prima dell’assemblea elettiva e tre giorni prima della pubblicazione delle liste delle candidature) aveva emesso una delibera di accoglimento della richiesta di sospensione dalla tessera di Direttore di Corsa dallo stesso presentata;
  • in merito all’asserita violazione dell’art. 13.1 dello Statuto della Lega Ciclismo Professionistico, attese le dimissioni del signor Ivan Basso rassegnate in seguito alla proposizione del ricorso introduttivo del presente procedimento, che venivano poi ratificate dalla Lega il 28.07.2022, sul punto è venuta a cessare la materia del contendere;
  • la partecipazione della Hayf Sports SL all’assemblea elettiva deve ritenersi legittima in quanto la convocazione della stessa è avvenuta a mezzo raccomandata a/r; inoltre, essendo la società spagnola affiliata alla Federazioni Ciclistica Italiana ed associata alla Lega Ciclistica Italiana è da ritenersi senza dubbio assoggettata alla normativa endofederale, con la conseguenza che non sussiste alcuna disparità di trattamento con le altre società italiane e che pertanto non può ritenersi  violato il principio costituzionale di eguaglianza sostanziale;
  • i Principi Informatori degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate non si applicano allo Statuto della Lega Ciclismo Professionistico quale associazione non riconosciuta e comunque, qualora si applicassero, lo Statuto della Lega non contiene previsioni in contrasto con tali principi.

Con atto del 7.09.2022 si costituiva anche la US Pontedecimo 1907 Sez. Ciclismo AD, la quale, aderendo in toto alle argomentazioni difensive della ASD Sportunion chiedeva di “giudicare secondo diritto nella controversia concernente l’impugnazione e l’annullamento dell’assemblea della Lega Ciclismo Professionistico del 29 giugno 2022 e delle deliberazioni ivi assunte” e di “respingere ogni eventuale diversa domanda che dovesse essere formulata nei confronti dell’esponente”.

La ASD Sportunion, unitamente alle società controinteressate GS Alto Garda ASD, Gruppo Sportivo Emilia ASD, Unione Ciclistica Larcianese ASD, Unione Sportiva Legnanese 1913 ASD, UC Pecciolese e Venturo SSD a RL, depositava ulteriore memoria ex art. 40 Regolamento di Giustizia, insistendo sull’accoglimento delle proprie richieste sulla base delle motivazioni precedentemente argomentate.

All’udienza del 12 settembre 2022 le parti, illustrate nel dettaglio le proprie memorie, insistevano per l’accoglimento delle reciproche conclusioni.

L’Intestato Tribunale si riuniva in camera di consiglio all’esito della quale rigettava il ricorso per i seguenti

Motivi

Va preliminarmente osservato che ai fini del presente procedimento non hanno alcuna rilevanza le argomentazioni che la Lega Ciclismo Professionistico ha più volte esposto in merito alle posizioni debitorie della ASD Sportunion. Le stesse infatti non hanno alcuna attinenza con la domanda giudiziale qui proposta.

In merito al primo motivo di ricorso, circa le cause di incompatibilità all’elezione del signor Mauro Vegni a Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico invocate dalla ricorrente, alla luce della disciplina vigente sia presso la Federazione Ciclistica Italiana che presso la Lega del Ciclismo Professionistico, questo Tribunale non lo ritiene meritevole di accoglimento.

La normativa di riferimento prevede sia per la figura del Direttore di Corsa che per quella di Direttore di Organizzazione di Corse Professionistiche che nell’ipotesi di assunzione di incarichi federali o svolgimento di diverse attività alle dipendenze di un Ente Organizzatore o Gruppo Sportivo, si debba provvedere, nei casi ove ciò non avvenga automaticamente, alla richiesta di sospensione dall’albo o ruolo di riferimento. 

Ciò avviene secondo le modalità dettagliatamente regolate per entrambe le figure: all’art. 15 delle Norme per lo svolgimento dell’attività Direttori di Corsa istituite dalla Federazione Ciclistica ed all’art. 7 delle Norme concernenti i Direttori di Organizzazione per le Corse Professionistiche della Lega Ciclismo Professionistico.

Conseguentemente, il soggetto che risulta sospeso non potrà più svolgere le mansioni del direttore fino a che tale status permane.

Risulta documentalmente provato che il signor Vegni abbia richiesto la sospensione volontaria della tessera di Direttore di Corsa con comunicazione del 17.6.2022 indirizzata all’organo competente sia presso la Federazione che presso la Lega e che, successivamente a tale istanza, lo stato di aspettativa sia stato pubblicato sia nel Ruolo dei Direttori di Organizzazione per le Corse Professionistiche della Lega Ciclismo Professionistico, sia nell’Albo dei Direttori di Corsa presso la FCI.

Risulta, inoltre, che il signor Vegni abbia comunicato la propria candidatura sia alla Lega che alla Federazione con lettera del 20.06.2022, ovverosia 9 giorni prima dell’assemblea elettiva. 

Va rilevato a tale proposito che, ai fini del perfezionamento dell’iter di candidatura elettorale, lo Statuto della Lega Ciclismo Professionistico prevede che per l’elezione alle cariche sociali “la candidatura deve pervenire alla Segreteria della Lega almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non può essere presa in considerazione” (art. 13.2 Statuto Lega).

Sulla base di quanto documentalmente provato, dunque, non può trovare accoglimento la doglianza in merito alla quale costituirebbe fatto notorio che il signor Vegni, anche successivamente all’assemblea elettiva, sia ancora riconosciuto come il “Direttore del Giro” o comunque ricollegato a RCS Sport, per il fatto che gli organi di stampa – evidentemente erroneamente – ancora oggi lo menzionino nel ruolo precedentemente, per molti anni, ricoperto.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, pertanto, questo Tribunale non ritiene possa sussistere alcuna violazione o falsa applicazione dell’art. 18.3 dello Statuto della Lega Ciclismo Professionistico in quanto non sussiste alcuna causa di incompatibilità riguardante la nomina del signor Mauro Vegni.

In merito al secondo motivo di ricorso, in relazione alla nomina del signor Ivan Basso in qualità di Consigliere di Lega questo Tribunale dichiara cessata la materia del contendere in forza delle dimissioni da egli rassegnate in data 18.07.2022 e ratificate dalla Lega Ciclistica il 28.07.2022.

Quanto al terzo motivo del ricorso circa la lamentata violazione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. in riferimento alla partecipazione all’Assemblea elettiva della Hayf Sports SL, va rilevato che la convocazione, quand’anche fosse stata ipoteticamente irregolare, risulta in ogni caso sanata dalla partecipazione e dal voto della società all’assemblea. Ciò in virtù dei più generali principi che regolano la disciplina civilistica in materia assembleare ed in particolare al principio in base al quale la presenza del soggetto legittimato a partecipare all’assemblea, seppure non convocato o irregolarmente convocato, costituisce una sorta di tacita acquiescenza che elimina il vizio stesso (in tal senso la recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. Civ., ord. 22 aprile 2022 n. 12934).

Non si ritiene meritevole di accoglimento nemmeno la doglianza secondo cui la società Hayfs Sports, in quanto avente sede legale in Spagna, non sia sottoposta alla normativa italiana in materia di controllo sulla gestione amministrativa e verifica dell’equilibrio economico-finanziario.

La normativa federale consente alle società ed associazioni sportive di “stabilire la loro sede ai fini dell’ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell’Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.” (art. 4.4 Statuto FCI in conformità all’art. 29.3 Statuto CONI)

È stato documentalmente provato che la Hays Sports SL risulta riconosciuta ed affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana ed associata alla Lega Ciclismo Professionistico e, conseguentemente, in quanto avente la sede sportiva all’interno del territorio italiano è senza dubbio soggetta alla disciplina che regola gli adempimenti ed i controlli di carattere amministrativo ed economico-finanziario regolamentati dal CONI e dalla COVISP.

Sotto tale profilo, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione del principio di eguaglianza sostanziale o di irregolarità legata al fair play, le cui regole debbono indubbiamente essere osservate da tutte le società e gli organismi soggetti all’ordinamento sportivo.

Questo Tribunale non ritiene meritevole di accoglimento nemmeno il motivo di cui al punto 4 del ricorso introduttivo: “illegittimità dell’art. 8.8 dello Statuto della lega Ciclismo Professionistico per contrarietà ai Principi Informatori Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate ed in particolare il punto 4 dei predetti Principi Informatori”.  

Seppure possano ritenersi meritevoli di valutazione le argomentazioni legate ad uno statuto sotto certi aspetti vetusto, deve considerarsi che allo stato attuale non vi è alcuna declaratoria di illegittimità della norma statutaria citata, oltre al fatto che non risulta che ad oggi gli organi competenti abbiano mai sollevato alcuna questione di legittimità riguardo ai Principi Informatori, tra cui in particolare il principio di democrazia interna a base collettiva.

Per tali motivi va confermato che la deliberazione qui oggetto di richiesta di annullamento, poiché è stata assunta in conformità allo Statuto attualmente vigente, non è da ritenersi viziata.

Il Tribunale Federale 2˄Sezione

PQM

Rigetta il ricorso della ASD SPORTUNION.

 

Il Giudice estensore

Avv. Serena Imbriani

 

Il Presidente del Tribunale Federale, II sezione

 Avv. Daniela GOBAT

 

Roma, 22 settembre 2022

 

Pubblicato in data 22 settembre 202

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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

2^ sezione - Procedimento n. 21 / 2022 - Motivazioni

Comunicato N. 16 del 12/09/22

RIUNITOSI in teleconferenza in data 12 Settembre 2022, nelle persone dell’avv. Daniela Gobat (Presidente), avv. Lucia Bianco (componente) e avv. Serena Imbriani (componente e relatore), alla presenza del Segretario Franco Fantini (funzionario FCI), all’esito della Camera di Consiglio tenutasi successivamente all’udienza, all’unanimità dei propri componenti ha definito il procedimento e pronunciato la seguente decisione:

RG N. 21/2022 – Ricorso ASD SPORTUNION per annullamento assemblea Lega del Ciclismo Professionistico del 29 giugno 2022

TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II

Con atto ritualmente e tempestivamente depositato la società ASD Sportunion, in persona del presidente e legale rappresentante Moreno Argentin, ha proposto ricorso all’intestato Tribunale chiedendo, in via cautelare, la sospensione anche inaudita altera parte, delle deliberazioni assunte dall’Assemblea della Lega Ciclismo Professionistico del 29 giugno 2022, compresi tutti gli atti ad essa connessi e che hanno dato esecuzione a dette deliberazioni ed in particolare l’elezione a Presidente del signor Mauro Vegni e dei signori Andrea Silvestri, Sonny Colbrelli, Ivan Basso, Davide Goetz ed Alberto Caleffi; nel merito, l’annullamento delle deliberazioni stesse e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti per i seguenti motivi:

  • violazione manifesta e falsa applicazione dell’art. 18.3 dello Statuto della Lega Ciclismo Professionistico con riferimento all’elezione a presidente del signor Mauro Vegni, per incompatibilità dello stesso in quanto direttore del Giro d’Italia e facente parte dell’organigramma di RCS Sport;
  • violazione manifesta e falsa applicazione dell’art. 13.1 dello Statuto della Lega Ciclismo Professionistico, per violazione dell’art. 3 DPR 157/1986 e ss. mm. con particolare riferimento al signor Ivan Basso per avere lo stesso riportato nell’anno 2007 una condanna da parte della Commissione Disciplinare FCI;
  • violazione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. in riferimento alla partecipazione all’Assemblea elettiva della Lega Ciclistica del 29 giugno 2022 della Hayf Sports SL per l’irregolarità della convocazione della stessa all’assemblea nonché per avere detta società sede legale in Spagna e pertanto non soggetta alla normativa italiana in materia di controllo sulla gestione amministrativa e verifica dell’equilibrio economico-finanziario;
  • illegittimità dell’art. 8.8 dello Statuto della Lega Ciclismo Professionistico per contrarietà ai principi informatori fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate con particolare riferimento al principio di democrazia interna a base collettiva contenuto all’art. 4 dei Principi in quanto alle due società sportive partecipanti all’assemblea sono stati attribuiti 7 (sette) voti ciascuna, mentre agli enti organizzatori 1 (uno) per ogni ente.

Con provvedimento di data 18.07.2022 il Tribunale Federale 2˄Sezione si pronunciava ex art. 39, comma 4, Regolamento di Giustizia FCI, inaudita altera parte sulla richiesta di sospensione rigettando l’istanza cautelare.

Con memoria del 5.09.2022 si costituiva la Lega Ciclismo Professionistico chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie eccependo che:

  • non sussiste alcuna causa di incompatibilità del signor Mauro Vegni per l’elezione alla carica di Presidente in virtù del fatto che la Lega Ciclismo Professionistico in data 26.06.2022 (otto giorni prima dell’assemblea elettiva e tre giorni prima della pubblicazione delle liste delle candidature) aveva emesso una delibera di accoglimento della richiesta di sospensione dalla tessera di Direttore di Corsa dallo stesso presentata;
  • in merito all’asserita violazione dell’art. 13.1 dello Statuto della Lega Ciclismo Professionistico, attese le dimissioni del signor Ivan Basso rassegnate in seguito alla proposizione del ricorso introduttivo del presente procedimento, che venivano poi ratificate dalla Lega il 28.07.2022, sul punto è venuta a cessare la materia del contendere;
  • la partecipazione della Hayf Sports SL all’assemblea elettiva deve ritenersi legittima in quanto la convocazione della stessa è avvenuta a mezzo raccomandata a/r; inoltre, essendo la società spagnola affiliata alla Federazioni Ciclistica Italiana ed associata alla Lega Ciclistica Italiana è da ritenersi senza dubbio assoggettata alla normativa endofederale, con la conseguenza che non sussiste alcuna disparità di trattamento con le altre società italiane e che pertanto non può ritenersi  violato il principio costituzionale di eguaglianza sostanziale;
  • i Principi Informatori degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate non si applicano allo Statuto della Lega Ciclismo Professionistico quale associazione non riconosciuta e comunque, qualora si applicassero, lo Statuto della Lega non contiene previsioni in contrasto con tali principi.

Con atto del 7.09.2022 si costituiva anche la US Pontedecimo 1907 Sez. Ciclismo AD, la quale, aderendo in toto alle argomentazioni difensive della ASD Sportunion chiedeva di “giudicare secondo diritto nella controversia concernente l’impugnazione e l’annullamento dell’assemblea della Lega Ciclismo Professionistico del 29 giugno 2022 e delle deliberazioni ivi assunte” e di “respingere ogni eventuale diversa domanda che dovesse essere formulata nei confronti dell’esponente”.

La ASD Sportunion, unitamente alle società controinteressate GS Alto Garda ASD, Gruppo Sportivo Emilia ASD, Unione Ciclistica Larcianese ASD, Unione Sportiva Legnanese 1913 ASD, UC Pecciolese e Venturo SSD a RL, depositava ulteriore memoria ex art. 40 Regolamento di Giustizia, insistendo sull’accoglimento delle proprie richieste sulla base delle motivazioni precedentemente argomentate.

All’udienza del 12 settembre 2022 le parti, illustrate nel dettaglio le proprie memorie, insistevano per l’accoglimento delle reciproche conclusioni.

L’Intestato Tribunale si riuniva in camera di consiglio all’esito della quale rigettava il ricorso per i seguenti

Motivi

Va preliminarmente osservato che ai fini del presente procedimento non hanno alcuna rilevanza le argomentazioni che la Lega Ciclismo Professionistico ha più volte esposto in merito alle posizioni debitorie della ASD Sportunion. Le stesse infatti non hanno alcuna attinenza con la domanda giudiziale qui proposta.

In merito al primo motivo di ricorso, circa le cause di incompatibilità all’elezione del signor Mauro Vegni a Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico invocate dalla ricorrente, alla luce della disciplina vigente sia presso la Federazione Ciclistica Italiana che presso la Lega del Ciclismo Professionistico, questo Tribunale non lo ritiene meritevole di accoglimento.

La normativa di riferimento prevede sia per la figura del Direttore di Corsa che per quella di Direttore di Organizzazione di Corse Professionistiche che nell’ipotesi di assunzione di incarichi federali o svolgimento di diverse attività alle dipendenze di un Ente Organizzatore o Gruppo Sportivo, si debba provvedere, nei casi ove ciò non avvenga automaticamente, alla richiesta di sospensione dall’albo o ruolo di riferimento. 

Ciò avviene secondo le modalità dettagliatamente regolate per entrambe le figure: all’art. 15 delle Norme per lo svolgimento dell’attività Direttori di Corsa istituite dalla Federazione Ciclistica ed all’art. 7 delle Norme concernenti i Direttori di Organizzazione per le Corse Professionistiche della Lega Ciclismo Professionistico.

Conseguentemente, il soggetto che risulta sospeso non potrà più svolgere le mansioni del direttore fino a che tale status permane.

Risulta documentalmente provato che il signor Vegni abbia richiesto la sospensione volontaria della tessera di Direttore di Corsa con comunicazione del 17.6.2022 indirizzata all’organo competente sia presso la Federazione che presso la Lega e che, successivamente a tale istanza, lo stato di aspettativa sia stato pubblicato sia nel Ruolo dei Direttori di Organizzazione per le Corse Professionistiche della Lega Ciclismo Professionistico, sia nell’Albo dei Direttori di Corsa presso la FCI.

Risulta, inoltre, che il signor Vegni abbia comunicato la propria candidatura sia alla Lega che alla Federazione con lettera del 20.06.2022, ovverosia 9 giorni prima dell’assemblea elettiva. 

Va rilevato a tale proposito che, ai fini del perfezionamento dell’iter di candidatura elettorale, lo Statuto della Lega Ciclismo Professionistico prevede che per l’elezione alle cariche sociali “la candidatura deve pervenire alla Segreteria della Lega almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non può essere presa in considerazione” (art. 13.2 Statuto Lega).

Sulla base di quanto documentalmente provato, dunque, non può trovare accoglimento la doglianza in merito alla quale costituirebbe fatto notorio che il signor Vegni, anche successivamente all’assemblea elettiva, sia ancora riconosciuto come il “Direttore del Giro” o comunque ricollegato a RCS Sport, per il fatto che gli organi di stampa – evidentemente erroneamente - ancora oggi lo menzionino nel ruolo precedentemente, per molti anni, ricoperto.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, pertanto, questo Tribunale non ritiene possa sussistere alcuna violazione o falsa applicazione dell’art. 18.3 dello Statuto della Lega Ciclismo Professionistico in quanto non sussiste alcuna causa di incompatibilità riguardante la nomina del signor Mauro Vegni.

In merito al secondo motivo di ricorso, in relazione alla nomina del signor Ivan Basso in qualità di Consigliere di Lega questo Tribunale dichiara cessata la materia del contendere in forza delle dimissioni da egli rassegnate in data 18.07.2022 e ratificate dalla Lega Ciclistica il 28.07.2022.

Quanto al terzo motivo del ricorso circa la lamentata violazione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. in riferimento alla partecipazione all’Assemblea elettiva della Hayf Sports SL, va rilevato che la convocazione, quand’anche fosse stata ipoteticamente irregolare, risulta in ogni caso sanata dalla partecipazione e dal voto della società all’assemblea. Ciò in virtù dei più generali principi che regolano la disciplina civilistica in materia assembleare ed in particolare al principio in base al quale la presenza del soggetto legittimato a partecipare all’assemblea, seppure non convocato o irregolarmente convocato, costituisce una sorta di tacita acquiescenza che elimina il vizio stesso (in tal senso la recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. Civ., ord. 22 aprile 2022 n. 12934).

Non si ritiene meritevole di accoglimento nemmeno la doglianza secondo cui la società Hayfs Sports, in quanto avente sede legale in Spagna, non sia sottoposta alla normativa italiana in materia di controllo sulla gestione amministrativa e verifica dell’equilibrio economico-finanziario.

La normativa federale consente alle società ed associazioni sportive di “stabilire la loro sede ai fini dell’ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell’Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.” (art. 4.4 Statuto FCI in conformità all’art. 29.3 Statuto CONI)

È stato documentalmente provato che la Hays Sports SL risulta riconosciuta ed affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana ed associata alla Lega Ciclismo Professionistico e, conseguentemente, in quanto avente la sede sportiva all’interno del territorio italiano è senza dubbio soggetta alla disciplina che regola gli adempimenti ed i controlli di carattere amministrativo ed economico-finanziario regolamentati dal CONI e dalla COVISP.

Sotto tale profilo, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione del principio di eguaglianza sostanziale o di irregolarità legata al fair play, le cui regole debbono indubbiamente essere osservate da tutte le società e gli organismi soggetti all’ordinamento sportivo.

Questo Tribunale non ritiene meritevole di accoglimento nemmeno il motivo di cui al punto 4 del ricorso introduttivo: “illegittimità dell’art. 8.8 dello Statuto della lega Ciclismo Professionistico per contrarietà ai Principi Informatori Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate ed in particolare il punto 4 dei predetti Principi Informatori”.  

Seppure possano ritenersi meritevoli di valutazione le argomentazioni legate ad uno statuto sotto certi aspetti vetusto, deve considerarsi che allo stato attuale non vi è alcuna declaratoria di illegittimità della norma statutaria citata, oltre al fatto che non risulta che ad oggi gli organi competenti abbiano mai sollevato alcuna questione di legittimità riguardo ai Principi Informatori, tra cui in particolare il principio di democrazia interna a base collettiva.

Per tali motivi va confermato che la deliberazione qui oggetto di richiesta di annullamento, poiché è stata assunta in conformità allo Statuto attualmente vigente, non è da ritenersi viziata.

Il Tribunale Federale 2˄Sezione

PQM

Rigetta il ricorso della ASD SPORTUNION.

 

Il Giudice estensore

Avv. Serena Imbriani

 

Il Presidente del Tribunale Federale, II sezione

 Avv. Daniela GOBAT

 

Roma, 22 settembre 2022

 

Pubblicato in data 22 settembre 202