RIUNITOSI in teleconferenza in data 29 luglio 2022, nelle persone dell’Avv. Angelo Attanasio (Presidente) e dagli Avv.ti Daniela Gobat e Serena Imbriani (componenti) nonché il Segretario Sig. Franco Fantini, il Tribunale Federale 2^ Sezione, ha emesso la seguente pronuncia:
PROCEDIMENTO N. 27/2022 – RECCHIA Luca – RICHIESTA TRASFERIMENTO AD ALTRA SOCIETÀ
IL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE II
PREMESSO CHE
dalla documentazione in atti risulta che:
L’atleta Luca Recchia, categoria Juniores (tessera A096569) è attualmente tesserato per la società ASD CYCLING RACES VALDARNO (cod. 08W3253); ha richiesto, per motivi logistici, il suo trasferimento alla società FUTURE CYCLING S.S.D (cod. 13G2094);
Il Presidente della società di appartenenza, Sig. GIGLI Leonardo, ha dato il proprio consenso per iscritto al suo passaggio ad altra società già nella corrente stagione agonistica.
Stessa autorizzazione è stata data dal Presidente del Comitato Regionale Toscano per il trasferimento in altra regione
CONSIDERATO CHE
– il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all’art. 26, ultimo comma, RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell’atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso, manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società;
– l’ostacolo, in astratto rappresentato dall’avere l’atleta già iniziato la stagione con l’attuale società, può essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell’interesse dell’atleta (da apprezzare come “prevalente”) di proseguire l’attività nella stagione in corso
P.Q.M.
autorizza il trasferimento del tesserato Luca RECCHIA dalla società ASD CYCLING RACES VALDARNO (cod. 08W3253) alla Società FUTURE CYCLING S.S.D (cod. 13G2094).
Il Presidente
Tribunale Federale II Sezione
Avv. Angelo Attanasio
data di pubblicazione: 29/07/22