La Corte Federale d’Appello sez. II composta dai Signori:

 

Prof. Avv. Jacopo TognonPresidente

Avv. Martina AdamiComponente

Avv. Gianluca GulinoComponente e relatore estensore

e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario

 

NELLA PROCEDURA RG. 03/2018 PROMOSSA CON RECLAMO DEPOSITATO IN DATA 17 APRILE  2018 DAL SIGNOR UGO FAGIOLO, NEI CONFRONTI DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE PUBBLICATA CON COMUNICATO N. 5 DEL 13/04/18 DEL TRIBUNALE FEDERALE SEZ. II.

 

In fatto.

         

          1. Fagiolo Ugo, a mezzo dei propri difensori di fiducia, ha proposto reclamo avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale FCI in data 12 aprile 2018, che ha respinto il suo precedente ricorso volto ad ottenere l'annullamento della deliberazione del Consiglio Federale del 21 dicembre 2017, n. 323, a mezzo della quale veniva disposto nuovo commissariamento del CR Umbria ex art. 16 Statuto Federale FCI.

                   

1.2. — Ha egli interposto sei mezzi di annullamento:

1) difetto di motivazione ed eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento, avendo il Tribunale Federale ritenuto inammissibili i motivi aggiunti che la difesa aveva chiesto di depositare all'udienza del 15 febbraio 2018, a differenza di quelli depositati in data 31 gennaio 2018, ritenuti per converso ammissibili, sebbene sia i primi sia i secondi avessero ad oggetto l'impugnazione dei medesimi provvedimenti;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 16, co. 2, lett. j), e 18 dello Statuto Federale FCI; eccesso di potere per carenza ed errore dei presupposti, avendo il Tribunale Federale — a detta del reclamante — liquidato con mera formula di stile il "motivo di doglianza principale", ossia la violazione dell'art. 16, co. 2, lett. j), Statuto Federale, in base al quale non sarebbe possibile alcuna "proroga del commissariamento ad libitum": «l'indizione dell'Assemblea elettiva costituisce invero un atto dovuto indifferibile (…)»;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 16, co. 2, lett. j), Statuto Federale; violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 e successive modificazioni; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 113 Cost.; difetto di motivazione; eccesso di potere per carenza ed errore dei presupposti: in sintesi, il reclamante lamenta l'inesistenza delle gravi e acclarate ragioni indispensabili per il commissariamento di un Comitato regionale. Risulterebbe, all'uopo, sintomatica la dettagliata esplicitazione, nella deliberazione n. 323 cit., delle gravi e ripetute irregolarità amministrative e di gestione, nonché delle gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento. Censura, inoltre, quanto evidenziato dal Tribunale Federale circa il carattere non sanzionatorio del provvedimento di commissariamento, affermazione — questa — che, sempre a detta del reclamante, parrebbe porre a base di qualsivoglia scrutinio giudiziario la

 

 

presunzione di colpevolezza, anziché quella esattamente antitetica stabilita dall'art. 27 Cost.;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 30, nn. 1 e 2, e 10 Statuto Federale; difetto di motivazione; eccesso di potere per carenza ed errore dei presupposti, a fronte della incompatibilità del Commissario straordinario e del Vice Commissario straordinario, ricomprendo, il primo, la funzione di Vice Presidente Vicario della Federazione Nazionale, il secondo quella di Presidente della ASD SC Parlesca Team Motorpoint;

5) nullità della delibera n. 323/2017 per violazione dell'art. 18, n. 3, dello Statuto Federale e dell'art. 14, nn. 5 e 7, del Regolamento Organico; eccesso di potere per difetto dei presupposti: a detta del reclamante, infatti, la delibera n. 323/2017 non sarebbe stata preceduta da rituale preventiva comunicazione scritta;

6) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 13, Statuto Federale; eccesso di potere per carenza ed errore dei presupposti, atteso che il Presidente FCI avrebbe conferito al Segretario un controllo non previsto sulla documentazione delle società presenti sul territorio umbro.

 

In diritto.

          Ad avviso di questa Corte Federale il reclamo interposto è infondato in ognuna delle sue articolazioni e va, pertanto, respinto.

         

          1. — Va, in proposito, premesso un principio definitivamente consacrato: l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, sebbene consentito su motivi liberi è pur sempre un mezzo a critica vincolata. Esso, cioè, deve articolarsi in una

critica ragionata e "nuova" della decisione di primo grado, non potendo, esso, limitarsi alla mera reiterazione delle stesse censure direttamente o implicitamente rigettate dal provvedimento di primo grado, risolvendosi tale evenienza in un chiaro difetto di "specificità estrinseca" dell'impugnazione. Inoltre, siffatta evenienza, oltre a potere/dovere determinare l'inammissibilità tout court dell'impugnazione, consente al giudice di secondo grado di rinviare alle motivazioni espressa dal primo giudice, senza che tale rinvio (a carattere recettizio) determini a sua volta un eventuale "vizio motivazionale", poiché, secondo la via testè tracciata, le due decisioni sono vicendevolmente destinate a fondersi in un'unica espressione decisionale.  

 

          2. — Sulla scorta di quanto sin qui rilevato, corretta appare la decisione del Tribunale Federale di non aver ritenuto ammissibili (recte: ricevibili) i motivi aggiunti depositati dalla Difesa dell'odierno reclamante all'udienza del 15 febbraio 2018.

          Prescindendo dall'evidente intempestività di essi, questa Corte Federale condivide il giudizio espresso dal giudice a quo circa il loro inerire a documentazione perfettamente ininfluente rispetto alla regiudicanda: nelle more dell'udienza, infatti, la difesa aveva avuto modo di esaminare tutti gli atti rilevanti e pertinenti ai fini dello sviluppo delle censure, in quelli non potendovi rientrare il verbale il verbale del Consiglio Federale del 21.12.2017, mero atto interno, pienamente trasfuso nei successivi atti ufficiali impugnati.

          L'aspetto fondamentale risiede nel fatto che, anche in assenza del verbale in questione, nessun vulnus è derivato alla Difesa circa la sua piena conoscenza della situazione giuridica e la conseguente, possibile e pertinente, critica di essa. 

 

3. — Quanto al secondo e terzo motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente, questa Corte Federale reputa, anzitutto, di condividere e di fare propria l'ampia ed esaustiva motivazione espressa dal Tribunale Federale alle pagine 6 e 7 della decisione oggetto di reclamo.

          Nessun dubbio, anzitutto, infatti, sussiste circa la natura non sanzionatoria del provvedimento di commissariamento. Sul punto la giurisprudenza è assolutamente concorde: «il provvedimento di commissariamento riguarda la complessiva gestione della banca, non ha natura sanzionatoria e tende a garantire la complessiva stabilità della singola banca e del sistema bancario. Da una parte gli stessi comportamenti, ad esempio violazioni di disposizioni legislative o amministrative, possono costituire il presupposto sia del procedimento di commissariamento sia di quello sanzionatorio nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di direzione o di amministrazione, se si tratta di violazioni gravi o delle medesime violazioni reiterate come nel caso di specie. Dall'altra, poiché il commissariamento non è una misura sanzionatoria, non vi è alcun limite derivante dal principio del ne bis in idem a che lo stesso comportamento sia oggetto dei due provvedimenti, purché si realizzino i presupposti di cui all'art. 70 TUB.» (T.A.R. Roma, III, 9.4.2010, n. 6185, in Fo.amm. T.A.R., 2010, 4, 1313). In termini, ancor più significativamente in materia di associazioni: «il sindaco di Falconara, nel disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Associazione ricorrente ed il conseguente commissariamento della stessa, non ha affatto esercitato un potere autoritativo di natura pubblica riconosciuto dalla legge, essendosi al contrario limitato all'esercizio di poteri di vigilanza e controllo sugli atti e sugli organi del sodalizio associativo che trovano la loro fonte nello statuto dell'Associazione ricorrente e, quindi, in un atto di natura privatistica. Ciò fa sì che la suddetta determinazione di commissariamento dell'Ente associativo non può essere considerata un provvedimento

amministrativo espressione di un potere autoritativo di natura pubblica, qualificandosi l'atto del sindaco oggetto di impugnazione come manifestazione di un potere privatistico, consensualmente attribuito dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dello statuto associativo, il cui sindacato è riservato, in base ai criteri di riparto di giurisdizione, alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.» (T.A.R. Ancona, 8.11.2002, n. 1388, ivi, 2002, 3663).

          Di più, con recentissima sentenza, il Consiglio di Stato ha addirittura escluso che anche il commissariamento ex art. 32 del c.d. "decreto anti–corruzione" abbia natura sanzionatoria o para-sanzionatoria (Co. Stato, III, 10.1.2018, in lamministrativista.it, 11.1.2018).

                    3.1. — Discende da quanto sin qui notato — come ha correttamente posto in evidenza il giudice di primo grado — una sicura minore cogenza ed estensione dell'obbligo di motivazione che deve sorreggere la decisione di commissariamento di un CR ai sensi dell'art. 16 Statuto Federale FCI.

          Va, pertanto, sul punto confermata la decisione del Tribunale Federale circa la piena sufficienza motivazionale della delibera impugnata, laddove essa puntualmente rinvia alla relazione depositata dal Commissario straordinario, d.ssa Isetti, nonché a quella dell'Ispettore, dr. Chiodi, secondo le quali sono emerse gravi irregolarità amministrative e di gestione. Si aggiunga, sempre sotto il profilo del soddisfatto onere motivo, che anche il richiamo alla sentenza n. 10/2017 del Tribunale Federale, parimenti contenuto nella delibera impugnata, concorre a fornire ampia contezza dell'iter logico–giuridico seguito dal Consiglio Federale per giungere ad adottare la decisione di commissariamento in parola.

         

          3.2. — Quanto, invece, alla censura motivazionale specificamente avanzata dal ricorrente contro la decisione di primo grado, laddove quest'ultima, in apicibus, premette di aderire alla medesima decisione n. 10/2017 del Tribunale Federale, decisione confermata in sede di reclamo da questa Corte Federale con decisione del 22 febbraio 2018, riferimento considerato addirittura "paradossale" (pag. 9, rigo 15°, del reclamo), va notato quanto segue.

          Sulla base dell'intero sistema giuridico, la definitività di una decisione non è condizione senza la quale un qualsivoglia organo di giustizia non possa richiamare quella decisione quale valido precedente al quale aderire, in tutto o in parte, per poi giungere, come avvenuto nel caso di specie, ad una propria pronuncia adeguatamente motivata anche sulla scorta di quella adesione.

          Tra l'altro, è appena il caso di rilevare un'ulteriore, sebbene sopravvenuta, inconferenza della censura mossa dal reclamante, essendo quella decisione, nelle more, divenuta definitiva per effetto della dichiarazione di improcedibilità del ricorso adottata dal Collegio di Garanzia CONI in data 24 aprile 2018.

                    3.3. — Rispetto alle presunte violazioni degli artt. 16 e 18 dello Statuto Federale, si osserva quanto segue.

          In primo luogo, a differenza da quanto enfatizzato dal reclamante, la forma espressiva utilizzata dall'art. 16, co. 2, lett. j), cit. [(…)il Commissario Straordinario il quale, entro sessanta giorni, dovrà provvedere ad indire l'Assemblea elettiva da tenersi entro i successivi trenta giorni per la ricostituzione degli organi] non appare decisiva, poiché oggettivamente ambigua, e, se sistematicamente interpretata, maggiormente espressiva di una semplice azione di tipo futuro e non di tipo imperativo.

          Ne discende l'evidente carattere ordinatorio del primo dei due termini contenuti della disposizione, posto che la natura, complessità e varietà degli incombenti, cui può essere chiamato a far fronte un commissario straordinario nelle diverse fattispecie concrete di scioglimento di un CR, non è oggettivamente predeterminabile.

          Tale interpretazione è ulteriormente confortata proprio dall'art. 18, co. 4, Statuto Federale, che — come è noto — legittima il Presidente Federale, ferma la necessità di ratifica ad opera del Consiglio Federale, ad assumere provvedimenti di estrema urgenza e necessitàà nei limiti dei poteri dello stesso Consiglio Federale, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili e impone al medesimo il dovere di vigilanza e controllo di tutti gli organi e di tutte le strutture federali, ad eccezione di quelli di giustizia e controllo.

          Tale costante dovere di controllo si estende ovviamente anche agli organi di commissariamento e alla fase di commissariamento. È, di conseguenza, chiaro come il Presidente Federale possa (recte: debba), nel caso in cui la procedura di commissariamento non risulti conclusa per cause indipendenti dal Commissario straordinario e/o dei suoi ausiliari, in altri termini per "giusta causa", ricorrere all'istituto della proroga, quale istituto urgente e necessario ad assicurare la continuazione dell'atto doveroso e indifferibile in corso di svolgimento.

          Ovviamente, tale proroga non è sine die, né senza controllo, dovendo la stessa essere ratificata dal Consiglio Federale che, a propria volta, ritenute legittime le ragioni della prorogatio, disporrà nuovo commissariamento nel pieno rispetto delle norme statutarie, esattamente come avvenuto nel caso di specie.

          4. — Manifestamente infondati sono infine il quarto, quinto e sesto motivo di reclamo.

          Sul punto, al di là del condivisibilissimo approfondimento svolto dal Tribunale Federale circa il merito del paventato "conflitto di interessi", non può che rinviarsi alla chiara lettera dell'art. 30 Statuto Federale, che fa esclusivo riferimento alla incompatibilità tra due o più cariche federali di natura "elettiva", non già tra una carica elettiva e altra carica a carattere non elettivo, e concludere, conformemente alla decisione di primo grado, per l'assoluta inconducenza del richiamo alla citata disposizione. 

          4.1 — Quanto all'asserita mancata comunicazione scritta della convocazione del Consiglio Federale del 21 dicembre 2017, non può che ribadirsi la diversa realtà risultante per tabulas: il documento n. 2 prodotto dalla FCI attesta, infatti, la rituale e tempestiva comunicazione in data 30 novembre 2017 della riunione del Consiglio Federale de quo, con espressa indicazione al punto 4.7 della sezione affari generali dell'o.d.g. del "commissariamento CR Umbria".

          Né sul punto può darsi seguito alle illazioni del reclamante riportate a conclusione del 5° motivo di impugnazione. Sarebbe stato onere dello stesso dimostrare con i dovuti mezzi giuridico–probatori l'effettiva esistenza dello iato tra la realtà documentale desumibile dagli atti di causa e la diversa realtà solo labialmente evocata. 

          4.2. — Manifestamente infondata è altresì la censura relativa alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, co. 13, Statuto Federale.

          Lamenta, al riguardo, il reclamante come nella delibera 323/17, nella parte non dispositiva, sia stato dato mandato alla Segreteria Generale di eseguire un controllo sulla documentazione relativa alla affiliazione delle società presenti sul territorio umbro, "pur non potendosi eseguire tale controllo. Infatti, tali affiliazioni erano già state validate dal Consiglio Federale e trasmette al CONI per cui non più oggetto di alcuna verifica formale" (6° motivo di reclamo, pag. 15, rigo 3° e ss.).

          Trattasi di rilievo del tutto inconducente.

          È vero che, ai sensi dell'art. 2, co. 13, Statuto Federale: «le società sportive professionistiche, sono sottoposte alla verifica dei requisiti previsti per affiliazione alla FCI e ai controlli sulla gestione da parte della FCI, come previsto dalla legge 91/81 articolo 12, per delega del CONI e secondo le modalità dallo stesso approvate. Il controllo è esercitato nel rispetto dei criteri generali dettati dal CONI, secondo le regole e le modalità contenute nel Regolamento Organico federale.»; e che l'art. 12 l. 91/1981 recita: «al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e princìpi da questo approvati.».

          Dimentica, però, il reclamante che, sia lo Statuto Federale FCI, sia il Regolamento Organico Federale, sono stati ritualmente approvati dal CONI, con conseguente validazione dei poteri in essi conferiti a tutti gli Organi FCI.

          5. — In ultimo, e conclusivamente, questa Corte Federale dubita della sussistenza, in capo al reclamante, della legittimazione attiva ad impugnare la delibera n. 323/17, nonché di tutti gli atti ad essa prodoromici e successivi.

          Infatti, ai sensi dell'art. 39, co. 2, Reg. Giust. FCI: «le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.»

          Ciò posto, l'odierno reclamante non rientra in alcuna delle categorie sopradette.

P.Q.M.

respinge il reclamo con incameramento della tassa di accesso.

 

Così deciso in Roma, addì 03 luglio 2018

 

IL PRESIDENTE

Jacopo Tognon

 

Data di pubblicazione: 04 luglio 2018

 

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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

2^ sezione - Procedimento Rg. 3/18

Comunicato N. 8 del 03/07/18

La Corte Federale d’Appello sez. II composta dai Signori:

 

Prof. Avv. Jacopo Tognon -Presidente-

Avv. Martina Adami -Componente

Avv. Gianluca Gulino -Componente e relatore estensore-

e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario-

 

NELLA PROCEDURA RG. 03/2018 PROMOSSA CON RECLAMO DEPOSITATO IN DATA 17 APRILE  2018 DAL SIGNOR UGO FAGIOLO, NEI CONFRONTI DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE PUBBLICATA CON COMUNICATO N. 5 DEL 13/04/18 DEL TRIBUNALE FEDERALE SEZ. II.

 

In fatto.

         

          1. Fagiolo Ugo, a mezzo dei propri difensori di fiducia, ha proposto reclamo avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale FCI in data 12 aprile 2018, che ha respinto il suo precedente ricorso volto ad ottenere l'annullamento della deliberazione del Consiglio Federale del 21 dicembre 2017, n. 323, a mezzo della quale veniva disposto nuovo commissariamento del CR Umbria ex art. 16 Statuto Federale FCI.

                   

1.2. — Ha egli interposto sei mezzi di annullamento:

1) difetto di motivazione ed eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento, avendo il Tribunale Federale ritenuto inammissibili i motivi aggiunti che la difesa aveva chiesto di depositare all'udienza del 15 febbraio 2018, a differenza di quelli depositati in data 31 gennaio 2018, ritenuti per converso ammissibili, sebbene sia i primi sia i secondi avessero ad oggetto l'impugnazione dei medesimi provvedimenti;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 16, co. 2, lett. j), e 18 dello Statuto Federale FCI; eccesso di potere per carenza ed errore dei presupposti, avendo il Tribunale Federale — a detta del reclamante — liquidato con mera formula di stile il "motivo di doglianza principale", ossia la violazione dell'art. 16, co. 2, lett. j), Statuto Federale, in base al quale non sarebbe possibile alcuna "proroga del commissariamento ad libitum": «l'indizione dell'Assemblea elettiva costituisce invero un atto dovuto indifferibile (…)»;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 16, co. 2, lett. j), Statuto Federale; violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 e successive modificazioni; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 113 Cost.; difetto di motivazione; eccesso di potere per carenza ed errore dei presupposti: in sintesi, il reclamante lamenta l'inesistenza delle gravi e acclarate ragioni indispensabili per il commissariamento di un Comitato regionale. Risulterebbe, all'uopo, sintomatica la dettagliata esplicitazione, nella deliberazione n. 323 cit., delle gravi e ripetute irregolarità amministrative e di gestione, nonché delle gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento. Censura, inoltre, quanto evidenziato dal Tribunale Federale circa il carattere non sanzionatorio del provvedimento di commissariamento, affermazione — questa — che, sempre a detta del reclamante, parrebbe porre a base di qualsivoglia scrutinio giudiziario la

 

 

presunzione di colpevolezza, anziché quella esattamente antitetica stabilita dall'art. 27 Cost.;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 30, nn. 1 e 2, e 10 Statuto Federale; difetto di motivazione; eccesso di potere per carenza ed errore dei presupposti, a fronte della incompatibilità del Commissario straordinario e del Vice Commissario straordinario, ricomprendo, il primo, la funzione di Vice Presidente Vicario della Federazione Nazionale, il secondo quella di Presidente della ASD SC Parlesca Team Motorpoint;

5) nullità della delibera n. 323/2017 per violazione dell'art. 18, n. 3, dello Statuto Federale e dell'art. 14, nn. 5 e 7, del Regolamento Organico; eccesso di potere per difetto dei presupposti: a detta del reclamante, infatti, la delibera n. 323/2017 non sarebbe stata preceduta da rituale preventiva comunicazione scritta;

6) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 13, Statuto Federale; eccesso di potere per carenza ed errore dei presupposti, atteso che il Presidente FCI avrebbe conferito al Segretario un controllo non previsto sulla documentazione delle società presenti sul territorio umbro.

 

In diritto.

          Ad avviso di questa Corte Federale il reclamo interposto è infondato in ognuna delle sue articolazioni e va, pertanto, respinto.

         

          1. — Va, in proposito, premesso un principio definitivamente consacrato: l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, sebbene consentito su motivi liberi è pur sempre un mezzo a critica vincolata. Esso, cioè, deve articolarsi in una

critica ragionata e "nuova" della decisione di primo grado, non potendo, esso, limitarsi alla mera reiterazione delle stesse censure direttamente o implicitamente rigettate dal provvedimento di primo grado, risolvendosi tale evenienza in un chiaro difetto di "specificità estrinseca" dell'impugnazione. Inoltre, siffatta evenienza, oltre a potere/dovere determinare l'inammissibilità tout court dell'impugnazione, consente al giudice di secondo grado di rinviare alle motivazioni espressa dal primo giudice, senza che tale rinvio (a carattere recettizio) determini a sua volta un eventuale "vizio motivazionale", poiché, secondo la via testè tracciata, le due decisioni sono vicendevolmente destinate a fondersi in un'unica espressione decisionale.  

 

          2. — Sulla scorta di quanto sin qui rilevato, corretta appare la decisione del Tribunale Federale di non aver ritenuto ammissibili (recte: ricevibili) i motivi aggiunti depositati dalla Difesa dell'odierno reclamante all'udienza del 15 febbraio 2018.

          Prescindendo dall'evidente intempestività di essi, questa Corte Federale condivide il giudizio espresso dal giudice a quo circa il loro inerire a documentazione perfettamente ininfluente rispetto alla regiudicanda: nelle more dell'udienza, infatti, la difesa aveva avuto modo di esaminare tutti gli atti rilevanti e pertinenti ai fini dello sviluppo delle censure, in quelli non potendovi rientrare il verbale il verbale del Consiglio Federale del 21.12.2017, mero atto interno, pienamente trasfuso nei successivi atti ufficiali impugnati.

          L'aspetto fondamentale risiede nel fatto che, anche in assenza del verbale in questione, nessun vulnus è derivato alla Difesa circa la sua piena conoscenza della situazione giuridica e la conseguente, possibile e pertinente, critica di essa. 

 

3. — Quanto al secondo e terzo motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente, questa Corte Federale reputa, anzitutto, di condividere e di fare propria l'ampia ed esaustiva motivazione espressa dal Tribunale Federale alle pagine 6 e 7 della decisione oggetto di reclamo.

          Nessun dubbio, anzitutto, infatti, sussiste circa la natura non sanzionatoria del provvedimento di commissariamento. Sul punto la giurisprudenza è assolutamente concorde: «il provvedimento di commissariamento riguarda la complessiva gestione della banca, non ha natura sanzionatoria e tende a garantire la complessiva stabilità della singola banca e del sistema bancario. Da una parte gli stessi comportamenti, ad esempio violazioni di disposizioni legislative o amministrative, possono costituire il presupposto sia del procedimento di commissariamento sia di quello sanzionatorio nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di direzione o di amministrazione, se si tratta di violazioni gravi o delle medesime violazioni reiterate come nel caso di specie. Dall'altra, poiché il commissariamento non è una misura sanzionatoria, non vi è alcun limite derivante dal principio del ne bis in idem a che lo stesso comportamento sia oggetto dei due provvedimenti, purché si realizzino i presupposti di cui all'art. 70 TUB.» (T.A.R. Roma, III, 9.4.2010, n. 6185, in Fo.amm. T.A.R., 2010, 4, 1313). In termini, ancor più significativamente in materia di associazioni: «il sindaco di Falconara, nel disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Associazione ricorrente ed il conseguente commissariamento della stessa, non ha affatto esercitato un potere autoritativo di natura pubblica riconosciuto dalla legge, essendosi al contrario limitato all'esercizio di poteri di vigilanza e controllo sugli atti e sugli organi del sodalizio associativo che trovano la loro fonte nello statuto dell'Associazione ricorrente e, quindi, in un atto di natura privatistica. Ciò fa sì che la suddetta determinazione di commissariamento dell'Ente associativo non può essere considerata un provvedimento

amministrativo espressione di un potere autoritativo di natura pubblica, qualificandosi l'atto del sindaco oggetto di impugnazione come manifestazione di un potere privatistico, consensualmente attribuito dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dello statuto associativo, il cui sindacato è riservato, in base ai criteri di riparto di giurisdizione, alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.» (T.A.R. Ancona, 8.11.2002, n. 1388, ivi, 2002, 3663).

          Di più, con recentissima sentenza, il Consiglio di Stato ha addirittura escluso che anche il commissariamento ex art. 32 del c.d. "decreto anti–corruzione" abbia natura sanzionatoria o para-sanzionatoria (Co. Stato, III, 10.1.2018, in lamministrativista.it, 11.1.2018).

                    3.1. — Discende da quanto sin qui notato — come ha correttamente posto in evidenza il giudice di primo grado — una sicura minore cogenza ed estensione dell'obbligo di motivazione che deve sorreggere la decisione di commissariamento di un CR ai sensi dell'art. 16 Statuto Federale FCI.

          Va, pertanto, sul punto confermata la decisione del Tribunale Federale circa la piena sufficienza motivazionale della delibera impugnata, laddove essa puntualmente rinvia alla relazione depositata dal Commissario straordinario, d.ssa Isetti, nonché a quella dell'Ispettore, dr. Chiodi, secondo le quali sono emerse gravi irregolarità amministrative e di gestione. Si aggiunga, sempre sotto il profilo del soddisfatto onere motivo, che anche il richiamo alla sentenza n. 10/2017 del Tribunale Federale, parimenti contenuto nella delibera impugnata, concorre a fornire ampia contezza dell'iter logico–giuridico seguito dal Consiglio Federale per giungere ad adottare la decisione di commissariamento in parola.

         

          3.2. — Quanto, invece, alla censura motivazionale specificamente avanzata dal ricorrente contro la decisione di primo grado, laddove quest'ultima, in apicibus, premette di aderire alla medesima decisione n. 10/2017 del Tribunale Federale, decisione confermata in sede di reclamo da questa Corte Federale con decisione del 22 febbraio 2018, riferimento considerato addirittura "paradossale" (pag. 9, rigo 15°, del reclamo), va notato quanto segue.

          Sulla base dell'intero sistema giuridico, la definitività di una decisione non è condizione senza la quale un qualsivoglia organo di giustizia non possa richiamare quella decisione quale valido precedente al quale aderire, in tutto o in parte, per poi giungere, come avvenuto nel caso di specie, ad una propria pronuncia adeguatamente motivata anche sulla scorta di quella adesione.

          Tra l'altro, è appena il caso di rilevare un'ulteriore, sebbene sopravvenuta, inconferenza della censura mossa dal reclamante, essendo quella decisione, nelle more, divenuta definitiva per effetto della dichiarazione di improcedibilità del ricorso adottata dal Collegio di Garanzia CONI in data 24 aprile 2018.

                    3.3. — Rispetto alle presunte violazioni degli artt. 16 e 18 dello Statuto Federale, si osserva quanto segue.

          In primo luogo, a differenza da quanto enfatizzato dal reclamante, la forma espressiva utilizzata dall'art. 16, co. 2, lett. j), cit. [(…)il Commissario Straordinario il quale, entro sessanta giorni, dovrà provvedere ad indire l'Assemblea elettiva da tenersi entro i successivi trenta giorni per la ricostituzione degli organi] non appare decisiva, poiché oggettivamente ambigua, e, se sistematicamente interpretata, maggiormente espressiva di una semplice azione di tipo futuro e non di tipo imperativo.

          Ne discende l'evidente carattere ordinatorio del primo dei due termini contenuti della disposizione, posto che la natura, complessità e varietà degli incombenti, cui può essere chiamato a far fronte un commissario straordinario nelle diverse fattispecie concrete di scioglimento di un CR, non è oggettivamente predeterminabile.

          Tale interpretazione è ulteriormente confortata proprio dall'art. 18, co. 4, Statuto Federale, che — come è noto — legittima il Presidente Federale, ferma la necessità di ratifica ad opera del Consiglio Federale, ad assumere provvedimenti di estrema urgenza e necessitàà nei limiti dei poteri dello stesso Consiglio Federale, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili e impone al medesimo il dovere di vigilanza e controllo di tutti gli organi e di tutte le strutture federali, ad eccezione di quelli di giustizia e controllo.

          Tale costante dovere di controllo si estende ovviamente anche agli organi di commissariamento e alla fase di commissariamento. È, di conseguenza, chiaro come il Presidente Federale possa (recte: debba), nel caso in cui la procedura di commissariamento non risulti conclusa per cause indipendenti dal Commissario straordinario e/o dei suoi ausiliari, in altri termini per "giusta causa", ricorrere all'istituto della proroga, quale istituto urgente e necessario ad assicurare la continuazione dell'atto doveroso e indifferibile in corso di svolgimento.

          Ovviamente, tale proroga non è sine die, né senza controllo, dovendo la stessa essere ratificata dal Consiglio Federale che, a propria volta, ritenute legittime le ragioni della prorogatio, disporrà nuovo commissariamento nel pieno rispetto delle norme statutarie, esattamente come avvenuto nel caso di specie.

          4. — Manifestamente infondati sono infine il quarto, quinto e sesto motivo di reclamo.

          Sul punto, al di là del condivisibilissimo approfondimento svolto dal Tribunale Federale circa il merito del paventato "conflitto di interessi", non può che rinviarsi alla chiara lettera dell'art. 30 Statuto Federale, che fa esclusivo riferimento alla incompatibilità tra due o più cariche federali di natura "elettiva", non già tra una carica elettiva e altra carica a carattere non elettivo, e concludere, conformemente alla decisione di primo grado, per l'assoluta inconducenza del richiamo alla citata disposizione. 

          4.1 — Quanto all'asserita mancata comunicazione scritta della convocazione del Consiglio Federale del 21 dicembre 2017, non può che ribadirsi la diversa realtà risultante per tabulas: il documento n. 2 prodotto dalla FCI attesta, infatti, la rituale e tempestiva comunicazione in data 30 novembre 2017 della riunione del Consiglio Federale de quo, con espressa indicazione al punto 4.7 della sezione affari generali dell'o.d.g. del "commissariamento CR Umbria".

          Né sul punto può darsi seguito alle illazioni del reclamante riportate a conclusione del 5° motivo di impugnazione. Sarebbe stato onere dello stesso dimostrare con i dovuti mezzi giuridico–probatori l'effettiva esistenza dello iato tra la realtà documentale desumibile dagli atti di causa e la diversa realtà solo labialmente evocata. 

          4.2. — Manifestamente infondata è altresì la censura relativa alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, co. 13, Statuto Federale.

          Lamenta, al riguardo, il reclamante come nella delibera 323/17, nella parte non dispositiva, sia stato dato mandato alla Segreteria Generale di eseguire un controllo sulla documentazione relativa alla affiliazione delle società presenti sul territorio umbro, "pur non potendosi eseguire tale controllo. Infatti, tali affiliazioni erano già state validate dal Consiglio Federale e trasmette al CONI per cui non più oggetto di alcuna verifica formale" (6° motivo di reclamo, pag. 15, rigo 3° e ss.).

          Trattasi di rilievo del tutto inconducente.

          È vero che, ai sensi dell'art. 2, co. 13, Statuto Federale: «le società sportive professionistiche, sono sottoposte alla verifica dei requisiti previsti per affiliazione alla FCI e ai controlli sulla gestione da parte della FCI, come previsto dalla legge 91/81 articolo 12, per delega del CONI e secondo le modalità dallo stesso approvate. Il controllo è esercitato nel rispetto dei criteri generali dettati dal CONI, secondo le regole e le modalità contenute nel Regolamento Organico federale.»; e che l'art. 12 l. 91/1981 recita: «al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e princìpi da questo approvati.».

          Dimentica, però, il reclamante che, sia lo Statuto Federale FCI, sia il Regolamento Organico Federale, sono stati ritualmente approvati dal CONI, con conseguente validazione dei poteri in essi conferiti a tutti gli Organi FCI.

          5. — In ultimo, e conclusivamente, questa Corte Federale dubita della sussistenza, in capo al reclamante, della legittimazione attiva ad impugnare la delibera n. 323/17, nonché di tutti gli atti ad essa prodoromici e successivi.

          Infatti, ai sensi dell'art. 39, co. 2, Reg. Giust. FCI: «le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.»

          Ciò posto, l'odierno reclamante non rientra in alcuna delle categorie sopradette.

P.Q.M.

respinge il reclamo con incameramento della tassa di accesso.

 

Così deciso in Roma, addì 03 luglio 2018

 

IL PRESIDENTE

Jacopo Tognon

 

Data di pubblicazione: 04 luglio 2018