Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, presenti il Presidente Avv. Barbara Baratto Vogliano, i Componenti Avv. Giovanni Tomasoni, Avv. Enrico Crocetti Bernardi, Avv. Francesco Augello e Avv. Mattia Cornazzani

Nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionario FCI)

VISTO il reclamo avverso la decisione n. 4/2021 emesse il 22 aprile 2021 dal Tribunale Federale 2 Sezione, pubblicata il 28/04/2021 sul sito federale nel Comunicato n. 8 dell’28 aprile 2021, relativamente al ricorso proposto dal sig. Marcello Bernacchia

                                                             

IN FATTO

 

Con ricorso ex art. 41 Statuto Federale FCI di data 5 febbraio 2021 il sig. Marcello Bernacchia chiedeva l’annullamento del Comunicato n. 75 del 28 novembre 2020, con il quale la Commissione Nazionale Elettorale aveva valutato inammissibile ex art. 31, comma 3, Statuto Federale, la sua candidatura alla Vice Presidenza del Comitato Regionale FCI Umbria, in virtù dell’esistenza di controversia giudiziaria pendente tra lo stesso e la FCI (NRG 4284/2019 Tribunale Ordinario di Perugia).

Si costituiva nel procedimento la FCI eccependo l’inammissibilità del ricorso per erroneo richiamo dell’art. 70 RG ed inesistenza della condizione prevista per il giudizio di revisione e revocazione. Conseguentemente eccepiva la tardività del ricorso sia con riferimento all’impugnazione del Comunicato che riguardo ai risultati elettorali dell’Assemblea Nazionale. Nel merito argomentava l’infondatezza del ricorso per erronea interpretazione dell’art. 31 comma 3 Statuto Federale.

 

In data 24 marzo 2021 perveniva una breve memoria alla Segreteria di questo Tribunale da parte del nuovo difensore del ricorrente, il quale, modificando in parte le conclusioni dell’atto introduttivo, chiedeva l’annullamento dei risultati elettorali dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale FCI Umbria del 5 dicembre 2020 in relazione a tutte le cariche. Tale richiesta veniva formulata secondo la ritenuta più corretta applicazione dell’art. 38 RG in luogo dell’art. 70 RG in materia di revocazione e dunque del principio secondo cui il termine per la proposizione del ricorso è di trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza del fatto che costituisce la causa di azione, intendendo per fatto la decisione della Corte d’Appello Federale.

All’udienza del 22 aprile 2021 il Tribunale Federale 2 Sezione concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Avverso la decisione del Tribunale Federale 2 Sezione depositava reclamo in data 12 maggio 2021, adducendo i vizi di motivazione della decisione impugnata e per l’effetto chiedendo a codesta Corte Federale d’Appello di provedere all’integrale riforma della pronuncia di primo grado e, conseguentemente, all’annullamento dei risultati elettorali dell’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale FCI Umbria, tenutasi il giorno 5 dicembre 2020, relativamente a tutte le cariche elette.

Ritualmente costituendosi con propria memoria datata 21 maggio 2021 la FCI resisteva al gravame principale in difesa della decisione di primo grado, chiedendo a codesta Corte Federale d’Appello il rigetto del reclamo proposto per inammissibilità ed infondatezza delle doglianze sollevate.

 

IN DIRITTO

La Corte Federale d’Appello 2 Sezione, esaminato il reclamo, presenti le parti personalmente ed a mezzo dei difensori incaricati, i quali si riportano agli atti, brevemente integrandone le rispettive eccezioni e deduzioni, osserva quanto segue:

Il ricorso di primo grado, rigettato dal Tribunale Federale, conteneva la seguente domanda:

ANNULLARE il provvedimento di ineleggibilità reso dalla Commissione Elettorale Nazionale FCI nl comunicato n. 75 del 28/11/2020 (doc.n.1), con il quale è stata “valutata non ammissibile la candidatura pervenuta per la carica di Vice Presente del Comitato Regionale FCI Umbria del sig. BERNACCHIA MARCELLO ai sensi dell’art. 31 comma 3 dello Statuto Federale, per l’esistenza di controversia giudiziaria (N.R.G. 4284/2019 Tribunale Ordinario di Perugia) tra lo stesso e la FCI” per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l’effetto ANNULLARE i risultati delle elezioni tenutesi in data 5/12/2020 per la carica di Vice Presidente del Comitato Regionale FCI Umbria e di ogni altro atto o provvedimento ad esse connesso, conseguente o collegato”.

La medesima veniva poi integrata e precisata con la memoria di costituzione del nuovo difensore intervenuto per il ricorrente.

In ogni caso, il sig. Bernacchia, a ministero del difensore incaricato, dolendosi dell’illegittima esclusione della propria candidatura per la carica di VicePresidente del Comitato Regionale FCI Umbria, ricorreva innanzi al Tribunale Federale, chiedendo che fossero annullati i risultati elettorali di cui al verbale dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale celebrata convocata per il giorno 5 dicembre 2020.

Secondo l’interpretazione di questa Corte Federale  la doglianza deve ritenersi presentata a norma di quanto stabilito dall’art. 39 comma 1 Reg. Giustizia Federale il quale espressamente prevede che “Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla Legge, allo Statuto del Coni ed ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni”.

A norma del successivo art. 45 comma 3 Reg. Giustizia Federale, il reclamo avverso le decisioni del Tribunale Federale afferenti le domande di annullamento delle deliberazioni assembleari (ex art. 39 comma 1 Reg. Giustizia Federale) deve essere depositato entro il termine perentorio, ridotto di un terzo rispetto a quello ordinario, di 10 giorni lavorativi, che decorre, secondo quanto disposto dall’art. 16 comma 4 Reg. Giustizia Federale, dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione.

Orbene, la decisione de qua n. 4/2021 veniva pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 28 aprile 2021 e, dovendo essere oggetto di reclamo nel termine perentorio di 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, poteva essere utilmente impugnata entro il giorno 11 maggio 2021.

Il reclamo veniva tuttavia depositato in data 12 maggio 2021, quando era ormai spirato il termine di gravame, da intendersi perentorio ex art. 13 Reg. Giustizia Federale, pertanto la decisione del Tribunale Federale è divenuta definitiva, non ulteriormente impugnabile, ed il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Conseguentemente l’esame del merito è impedito e ogni altra domanda, eccezione o doglianza interamente assorbita.

PQM

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

2 SEZIONE

 

Ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:

Dichiara il reclamo presentato dal sig. Marcello Bernacchia inammissibile in quanto tardivo con incameramento della tassa d’accesso.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/5/2021 convocata a mezzo piattaforma Microsoft Teams ad ore 18,00.

Roma / Montebelluna li 28 maggio 2021          

Giudice Federale estensore

Avv. Mattia Cornazzani

 

Il Presidente                                                                       

Uff. Avv. Barbara Baratto Vogliano                                      

 

data di pubblicazione: 28/05/2021

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Federazione Ciclistica Italiana

2^ sezione - Procedimento Rg 4/21 Sig. Bernacchia

Comunicato N. 5 del 28/05/21

Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, presenti il Presidente Avv. Barbara Baratto Vogliano, i Componenti Avv. Giovanni Tomasoni, Avv. Enrico Crocetti Bernardi, Avv. Francesco Augello e Avv. Mattia Cornazzani

Nonché il Segretario Avv. Marzia Picchioni (Funzionario FCI)

VISTO il reclamo avverso la decisione n. 4/2021 emesse il 22 aprile 2021 dal Tribunale Federale 2 Sezione, pubblicata il 28/04/2021 sul sito federale nel Comunicato n. 8 dell’28 aprile 2021, relativamente al ricorso proposto dal sig. Marcello Bernacchia

                                                             

IN FATTO

 

Con ricorso ex art. 41 Statuto Federale FCI di data 5 febbraio 2021 il sig. Marcello Bernacchia chiedeva l’annullamento del Comunicato n. 75 del 28 novembre 2020, con il quale la Commissione Nazionale Elettorale aveva valutato inammissibile ex art. 31, comma 3, Statuto Federale, la sua candidatura alla Vice Presidenza del Comitato Regionale FCI Umbria, in virtù dell’esistenza di controversia giudiziaria pendente tra lo stesso e la FCI (NRG 4284/2019 Tribunale Ordinario di Perugia).

Si costituiva nel procedimento la FCI eccependo l’inammissibilità del ricorso per erroneo richiamo dell’art. 70 RG ed inesistenza della condizione prevista per il giudizio di revisione e revocazione. Conseguentemente eccepiva la tardività del ricorso sia con riferimento all’impugnazione del Comunicato che riguardo ai risultati elettorali dell’Assemblea Nazionale. Nel merito argomentava l’infondatezza del ricorso per erronea interpretazione dell’art. 31 comma 3 Statuto Federale.

 

In data 24 marzo 2021 perveniva una breve memoria alla Segreteria di questo Tribunale da parte del nuovo difensore del ricorrente, il quale, modificando in parte le conclusioni dell’atto introduttivo, chiedeva l’annullamento dei risultati elettorali dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale FCI Umbria del 5 dicembre 2020 in relazione a tutte le cariche. Tale richiesta veniva formulata secondo la ritenuta più corretta applicazione dell’art. 38 RG in luogo dell’art. 70 RG in materia di revocazione e dunque del principio secondo cui il termine per la proposizione del ricorso è di trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza del fatto che costituisce la causa di azione, intendendo per fatto la decisione della Corte d’Appello Federale.

All’udienza del 22 aprile 2021 il Tribunale Federale 2 Sezione concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Avverso la decisione del Tribunale Federale 2 Sezione depositava reclamo in data 12 maggio 2021, adducendo i vizi di motivazione della decisione impugnata e per l’effetto chiedendo a codesta Corte Federale d’Appello di provedere all’integrale riforma della pronuncia di primo grado e, conseguentemente, all’annullamento dei risultati elettorali dell’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale FCI Umbria, tenutasi il giorno 5 dicembre 2020, relativamente a tutte le cariche elette.

Ritualmente costituendosi con propria memoria datata 21 maggio 2021 la FCI resisteva al gravame principale in difesa della decisione di primo grado, chiedendo a codesta Corte Federale d’Appello il rigetto del reclamo proposto per inammissibilità ed infondatezza delle doglianze sollevate.

 

IN DIRITTO

La Corte Federale d’Appello 2 Sezione, esaminato il reclamo, presenti le parti personalmente ed a mezzo dei difensori incaricati, i quali si riportano agli atti, brevemente integrandone le rispettive eccezioni e deduzioni, osserva quanto segue:

Il ricorso di primo grado, rigettato dal Tribunale Federale, conteneva la seguente domanda:

ANNULLARE il provvedimento di ineleggibilità reso dalla Commissione Elettorale Nazionale FCI nl comunicato n. 75 del 28/11/2020 (doc.n.1), con il quale è stata “valutata non ammissibile la candidatura pervenuta per la carica di Vice Presente del Comitato Regionale FCI Umbria del sig. BERNACCHIA MARCELLO ai sensi dell’art. 31 comma 3 dello Statuto Federale, per l’esistenza di controversia giudiziaria (N.R.G. 4284/2019 Tribunale Ordinario di Perugia) tra lo stesso e la FCI” per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l’effetto ANNULLARE i risultati delle elezioni tenutesi in data 5/12/2020 per la carica di Vice Presidente del Comitato Regionale FCI Umbria e di ogni altro atto o provvedimento ad esse connesso, conseguente o collegato”.

La medesima veniva poi integrata e precisata con la memoria di costituzione del nuovo difensore intervenuto per il ricorrente.

In ogni caso, il sig. Bernacchia, a ministero del difensore incaricato, dolendosi dell’illegittima esclusione della propria candidatura per la carica di VicePresidente del Comitato Regionale FCI Umbria, ricorreva innanzi al Tribunale Federale, chiedendo che fossero annullati i risultati elettorali di cui al verbale dell’Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale celebrata convocata per il giorno 5 dicembre 2020.

Secondo l’interpretazione di questa Corte Federale  la doglianza deve ritenersi presentata a norma di quanto stabilito dall’art. 39 comma 1 Reg. Giustizia Federale il quale espressamente prevede che “Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla Legge, allo Statuto del Coni ed ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni”.

A norma del successivo art. 45 comma 3 Reg. Giustizia Federale, il reclamo avverso le decisioni del Tribunale Federale afferenti le domande di annullamento delle deliberazioni assembleari (ex art. 39 comma 1 Reg. Giustizia Federale) deve essere depositato entro il termine perentorio, ridotto di un terzo rispetto a quello ordinario, di 10 giorni lavorativi, che decorre, secondo quanto disposto dall’art. 16 comma 4 Reg. Giustizia Federale, dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione.

Orbene, la decisione de qua n. 4/2021 veniva pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 28 aprile 2021 e, dovendo essere oggetto di reclamo nel termine perentorio di 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, poteva essere utilmente impugnata entro il giorno 11 maggio 2021.

Il reclamo veniva tuttavia depositato in data 12 maggio 2021, quando era ormai spirato il termine di gravame, da intendersi perentorio ex art. 13 Reg. Giustizia Federale, pertanto la decisione del Tribunale Federale è divenuta definitiva, non ulteriormente impugnabile, ed il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Conseguentemente l’esame del merito è impedito e ogni altra domanda, eccezione o doglianza interamente assorbita.

PQM

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

2 SEZIONE

 

Ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:

Dichiara il reclamo presentato dal sig. Marcello Bernacchia inammissibile in quanto tardivo con incameramento della tassa d’accesso.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/5/2021 convocata a mezzo piattaforma Microsoft Teams ad ore 18,00.

Roma / Montebelluna li 28 maggio 2021          

Giudice Federale estensore

Avv. Mattia Cornazzani

 

Il Presidente                                                                       

Uff. Avv. Barbara Baratto Vogliano                                      

 

data di pubblicazione: 28/05/2021