Nella riunione collegiale ritualmente convocata, presenti il Presidente Avv. Barbara Baratto Vogliano, i Componenti Avv. Giovanni Tomasoni, Avv. Francesco Augello, Avv. Enrico Crocetti Bernardi, Avv. Mattia Cornazzani (Giudice relatore ed estensore)

nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionario FCI)

Sono altresì presenti l’Avv. Maria Laura Guardamagna con i reclamanti signori Fulvio Frigo e Ilenia Tugnolo, la Dott.ssa Cecilia Calzolaro nonché l’Avv. Massimo Rosso, Presidente del Comitato Regionale Piemonte.

Visto il reclamo avverso la decisione n. 18 del 27 dicembre 2021 dal Tribunale Federale 2 sezione di rigetto in primo grado relativamente al procedimento n. 35/2021 promosso daFulvio Frigo e Ilenia Tugnolo, esercenti la potestà genitoriale sul minore Nicolas Frigo, nei confronti del CR Piemonte, avverso il provvedimento di diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento del predetto tesserato ad altro Sodalizio;

A seguito di trattazione orale l’intestata Corte Federale d’Appello – 2^ Sezione ha emesso la seguente

DECISIONE

Non sussistono questioni pregiudiziali o di rito, il Collegio ha provveduto ad ogni verifica in punto alla competenza ed alla tempestività del reclamo, nonché dell’avvenuto versamento della tassa di accesso.

Premesso

I signori Fulvio Frigo e Ilenia Tugnolo, esercenti la responsabilità genitoriale del minore Nicolas Frigo, atleta piemontese di alto livello, all’ultima stagione nella categoria Allievi con la ASD Pedale Senaghese Piemonte, unitamente al Club Ciclistico Canturino 1902 ASD – con cui lo stesso era intenzionato a proseguire l’attività agonistica nella categoria Juniores – presentavano alla società di appartenenza del minore la richiesta di svincolo del tesseramento.

Alla medesima richiesta, la società ASD Pedale Senaghese Piemonte rispondeva positivamente e si attivava per la formalizzazione del trasferimento mediante la procedura sul Fattore K; tuttavia, in data 25 ottobre 2021, il trasferimento veniva bloccato dal Comitato Regione Piemonte, mediante provvedimento di diniego del nulla osta, comunicato alle parti.

Avverso tale decisione, gli esercenti la potestà genitoriale sull’atleta minorenne, ut supra rappresentati ed assistiti, adivano il Tribunale Federale – 2^ Sezione affinché quest’ultimo accertasse l’illegittimità del provvedimento di diniego di nulla osta adottato dal ComitatoRegionale Piemonte, ne disponesse l’annullamento e per l’effetto autorizzasse il trasferimentodel figlio Nicolas Frigo.

Si costituiva in giudizio il Comitato Regionale Piemonte, nella persona del suo Presidente, contestando le doglianze dei ricorrenti e chiedendone l’integrale rigetto.

All’udienza del 17 dicembre 2021, celebratasi in modalità telematica, le parti illustravano le argomentazioni e difese, riportandosi agli atti ed insistendo ciascuna per l’accoglimento delle rispettive istanze e conclusioni.

Il Tribunale Federale – 2^ Sezione, riunitosi in camera di consiglio pronunziava successiva decisione di rigetto del reclamo e convalida del provvedimento di diniego del nulla osta che veniva successivamente impugnata dai soccombenti, così determinando l’instaurazione del presente procedimento.

L’impugnazione veniva articolata sia in punto di merito, ritenendo il reclamante che il Tribunale avesse omesso di esaminare le ragioni e le allegazioni esposte dall’atleta a fondamento della propria richiesta, relegandole a mero e generico riferimento ad una imprecisata violazione del diritto di famiglia; sia in punto di legittimità poiché – nella tesi proposta con reclamo – il collegio di primo grado sarebbe incorso in violazione e falsa applicazione di principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza e di buon andamento, nonché vizi logici di motivazione, avendo in sostanza ratificato – mediante la decisione pronunciata – l’arbitraria ed illegittima determinazione del  Comitato Regionale Piemonte.

Resisteva con propria memoria di costituzione il Comitato Regionale Piemonte FCI il quale –insistendo per il rigetto delle avverse deduzioni ed istanze –precisava di aver adottato il provvedimento impugnato nel legittimo esercizio di una facoltà concessagli dalle norme federali, come riconosciutogli dalla decisione del Tribunale Federale, oggetto di gravame.

All’udienza del 28 gennaio 2022 ore 18:00 celebratasi in modalità telematica dinnanzi a codesta Corte Federale d’Appello, le parti – dispiegate le rispettive deduzioni difensive – insistevano per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

Considerato

Si ritiene doveroso rilevare, in via preliminare, come il thema decidendum relativo alla presenza del vincolo sportivo nella forma del vincolo regionale ed alla sua eventuale cessazione, costituisca in seno alla pluralità degli ordinamenti sportivi, da tempo ormai immemore, il punto di collisione tra diritti, interessi ed ideologie necessariamente contrapposti: da una parte, l’esigenza di conservazione dell’istituto che l’ordinamento pone a tutela degli interessi della federazione e delle società ed associazioni affiliate, che sono i quotidiani artefici  della solidità e della continuità della pratica sportiva per i tesserati; dall’altra parte, i tesserati medesimi che, direttamente chiamati a subirne gli effetti, reclamano con voce incessante istanze di ridimensionamento, financo abolizione, di quello che – nel contesto di un interesse od aspirazione individualmente considerata – stenta a non apparire come un limite illegittimo all’esercizio di diritti e libertà costituzionalmente riconosciuti.

Ciò necessariamente premesso, la Corte ritiene che un approccio corretto e proficuo alla vicenda non possa prescindere da una valutazione de iure condito: laddove il vincolo sportivo esista, lo stesso andrà riconosciuto ed applicato, pur con i necessari distinguo ed i correttivi che il quadro normativo di riferimento prevede e consente.

In un simile scenario, giova richiamare – con formulazione chiara, concisa ed al contempo esaustiva – l’apparato normativo e regolamentare che, in ambito federale, disciplina la fattispecie dei trasferimenti di atleti:

– il Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica Atleti Dilettanti Strada, Titolo I – Sezione IV (artt. 25 – 35 bis) prevede all’art. 26 per i trasferimenti dei corridori in questione che il Consiglio Federale, per esigenze di carattere tecnico, possa disporre il vincolo di appartenenza per durata non superiore ad anni 4, nel rispetto, in linea prioritaria, delle norme del diritto di famiglia; fatte comunque salve le deroghe previste nel successivo art. 30;

–  le norme sui trasferimenti atleti (Norme trasferimento atleti 2021 – nella versione aggiornata alla modifica del Consiglio Federale pubblicata nel comunicato del 29 novembre 2019) emanate in ambito federale, dispongono la permanenza del vincolo regionale per l'atleta che passa dalla categoria Allievi II anno a quella di Juniores I anno, riservando al Comitato Regionale la facoltà di concedere, discrezionalmente, il nulla osta per il trasferimento in altra regione.

Con riferimento ai richiamati principi del diritto di famiglia, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ogni riferimento ad essi risulta improprio, per la sua generalità, in tutti i casi in cui non sia offerta allegazione esaustiva di circostanze e documenti comprovanti la peculiarità della situazione in concreto, al punto da consentire al collegio giudicante di sussumere il caso ad una specifica disposizione normativa.

In tutti i casi in cui al generico richiamo di principi del diritto di famiglia sia invero sottesa un’istanza di tutela dell’interesse del minore, sul reclamante incombe l’onere della prova circa l’effettiva e concreta situazione di pericolo o danno a cui il minore medesimo sia coinvolto od esposto, rispetto alla quale il diritto di famiglia – a tutela del di lui specifico interesse – appronta un effettivo rimedio (ne siano esempli emblematici e non esaustivi: la separazione o divorzio dei genitori, la sopravvenuta assenza di uno od entrambi i genitori, il trasferimento dell’intero nucleo familiare presso altra regione, ecc.).

Seguendo questa impostazione, si impone una rigorosa interpretazione del disposto dell’art. 26 RTAA ove è stabilito che “Tale vincolo deve comunque rispettare, in linea prioritaria, le norme del diritto di famiglia” poiché, diversamente opinando, un generico riferimento ai principi del diritto di famiglia consentirebbe di attribuire portata derogatoria ad una sconfinata varietà di situazioni, aspirazioni ed interessi,indubbiamente legittimi ma non meritevoli di tutela nell’ordinamento sportivo.

Del resto, il corpus di norme federali e tecniche preposto alla disciplina dell’attività sportiva di atleti sottoposti al vincolo, non priva ex se l’individuo della possibilità di praticare lo sport o di scegliere senza condizionamenti il luogo dove stabilire la propria residenza; tuttavia impone, in un compromissorio bilanciamento di legittimi ma contrapposti interessi, il rispetto di predeterminate regole per la pratica dell’attività agonistica organizzata in ambito federale, cui tesserati ed affiliati, ciascuno per la propria parte, devono conformarsi.

Avuto, poi, riguardo alla specifica situazione del caso in esame, ove si tratta della legittimità di un diniego del nulla osta opposto dal Comitato Regionale Piemonte all’atleta minore di alto livello, sottoposto a vincolo regionale, che intendeva trasferirsi presso altra società fuori regione nella categoria Juniores, viene in rilievo il disposto delle Norme Attuative del RTAA (Prospetto riassuntivo trasferimenti atleti), il quale attribuisce al Comitato Regionale un vaglio discrezionale relativo ai trasferimenti che implichino il tesseramento dell’atleta presso una società stabilita in una regione diversa da quella di provenienza.

Ritiene codesta Corte che la stessa formulazione della norma – la quale prevede che “il Comitato Regionale può concedere, a sua discrezione, il nulla osta per il trasferimento ad altra Regione” – ne suggerisca una interpretazione rigorosa e protesa a preservare l’integrità del vincolo regionale per le categorie di atleti ad esso soggetti, attribuendo in ogni caso al Comitato Regionale, in via di discrezione, la facoltà di concedere il cd. svincolo o nulla osta.

Tale assunto appare oltremodo suffragato dalla circostanza che, ove il legislatore federale avesse inteso impostare un regime normativo di minor rigore rispetto alla conservazione del vincolo regionale, indubbiamente avrebbe potuto – mediante una formulazione negativa –attribuire al Comitato Regionale la discrezionale facoltà di rifiutare la concessione del nulla osta per il trasferimento di atleti tra società situate in regioni diverse.

In altre parole la norma in commento, nella sua attuale formulazione, deve essere intesa nel senso che, in un regime di sostanziale prevalenza del vincolo regionale, al Comitato Regionale è attribuito il potere di derogarvi, in via discrezionale, potendo concedere il nulla osta. Una diversa lettura sarebbe stata possibile solo nel caso in cui la norma tecnica avesse invece previsto, a favore dell’organo federale territoriale, la facoltà di “negare” la concessione del nulla osta, in un contesto di generale ammissibilità del trasferimento tra regioni.

Nel solco di quanto sin qui premesso, il reclamo presentato avverso la Decisione del Tribunale Federale – 2^ Sezione deve essere respinto e la decisione medesima integralmente confermata.

Con riferimento alla situazione di disagio personale dell’atleta – giunto al punto di mettere addirittura in discussione la sua giovane carriera per via della peculiare situazione determinatasi – codesta Corte, coerentemente con quanto stabilito dai giudici di primo grado nella decisione impugnata, ritiene che non sussista alcuna violazione rispetto ai principi del diritto di famiglia, non essendo stata prospettata dal reclamante un’oggettiva situazione di pericolo o danno da cui l’atleta minore possa essere utilmente preservato, per quanto in questa sede rileva, mediante l’accoglimento delle doglianze proposte.

In tale contesto, l’allegazione documentale di parte reclamante (certificato Dott.ssa Cugini), introdotta per la prima volta in questa fase, priva di data e non suffragata dagli opportuni rilievi e riscontri diagnostici (peraltro redatta dal medico pediatra di comunità), non appare da sola sufficiente ad inquadrare, in chiave probatoria, la meritevolezza di tutela dell’interesse portato dall’atleta.

Infatti, nel costante indirizzo di questa Corte, correttamente recepito dal collegio di prime cure nella decisione, i desideri e le aspirazioni dell’atleta minore e della di lui famiglia, indiscutibilmente apprezzabili, non possono da soli conformare una deroga all’istituto del vincolo, in nome di una generica violazione dei principi del diritto di famiglia.

Ulteriormente, con riferimento ai reclamati vizi del provvedimento di diniego del nulla osta da parte del Comitato Regionale, codesta Corte ritiene integra ed incensurabile la decisione dei giudici di primo grado, nella quale è correttamente statuito che la determinazione dell’organo federale territoriale promana da un legittimo esercizio della discrezionalità conferitagli da norme federali.

Nondimeno, deve essere evidenziato che il provvedimento impugnato in primo grado appariva altresì motivato – pur succintamente – adducendo quale ragione del diniego la preminente tutela del vivaio regionale. Merita pertanto di essere respinta ogni censura di illogicità, contrarietà, sproporzione od abnormità del provvedimento di diniego.

Per completezza sul punto deve essere peraltro rilevato che – come osservato dal Comitato Regionale nella propria memoria di costituzione depositata nel presente procedimento – nemmeno sarebbe precluso alla società Club Ciclistico Canturino 1902 ASD di conseguire una doppia affiliazione, in Lombardia e Piemonte, al fine poter tesserare atleti piemontesi di categoria Juniores, fra cui l’odierno reclamante, con il solo nulla osta della società di provenienza, che peraltro in questo caso già sussiste.

Da ultimo, la Corte ritiene che la motivazione della decisione di primo grado appaia integra, sufficiente e coerente, ancorché il collegio non abbia proceduto ad un’analitica disamina di tutte le deduzioni difensive del reclamante. Del resto, laddove il giudice ritenga che la decisione di una specifica questione a lui sottoposta, renda logicamente impossibile o meramente superfluo prendere posizione sulle altre, di fatto addivenendo ad un loro implicito rigetto, non si configura alcun vizio nella motivazione del provvedimento decisorio, in quanto “l'assorbimento in senso improprio – configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre – impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza” [Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 03/02/2020, n. 2334 (rv. 656762-01)].

Rimane assorbita alla presente motivazione ogni altra questione o doglianza.

PQM

La Corte Federale d’Appello – 2^ Sezione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:

respinge il reclamo promosso da Fulvio Frigo e Ilenia Tugnolo, esercenti la potestà genitoriale sul minore Nicolas Frigo, per l’effetto conferma integralmente la decisione del Tribunale Federale – 2^ Sezione pubblicata nel Comunicato n. 18 del 27 dicembre 2021.

Dispone l’incameramento della tassa d’accesso.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2022, convocata a mezzo piattaforma Microsoft Teams ad ore 18,00.

Roma Montebelluna, lì 28 gennaio 2022

 

Giudice Federale Estensore

Avv. Mattia Cornazzani

 

 Il Presidente

Avv. Barbara Baratto Vogliano

 

Data di pubblicazione: 31/01/2022

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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

2^ sezione - Procedimento Rg 1/22 Sig. Frigo

Comunicato N. 1 del 31/01/22

Nella riunione collegiale ritualmente convocata, presenti il Presidente Avv. Barbara Baratto Vogliano, i Componenti Avv. Giovanni Tomasoni, Avv. Francesco Augello, Avv. Enrico Crocetti Bernardi, Avv. Mattia Cornazzani (Giudice relatore ed estensore)

nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionario FCI)

Sono altresì presenti l’Avv. Maria Laura Guardamagna con i reclamanti signori Fulvio Frigo e Ilenia Tugnolo, la Dott.ssa Cecilia Calzolaro nonché l’Avv. Massimo Rosso, Presidente del Comitato Regionale Piemonte.

Visto il reclamo avverso la decisione n. 18 del 27 dicembre 2021 dal Tribunale Federale 2 sezione di rigetto in primo grado relativamente al procedimento n. 35/2021 promosso daFulvio Frigo e Ilenia Tugnolo, esercenti la potestà genitoriale sul minore Nicolas Frigo, nei confronti del CR Piemonte, avverso il provvedimento di diniego al rilascio del nulla osta al trasferimento del predetto tesserato ad altro Sodalizio;

A seguito di trattazione orale l’intestata Corte Federale d’Appello – 2^ Sezione ha emesso la seguente

DECISIONE

Non sussistono questioni pregiudiziali o di rito, il Collegio ha provveduto ad ogni verifica in punto alla competenza ed alla tempestività del reclamo, nonché dell’avvenuto versamento della tassa di accesso.

Premesso

I signori Fulvio Frigo e Ilenia Tugnolo, esercenti la responsabilità genitoriale del minore Nicolas Frigo, atleta piemontese di alto livello, all’ultima stagione nella categoria Allievi con la ASD Pedale Senaghese Piemonte, unitamente al Club Ciclistico Canturino 1902 ASD - con cui lo stesso era intenzionato a proseguire l’attività agonistica nella categoria Juniores - presentavano alla società di appartenenza del minore la richiesta di svincolo del tesseramento.

Alla medesima richiesta, la società ASD Pedale Senaghese Piemonte rispondeva positivamente e si attivava per la formalizzazione del trasferimento mediante la procedura sul Fattore K; tuttavia, in data 25 ottobre 2021, il trasferimento veniva bloccato dal Comitato Regione Piemonte, mediante provvedimento di diniego del nulla osta, comunicato alle parti.

Avverso tale decisione, gli esercenti la potestà genitoriale sull’atleta minorenne, ut supra rappresentati ed assistiti, adivano il Tribunale Federale – 2^ Sezione affinché quest’ultimo accertasse l’illegittimità del provvedimento di diniego di nulla osta adottato dal ComitatoRegionale Piemonte, ne disponesse l’annullamento e per l’effetto autorizzasse il trasferimentodel figlio Nicolas Frigo.

Si costituiva in giudizio il Comitato Regionale Piemonte, nella persona del suo Presidente, contestando le doglianze dei ricorrenti e chiedendone l’integrale rigetto.

All’udienza del 17 dicembre 2021, celebratasi in modalità telematica, le parti illustravano le argomentazioni e difese, riportandosi agli atti ed insistendo ciascuna per l’accoglimento delle rispettive istanze e conclusioni.

Il Tribunale Federale – 2^ Sezione, riunitosi in camera di consiglio pronunziava successiva decisione di rigetto del reclamo e convalida del provvedimento di diniego del nulla osta che veniva successivamente impugnata dai soccombenti, così determinando l’instaurazione del presente procedimento.

L’impugnazione veniva articolata sia in punto di merito, ritenendo il reclamante che il Tribunale avesse omesso di esaminare le ragioni e le allegazioni esposte dall’atleta a fondamento della propria richiesta, relegandole a mero e generico riferimento ad una imprecisata violazione del diritto di famiglia; sia in punto di legittimità poiché – nella tesi proposta con reclamo – il collegio di primo grado sarebbe incorso in violazione e falsa applicazione di principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza e di buon andamento, nonché vizi logici di motivazione, avendo in sostanza ratificato – mediante la decisione pronunciata – l’arbitraria ed illegittima determinazione del  Comitato Regionale Piemonte.

Resisteva con propria memoria di costituzione il Comitato Regionale Piemonte FCI il quale –insistendo per il rigetto delle avverse deduzioni ed istanze –precisava di aver adottato il provvedimento impugnato nel legittimo esercizio di una facoltà concessagli dalle norme federali, come riconosciutogli dalla decisione del Tribunale Federale, oggetto di gravame.

All’udienza del 28 gennaio 2022 ore 18:00 celebratasi in modalità telematica dinnanzi a codesta Corte Federale d’Appello, le parti – dispiegate le rispettive deduzioni difensive – insistevano per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

Considerato

Si ritiene doveroso rilevare, in via preliminare, come il thema decidendum relativo alla presenza del vincolo sportivo nella forma del vincolo regionale ed alla sua eventuale cessazione, costituisca in seno alla pluralità degli ordinamenti sportivi, da tempo ormai immemore, il punto di collisione tra diritti, interessi ed ideologie necessariamente contrapposti: da una parte, l’esigenza di conservazione dell’istituto che l’ordinamento pone a tutela degli interessi della federazione e delle società ed associazioni affiliate, che sono i quotidiani artefici  della solidità e della continuità della pratica sportiva per i tesserati; dall’altra parte, i tesserati medesimi che, direttamente chiamati a subirne gli effetti, reclamano con voce incessante istanze di ridimensionamento, financo abolizione, di quello che – nel contesto di un interesse od aspirazione individualmente considerata – stenta a non apparire come un limite illegittimo all’esercizio di diritti e libertà costituzionalmente riconosciuti.

Ciò necessariamente premesso, la Corte ritiene che un approccio corretto e proficuo alla vicenda non possa prescindere da una valutazione de iure condito: laddove il vincolo sportivo esista, lo stesso andrà riconosciuto ed applicato, pur con i necessari distinguo ed i correttivi che il quadro normativo di riferimento prevede e consente.

In un simile scenario, giova richiamare – con formulazione chiara, concisa ed al contempo esaustiva – l’apparato normativo e regolamentare che, in ambito federale, disciplina la fattispecie dei trasferimenti di atleti:

- il Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica Atleti Dilettanti Strada, Titolo I – Sezione IV (artt. 25 – 35 bis) prevede all’art. 26 per i trasferimenti dei corridori in questione che il Consiglio Federale, per esigenze di carattere tecnico, possa disporre il vincolo di appartenenza per durata non superiore ad anni 4, nel rispetto, in linea prioritaria, delle norme del diritto di famiglia; fatte comunque salve le deroghe previste nel successivo art. 30;

-  le norme sui trasferimenti atleti (Norme trasferimento atleti 2021 – nella versione aggiornata alla modifica del Consiglio Federale pubblicata nel comunicato del 29 novembre 2019) emanate in ambito federale, dispongono la permanenza del vincolo regionale per l'atleta che passa dalla categoria Allievi II anno a quella di Juniores I anno, riservando al Comitato Regionale la facoltà di concedere, discrezionalmente, il nulla osta per il trasferimento in altra regione.

Con riferimento ai richiamati principi del diritto di famiglia, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ogni riferimento ad essi risulta improprio, per la sua generalità, in tutti i casi in cui non sia offerta allegazione esaustiva di circostanze e documenti comprovanti la peculiarità della situazione in concreto, al punto da consentire al collegio giudicante di sussumere il caso ad una specifica disposizione normativa.

In tutti i casi in cui al generico richiamo di principi del diritto di famiglia sia invero sottesa un’istanza di tutela dell’interesse del minore, sul reclamante incombe l’onere della prova circa l’effettiva e concreta situazione di pericolo o danno a cui il minore medesimo sia coinvolto od esposto, rispetto alla quale il diritto di famiglia – a tutela del di lui specifico interesse – appronta un effettivo rimedio (ne siano esempli emblematici e non esaustivi: la separazione o divorzio dei genitori, la sopravvenuta assenza di uno od entrambi i genitori, il trasferimento dell’intero nucleo familiare presso altra regione, ecc.).

Seguendo questa impostazione, si impone una rigorosa interpretazione del disposto dell’art. 26 RTAA ove è stabilito che “Tale vincolo deve comunque rispettare, in linea prioritaria, le norme del diritto di famiglia” poiché, diversamente opinando, un generico riferimento ai principi del diritto di famiglia consentirebbe di attribuire portata derogatoria ad una sconfinata varietà di situazioni, aspirazioni ed interessi,indubbiamente legittimi ma non meritevoli di tutela nell’ordinamento sportivo.

Del resto, il corpus di norme federali e tecniche preposto alla disciplina dell’attività sportiva di atleti sottoposti al vincolo, non priva ex se l’individuo della possibilità di praticare lo sport o di scegliere senza condizionamenti il luogo dove stabilire la propria residenza; tuttavia impone, in un compromissorio bilanciamento di legittimi ma contrapposti interessi, il rispetto di predeterminate regole per la pratica dell’attività agonistica organizzata in ambito federale, cui tesserati ed affiliati, ciascuno per la propria parte, devono conformarsi.

Avuto, poi, riguardo alla specifica situazione del caso in esame, ove si tratta della legittimità di un diniego del nulla osta opposto dal Comitato Regionale Piemonte all’atleta minore di alto livello, sottoposto a vincolo regionale, che intendeva trasferirsi presso altra società fuori regione nella categoria Juniores, viene in rilievo il disposto delle Norme Attuative del RTAA (Prospetto riassuntivo trasferimenti atleti), il quale attribuisce al Comitato Regionale un vaglio discrezionale relativo ai trasferimenti che implichino il tesseramento dell’atleta presso una società stabilita in una regione diversa da quella di provenienza.

Ritiene codesta Corte che la stessa formulazione della norma – la quale prevede che “il Comitato Regionale può concedere, a sua discrezione, il nulla osta per il trasferimento ad altra Regione” – ne suggerisca una interpretazione rigorosa e protesa a preservare l’integrità del vincolo regionale per le categorie di atleti ad esso soggetti, attribuendo in ogni caso al Comitato Regionale, in via di discrezione, la facoltà di concedere il cd. svincolo o nulla osta.

Tale assunto appare oltremodo suffragato dalla circostanza che, ove il legislatore federale avesse inteso impostare un regime normativo di minor rigore rispetto alla conservazione del vincolo regionale, indubbiamente avrebbe potuto – mediante una formulazione negativa –attribuire al Comitato Regionale la discrezionale facoltà di rifiutare la concessione del nulla osta per il trasferimento di atleti tra società situate in regioni diverse.

In altre parole la norma in commento, nella sua attuale formulazione, deve essere intesa nel senso che, in un regime di sostanziale prevalenza del vincolo regionale, al Comitato Regionale è attribuito il potere di derogarvi, in via discrezionale, potendo concedere il nulla osta. Una diversa lettura sarebbe stata possibile solo nel caso in cui la norma tecnica avesse invece previsto, a favore dell’organo federale territoriale, la facoltà di “negare” la concessione del nulla osta, in un contesto di generale ammissibilità del trasferimento tra regioni.

Nel solco di quanto sin qui premesso, il reclamo presentato avverso la Decisione del Tribunale Federale – 2^ Sezione deve essere respinto e la decisione medesima integralmente confermata.

Con riferimento alla situazione di disagio personale dell’atleta – giunto al punto di mettere addirittura in discussione la sua giovane carriera per via della peculiare situazione determinatasi – codesta Corte, coerentemente con quanto stabilito dai giudici di primo grado nella decisione impugnata, ritiene che non sussista alcuna violazione rispetto ai principi del diritto di famiglia, non essendo stata prospettata dal reclamante un’oggettiva situazione di pericolo o danno da cui l’atleta minore possa essere utilmente preservato, per quanto in questa sede rileva, mediante l’accoglimento delle doglianze proposte.

In tale contesto, l’allegazione documentale di parte reclamante (certificato Dott.ssa Cugini), introdotta per la prima volta in questa fase, priva di data e non suffragata dagli opportuni rilievi e riscontri diagnostici (peraltro redatta dal medico pediatra di comunità), non appare da sola sufficiente ad inquadrare, in chiave probatoria, la meritevolezza di tutela dell’interesse portato dall’atleta.

Infatti, nel costante indirizzo di questa Corte, correttamente recepito dal collegio di prime cure nella decisione, i desideri e le aspirazioni dell’atleta minore e della di lui famiglia, indiscutibilmente apprezzabili, non possono da soli conformare una deroga all’istituto del vincolo, in nome di una generica violazione dei principi del diritto di famiglia.

Ulteriormente, con riferimento ai reclamati vizi del provvedimento di diniego del nulla osta da parte del Comitato Regionale, codesta Corte ritiene integra ed incensurabile la decisione dei giudici di primo grado, nella quale è correttamente statuito che la determinazione dell’organo federale territoriale promana da un legittimo esercizio della discrezionalità conferitagli da norme federali.

Nondimeno, deve essere evidenziato che il provvedimento impugnato in primo grado appariva altresì motivato – pur succintamente – adducendo quale ragione del diniego la preminente tutela del vivaio regionale. Merita pertanto di essere respinta ogni censura di illogicità, contrarietà, sproporzione od abnormità del provvedimento di diniego.

Per completezza sul punto deve essere peraltro rilevato che – come osservato dal Comitato Regionale nella propria memoria di costituzione depositata nel presente procedimento – nemmeno sarebbe precluso alla società Club Ciclistico Canturino 1902 ASD di conseguire una doppia affiliazione, in Lombardia e Piemonte, al fine poter tesserare atleti piemontesi di categoria Juniores, fra cui l’odierno reclamante, con il solo nulla osta della società di provenienza, che peraltro in questo caso già sussiste.

Da ultimo, la Corte ritiene che la motivazione della decisione di primo grado appaia integra, sufficiente e coerente, ancorché il collegio non abbia proceduto ad un’analitica disamina di tutte le deduzioni difensive del reclamante. Del resto, laddove il giudice ritenga che la decisione di una specifica questione a lui sottoposta, renda logicamente impossibile o meramente superfluo prendere posizione sulle altre, di fatto addivenendo ad un loro implicito rigetto, non si configura alcun vizio nella motivazione del provvedimento decisorio, in quanto “l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza” [Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 03/02/2020, n. 2334 (rv. 656762-01)].

Rimane assorbita alla presente motivazione ogni altra questione o doglianza.

PQM

La Corte Federale d’Appello – 2^ Sezione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:

respinge il reclamo promosso da Fulvio Frigo e Ilenia Tugnolo, esercenti la potestà genitoriale sul minore Nicolas Frigo, per l’effetto conferma integralmente la decisione del Tribunale Federale – 2^ Sezione pubblicata nel Comunicato n. 18 del 27 dicembre 2021.

Dispone l’incameramento della tassa d’accesso.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2022, convocata a mezzo piattaforma Microsoft Teams ad ore 18,00.

Roma Montebelluna, lì 28 gennaio 2022

 

Giudice Federale Estensore

Avv. Mattia Cornazzani

 

 Il Presidente

Avv. Barbara Baratto Vogliano

 

Data di pubblicazione: 31/01/2022