La Corte Federale d’Appello composta dai Signori:

Avv. Jacopo TognonPresidente ed estensore

Avv. Miriam ZanoliComponente effettivo

Avv. Gianluca Gulino Componente supplente

e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario

Nel reclamo avverso la pronuncia emessa il 4/12/2020 dal Tribunale Federale, 2^ Sezione, pubblicata sul sito federale nel comunicato n. 9/2020, relativamente al procedimento n. RG 14/2020, proposto dal

sig. MARCELLO BERNACCHIA, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Vitali;

Reclamante

contro

la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Nuri Venturelli,

Resistente

Oggetto: Annullamento del provvedimento della Commissione Elettorale Nazionale pubblicato nel Comunicato n. 68 del 27 novembre 2020 con il quale è stata dichiarata non ammissibile la candidatura del sig. Marcello Bernacchia alla carica di Delegato in rappresentanza degli affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale 2021/2024

ha assunto la seguente decisione

IN FATTO

Il giorno 20.11.2020 il sig. Marcello Bernacchia (di seguito anche solo “il sig. Bernacchia” o “il Tesserato”) presentava la propria candidatura alla carica di Delegato in rappresentanza degli affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale 2021/2024 nonché quella alla carica di Vice Presidente del Comitato Regionale Umbria.

Con provvedimento del 27.11.2020 la Commissione Elettorale Nazionale della FCI con Comunicato n. 68 valutava «non ammissibile la candidatura pervenuta per la carica di Delegato in rappresentanza degli affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale 2021/2024 del sig. BERNACCHIA MARCELLO ai sensi dell’art. 31 comma 3 dello Statuto Federale per l’esistenza di controversia giudiziaria (N.R.G. 4284/2019 Tribunale Ordinario di Perugia) tra lo stesso e la FCI».

Il 28.11.2020 la Commissione Elettorale Nazionale, con Comunicato n. 75, dichiarava inammissibile anche la candidatura alla carica di Vice Presidente del Comitato Regionale Umbria.

Il sig. Bernacchia ricorreva, quindi, al Tribunale Federale della FCI con atto depositato il 2.12.2020 chiedendo l’annullamento del provvedimento della Commissione Elettorale Nazionale pubblicato nel Comunicato n. 68 del 27 novembre 2020 e di dichiarare conseguentemente ammissibile la sua candidatura a Delegato in rappresentanza degli affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale 2021/2024.

Il sig. Bernacchia, inoltre, chiedeva l’immediata sospensione di tale pronuncia della Commissione Elettorale Nazionale.

Il provvedimento assunto dal medesimo organo con Comunicato n. 75 del 2020, invece, non veniva impugnato.

In particolare, il sig. Bernacchia rilevava che l’atto di citazione era stato proposto dalla stessa FCI nei suoi confronti e di quelli di altri soggetti per il risarcimento di pretesi danni che sarebbero stati causati in seguito a comportamenti da lui posti in essere in qualità di Consigliere del Comitato Regionale Umbria.

Nello specifico vengono contestate all’odierno reclamante, l’omessa sorveglianza su rendicontazione di rimborsi ed una indebita approvazione di pagamenti in favore di altri soggetti. Di conseguenza, il Bernacchia avrebbe avuto un ruolo assolutamente marginale all’interno del Consiglio Regionale del Comitato Regionale Umbria e una supposta culpa in vigilando non sarebbe a lui ascrivibile.

Il Tesserato sottolineava, d’altronde, che per controversia giudiziaria ai sensi dell’articolo 31 comma 3 dello Statuto deve intendersi, in base anche al parere n. 7 del 2016 del Collegio di Garanzia dello Sport, una vertenza iniziata dal soggetto che ha intenzione di candidarsi e non, invece, una qualsiasi pendente nei suoi riguardi.

Riteneva, pertanto, che tale disposizione che prevede che sono «ineleggibili tutti coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, la FCI, con altre Federazioni Sportive Nazionali, con Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI» non fosse a lui applicabile.

La FCI, invece, non si costituiva nel primo grado di giudizio,

Il Tribunale Federale rigettava il ricorso con decisione in data 4 dicembre 2000 in Comunicato n. 9 del 2020.

Con atto depositato in pari data il sig. Bernacchia proponeva reclamo innanzi a questa Corte (procedimento R.G. 5/2020) avverso la pronuncia del Tribunale Federale domandando la riforma della decisione di primo grado e l’adozione dei provvedimenti già richiesti con il ricorso.

L’odierno reclamante ribadiva sostanzialmente quanto già esposto con il ricorso evidenziando ulteriormente che il Tribunale Federale aveva sostenuto che nell’atto di citazione della FCI non si rilevava alcun abuso del diritto senza supportare tale assunto né con circostanze fattuali né giuridicamente.

Il sig. Bernacchia, altresì, puntualizzava che, in base all’interpretazione data all’articolo 31 comma 3 dall’organo di primo grado, alla FCI sarebbe sufficiente notificare un atto di citazione nei confronti di qualsivoglia tesserato per rendere ipso facto “non ammissibile” la sua candidatura per una qualsiasi carica elettiva in seno alla Federazione stessa per tutta la durata del procedimento giudiziario.

L’effetto, secondo il reclamante, sarebbe quello di stravolgere la ratio della norma sopra menzionata e del parere n. 7 del 2016 del Collegio di Garanzia dello Sport costituendo un nuovo potere in capo alla FCI di colpire con una sorta di “incandidabilità a richiesta” qualsiasi tesserato grazie alla instaurazione di un procedimento giudiziario di risarcimento danni a prescindere dalla sua fondatezza.

Con memoria datata 28 dicembre 2020 si è costituita la FCI domandando il rigetto del reclamo e sottolineando che la controversia nei confronti del sig. Bernacchia era sorta a seguito di un’indagine del Consiglio Federale sull’attività amministrativa/contabile del Comitato Regionale Umbria nell’ambito della procedura di commissariamento che aveva portato all’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del sig. Roscini e del sig. Montedori.

La Federazione chiariva, inoltre, che la causa di risarcimento del danno è pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Perugia con prossima udienza al 6.7.2021.

La FCI, nello specifico, deduceva l’infondatezza dei motivi di reclamo per le seguenti ragioni:

  • la norma statutaria di cui all’articolo 31 comma 3 non distinguerebbe tra attore e convenuto ed il parere n. 7 del 2016 del Collegio di Garanzia dello Sport affermerebbe semplicemente che non costituisce causa ostativa alla eleggibilità la pendenza di giudizi strumentali frutto di un abuso dei mezzi giudiziari;
  • i componenti del Consiglio Regionale di un Comitato hanno responsabilità amministrativa personale;
  • i componenti di un organo collegiale hanno uguale responsabilità quando esprimono voto favorevole a dei rimborsi a prescindere dalla maggiore o minore partecipazione all’estensione della delibera di approvazione;
  • l’azione giudiziaria della FCI non era predisposta da hoc per impedire la candidatura del sig. Bernacchia non essendo questa prevedibile al momento della proposizione del giudizio civile e avendo la FCI l’obbligo di promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori responsabili di tali comportamenti.

All’udienza del 5 gennaio 2021 le parti deducevano come da verbale e la Corte riservava la decisione.

Con Comunicato n. 1 del 13 gennaio 2021 la Corte Federale d’Appello 2^ Sezione disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, accoglieva il reclamo presentato dal sig. Marcello Bernacchia e per l’effetto annullava la decisione impugnata dichiarando il reclamante candidabile alla carica di Delegato in rappresentanza degli Affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale.

Altresì, disponeva la restituzione della tassa d’accesso e compensava integralmente le spese di lite.

La Corte fissava il termine per il deposito dei motivi in giorni 10 ai sensi dell’art. 45 comma 8 del Regolamento di Giustizia FCI.

IN DIRITTO

Si premette che non spetta chiaramente a questa Corte pronunciarsi in merito alla asserita responsabilità del sig. Bernacchia per i fatti che gli vengono addebitati con la causa di risarcimento danni proposta innanzi al Tribunale di Perugia dalla Federazione (R.G. 4284/2019).

Il presente giudizio è, in estrema sintesi, volto a determinare se l’interpretazione dell’articolo 31 comma 3 dello Statuto FCI sostenuta dalla Commissione Elettorale Nazionale e dal Tribunale Federale sia corretta e se, dunque, l’odierno reclamante sia effettivamente ineleggibile alla carica di Delegato in rappresentanza degli affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale 2021/2024.

Di conseguenza, le argomentazioni di entrambe le parti concernenti la supposta responsabilità amministrativa personale del Tesserato e la marginalità o meno della sua posizione all’interno del Consiglio Regionale sono prive di rilevanza.

Questa Corte osserva nuovamente, come già avvenuto con la decisione n. 1 del 2020 (Stefanecchia v. FCI), che il Collegio di Garanzia dello Sport (attraverso il parere consultivo n. 7 del 2016) ha analizzato con decisione monumentale delle norme analoghe all’articolo 31 dello Statuto FCI (e cioè in quella fattispecie si trattava dell’articolo 25, comma 7, Statuto FIN e dell’articolo 7.4. comma 7, dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate) chiarendo la ratio delle disposizioni che prevedono l’ineleggibilità di soggetti che abbiano in essere controversie con il CONI o con le Federazioni.

Secondo il Collegio di Garanzia dello Sport queste norme hanno come obiettivo «la tutela di quell’armonia, accordo, serenità di rapporti che tanto più devono riscontrarsi in chi assume responsabilità gestorie e di amministrazione» e per comprendere in concreto quali siano le condotte che ledano l’armonia dei rapporti interfederali è necessario capire se queste violino i principi di correttezza, lealtà e probità.

Il parere del Collegio di Garanzia dello Sport, inoltre – contrariamente a quanto rileva il Tribunale Federale – individuata la ratio delle disposizioni non si limita a stigmatizzare l’abuso del diritto e l’abuso del processo, ma verifica «quale ampiezza vada riconosciuta da un punto di vista soggettivo all’espressione “controversie giudiziarie contro il CONI e le Federazioni sportive nazionali”» e «quale sia il raggio di azione della previsione normativa, ovverossia la portata del rapporto tra significante e significato che attiva l’espressione “chiunque”»

Le conclusioni a cui giunge il massimo organo di giustizia sportiva nazionale si deducono facilmente dal parere stesso rispettivamente nei seguenti due incisi contenuti a pagina 10: il Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, afferma che «il dare inizio ad una controversia ora si risolve in causa di ineleggibilità, ove l’azione sia intentata da un possibile candidato, ora sfocia in causa di decadenza, per “chiunque”, in corso di mandato, dia comunque avvio ad una controversia» e che «“Chiunque” […] è qualsiasi persona e la sua riferibilità ai “requisiti personali” di eleggibilità di coloro che possono rivestire cariche federali non è, in vero, in discussione. Ma se ciò è, se, vale a dire, la valenza soggettiva della norma è ben delineata, per cui l’ineleggibilità/decadenza scatta solo nel caso in cui la controversia sia proposta da una persona fisica – per cui in presenza di controversia sollevata da una Federazione non si realizza la casistica di cui al comma 7 dell’art. 25 Statuto Fin – altrettanto vero è che la persona giuridica non può mai rappresentare il comodo schermo dietro cui trincerarsi per far valere interessi personali».

Dunque, i Giudici di legittimità hanno chiaramente puntualizzato che l’ineleggibilità vi è soltanto ove la controversia sia iniziata dal soggetto che ha intenzione di candidarsi e non se questa sia proposta nei suoi confronti.

L’articolo 31 comma 3 della FCI, pertanto, dovrà intendersi in tal senso.

Si fa presente che in questa disposizione – a differenza dell’articolo 25, comma 7, Statuto FIN – il pronome “chiunque” è sostituito dall’espressione “tutti coloro” senza che ciò incida in alcun modo sul suo significato.

D’altronde, tale interpretazione è coerente con la ratio stessa della norma, la quale è stata individuata dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Invero, solo ad un soggetto che proponga una causa nei confronti del CONI, di una Federazione, di una Disciplina Sportiva Associata o di un altro Organismo riconosciuto dal CONI potrà essere rimproverabile (a prescindere della giustificabilità o meno delle ragioni che lo hanno portato ad intraprenderla) di aver leso solo per tal motivo l’armonia e la serenità di rapporti che deve riscontrarsi in chi assume responsabilità gestorie o di amministrazione.

Il candidato rivelerebbe e ammetterebbe in sostanza di aver delle pretese avverse all’organo in cui vuole essere eletto o a quelli con cui comunque dovrà avere dei rapporti una volta assunta la posizione per la quale concorre, rendendo in tal modo potenzialmente non sereno l’esercizio delle sue future funzioni che potrebbero anche risultare pregiudicate.

Da ciò ne consegue giustamente la sua ineleggibilità.

Tale situazione, invece, non si verifica ove la vertenza sia proposta nei suoi riguardi.

In questo caso il candidato subisce l’azione di una Federazione, del CONI, di una Disciplina Sportiva Associata o di un altro Organismo riconosciuto dal CONI.

La mera instaurazione di una controversia nei confronti del candidato non implica che questo abbia compromesso la serenità dei rapporti tra lui e la Federazione o con gli altri organismi sportivi.

Infatti, non vi è, al contrario dell’ipotesi in cui il candidato agisca, alcuna ammissione da parte sua di pretese nei riguardi degli enti sportivi ma un’iniziativa da parte loro che deve essere verifica dagli organi giudiziari competenti.

Solo in presenza di una statuizione definitiva, dunque, si potrà semmai parlare di ineleggibilità per lesione dell’armonia dei rapporti con la Federazione o con gli altri organismi sportivi.

Si sottolinea a riguardo, tuttavia, che lo Statuto FCI non contiene alcuna norma che preveda che sia ineleggibile chi abbia subito una condanna civilistica definitiva in un procedimento avverso il CONI, la FCI, altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI, dunque, neanche se il sig. Bernacchia venisse condannato all’esito del procedimento di cui si discute, si potrebbe parlare allo stato di sua ineleggibilità.

Inoltre, se la norma di cui all’articolo 31 comma 3 dello Statuto FCI venisse interpretata nel modo sostenuto dal Tribunale Federale, questa si presterebbe ad essere utilizzata in maniera del tutto discrezionale; pertanto ove la Federazione introduca una controversia nei confronti di una determinata persona (a prescindere dai motivi) comporterebbe de plano la ineleggibilità del soggetto convenuto in giudizio.

Ciò chiaramente non può essere.

Altresì, non è rilevante ai fini del presente giudizio quanto sostenuto dalla difesa della FCI al punto d) della sua memoria.

Invero, a questa Corte non compete valutare se l’azione giudiziaria della FCI sia stata predisposta ad hoc o meno per impedire la candidatura del sig. Bernacchia.

Il Collegio di Garanzia dello Sport nella terza parte del parere sopra menzionato (da pagina 10 a pagina 12) chiarisce che la protezione offerta dalla Federazione attraverso la sua personalità giuridica decade in presenza di una condotta che mostra di far uso della disciplina speciale in situazioni diverse da quelle che ne giustificano l’applicazione.

È palese, leggendo l’argomentazione del massimo organo di giustizia sportiva nazionale, che tale conclusione non è volta a dichiarare ineleggibile chi sia convenuto in una controversia contro la Federazione, fatta salva l’eventualità in cui questa abbia posto in essere un cosiddetto abuso del diritto, come sembra affermare il Tribunale Federale.

Infatti, il Collegio di Garanzia dello Sport sostiene, invece, che sia ineleggibile chi servendosi dello schermo offerto dalla Federazione abbia introdotto una vertenza nei confronti di un altro ente sportivo (come ad esempio il CONI) per far valere interessi personali.

Questo si evince chiaramente anche dal fatto che all’esito del parere n. 7 del 2016, come rileva d’altronde la stessa FCI, il Presidente della FIN fu dichiarato decaduto dalla carica per aver la Federazione proposto un ricorso al TAR avverso una decisione del Collegio di Garanzia in una controversia che contrapponeva la FIN al CONI.

L’interpretazione data alla norma di cui all’articolo 31 comma 3 dello Statuto FCI dalla difesa della Federazione e dal Tribunale Federale dovrà, pertanto, essere disattesa.

Per quanto esposto, l’impugnazione proposta dal sig. Bernacchia avverso la decisione del Tribunale Federale FCI nel procedimento n. 14/2020 (pubblicata con Comunicato n. 9 del 4 dicembre 2020) deve essere accolta e per l’effetto deve essere annullata la decisione della Commissione Elettorale Nazionale (Comunicato n. 68 del 27 novembre 2020) dichiarando il reclamante candidabile alla carica di Delegato in rappresentanza degli Affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale.

Sussistono giusti motivi per la restituzione della tassa d’accesso e per la compensazione delle spese di lite visto che sul tema non si rinvengono precedenti significativi nella giurisprudenza federale.

Ogni altra diversa istanza o motivo di impugnazione si intendono assorbiti e comunque rigettati perché non fondati.

PQM

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

2^ SEZIONE

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie il reclamo presentato dal sig. Marcello Bernacchia e per l’effetto annulla la decisione impugnata dichiarando il reclamante candidabile alla carica di Delegato in rappresentanza degli Affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale.

Dispone la restituzione della tassa d’accesso.

Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 13/1/2021 convocata a mezzo piattaforma Microsoft teams ad ore 16.00.

Motivi depositati in data 22 gennaio 2021.

 

 IL PRESIDENTE ESTENSORE

Avv. Jacopo Tognon

 

data di pubblicazione: 22/01/2021

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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

2^ sezione - Procedimento rg 5/20 Motivazioni

Comunicato N. 1 bis del 22/01/21

La Corte Federale d’Appello composta dai Signori:

Avv. Jacopo TognonPresidente ed estensore -

Avv. Miriam Zanoli - Componente effettivo -

Avv. Gianluca Gulino Componente supplente -

e con l’assistenza dell’Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) – Segretario-

Nel reclamo avverso la pronuncia emessa il 4/12/2020 dal Tribunale Federale, 2^ Sezione, pubblicata sul sito federale nel comunicato n. 9/2020, relativamente al procedimento n. RG 14/2020, proposto dal

sig. MARCELLO BERNACCHIA, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Vitali;

Reclamante

contro

la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Nuri Venturelli,

Resistente

Oggetto: Annullamento del provvedimento della Commissione Elettorale Nazionale pubblicato nel Comunicato n. 68 del 27 novembre 2020 con il quale è stata dichiarata non ammissibile la candidatura del sig. Marcello Bernacchia alla carica di Delegato in rappresentanza degli affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale 2021/2024

ha assunto la seguente decisione

IN FATTO

Il giorno 20.11.2020 il sig. Marcello Bernacchia (di seguito anche solo “il sig. Bernacchia” o “il Tesserato”) presentava la propria candidatura alla carica di Delegato in rappresentanza degli affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale 2021/2024 nonché quella alla carica di Vice Presidente del Comitato Regionale Umbria.

Con provvedimento del 27.11.2020 la Commissione Elettorale Nazionale della FCI con Comunicato n. 68 valutava «non ammissibile la candidatura pervenuta per la carica di Delegato in rappresentanza degli affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale 2021/2024 del sig. BERNACCHIA MARCELLO ai sensi dell’art. 31 comma 3 dello Statuto Federale per l’esistenza di controversia giudiziaria (N.R.G. 4284/2019 Tribunale Ordinario di Perugia) tra lo stesso e la FCI».

Il 28.11.2020 la Commissione Elettorale Nazionale, con Comunicato n. 75, dichiarava inammissibile anche la candidatura alla carica di Vice Presidente del Comitato Regionale Umbria.

Il sig. Bernacchia ricorreva, quindi, al Tribunale Federale della FCI con atto depositato il 2.12.2020 chiedendo l’annullamento del provvedimento della Commissione Elettorale Nazionale pubblicato nel Comunicato n. 68 del 27 novembre 2020 e di dichiarare conseguentemente ammissibile la sua candidatura a Delegato in rappresentanza degli affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale 2021/2024.

Il sig. Bernacchia, inoltre, chiedeva l’immediata sospensione di tale pronuncia della Commissione Elettorale Nazionale.

Il provvedimento assunto dal medesimo organo con Comunicato n. 75 del 2020, invece, non veniva impugnato.

In particolare, il sig. Bernacchia rilevava che l’atto di citazione era stato proposto dalla stessa FCI nei suoi confronti e di quelli di altri soggetti per il risarcimento di pretesi danni che sarebbero stati causati in seguito a comportamenti da lui posti in essere in qualità di Consigliere del Comitato Regionale Umbria.

Nello specifico vengono contestate all’odierno reclamante, l’omessa sorveglianza su rendicontazione di rimborsi ed una indebita approvazione di pagamenti in favore di altri soggetti. Di conseguenza, il Bernacchia avrebbe avuto un ruolo assolutamente marginale all’interno del Consiglio Regionale del Comitato Regionale Umbria e una supposta culpa in vigilando non sarebbe a lui ascrivibile.

Il Tesserato sottolineava, d’altronde, che per controversia giudiziaria ai sensi dell’articolo 31 comma 3 dello Statuto deve intendersi, in base anche al parere n. 7 del 2016 del Collegio di Garanzia dello Sport, una vertenza iniziata dal soggetto che ha intenzione di candidarsi e non, invece, una qualsiasi pendente nei suoi riguardi.

Riteneva, pertanto, che tale disposizione che prevede che sono «ineleggibili tutti coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, la FCI, con altre Federazioni Sportive Nazionali, con Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI» non fosse a lui applicabile.

La FCI, invece, non si costituiva nel primo grado di giudizio,

Il Tribunale Federale rigettava il ricorso con decisione in data 4 dicembre 2000 in Comunicato n. 9 del 2020.

Con atto depositato in pari data il sig. Bernacchia proponeva reclamo innanzi a questa Corte (procedimento R.G. 5/2020) avverso la pronuncia del Tribunale Federale domandando la riforma della decisione di primo grado e l’adozione dei provvedimenti già richiesti con il ricorso.

L’odierno reclamante ribadiva sostanzialmente quanto già esposto con il ricorso evidenziando ulteriormente che il Tribunale Federale aveva sostenuto che nell’atto di citazione della FCI non si rilevava alcun abuso del diritto senza supportare tale assunto né con circostanze fattuali né giuridicamente.

Il sig. Bernacchia, altresì, puntualizzava che, in base all’interpretazione data all’articolo 31 comma 3 dall’organo di primo grado, alla FCI sarebbe sufficiente notificare un atto di citazione nei confronti di qualsivoglia tesserato per rendere ipso facto “non ammissibile” la sua candidatura per una qualsiasi carica elettiva in seno alla Federazione stessa per tutta la durata del procedimento giudiziario.

L’effetto, secondo il reclamante, sarebbe quello di stravolgere la ratio della norma sopra menzionata e del parere n. 7 del 2016 del Collegio di Garanzia dello Sport costituendo un nuovo potere in capo alla FCI di colpire con una sorta di “incandidabilità a richiesta” qualsiasi tesserato grazie alla instaurazione di un procedimento giudiziario di risarcimento danni a prescindere dalla sua fondatezza.

Con memoria datata 28 dicembre 2020 si è costituita la FCI domandando il rigetto del reclamo e sottolineando che la controversia nei confronti del sig. Bernacchia era sorta a seguito di un’indagine del Consiglio Federale sull’attività amministrativa/contabile del Comitato Regionale Umbria nell’ambito della procedura di commissariamento che aveva portato all’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del sig. Roscini e del sig. Montedori.

La Federazione chiariva, inoltre, che la causa di risarcimento del danno è pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Perugia con prossima udienza al 6.7.2021.

La FCI, nello specifico, deduceva l’infondatezza dei motivi di reclamo per le seguenti ragioni:

  • la norma statutaria di cui all’articolo 31 comma 3 non distinguerebbe tra attore e convenuto ed il parere n. 7 del 2016 del Collegio di Garanzia dello Sport affermerebbe semplicemente che non costituisce causa ostativa alla eleggibilità la pendenza di giudizi strumentali frutto di un abuso dei mezzi giudiziari;
  • i componenti del Consiglio Regionale di un Comitato hanno responsabilità amministrativa personale;
  • i componenti di un organo collegiale hanno uguale responsabilità quando esprimono voto favorevole a dei rimborsi a prescindere dalla maggiore o minore partecipazione all’estensione della delibera di approvazione;
  • l’azione giudiziaria della FCI non era predisposta da hoc per impedire la candidatura del sig. Bernacchia non essendo questa prevedibile al momento della proposizione del giudizio civile e avendo la FCI l’obbligo di promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori responsabili di tali comportamenti.

All’udienza del 5 gennaio 2021 le parti deducevano come da verbale e la Corte riservava la decisione.

Con Comunicato n. 1 del 13 gennaio 2021 la Corte Federale d’Appello 2^ Sezione disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, accoglieva il reclamo presentato dal sig. Marcello Bernacchia e per l’effetto annullava la decisione impugnata dichiarando il reclamante candidabile alla carica di Delegato in rappresentanza degli Affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale.

Altresì, disponeva la restituzione della tassa d’accesso e compensava integralmente le spese di lite.

La Corte fissava il termine per il deposito dei motivi in giorni 10 ai sensi dell’art. 45 comma 8 del Regolamento di Giustizia FCI.

IN DIRITTO

Si premette che non spetta chiaramente a questa Corte pronunciarsi in merito alla asserita responsabilità del sig. Bernacchia per i fatti che gli vengono addebitati con la causa di risarcimento danni proposta innanzi al Tribunale di Perugia dalla Federazione (R.G. 4284/2019).

Il presente giudizio è, in estrema sintesi, volto a determinare se l’interpretazione dell’articolo 31 comma 3 dello Statuto FCI sostenuta dalla Commissione Elettorale Nazionale e dal Tribunale Federale sia corretta e se, dunque, l’odierno reclamante sia effettivamente ineleggibile alla carica di Delegato in rappresentanza degli affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale 2021/2024.

Di conseguenza, le argomentazioni di entrambe le parti concernenti la supposta responsabilità amministrativa personale del Tesserato e la marginalità o meno della sua posizione all’interno del Consiglio Regionale sono prive di rilevanza.

Questa Corte osserva nuovamente, come già avvenuto con la decisione n. 1 del 2020 (Stefanecchia v. FCI), che il Collegio di Garanzia dello Sport (attraverso il parere consultivo n. 7 del 2016) ha analizzato con decisione monumentale delle norme analoghe all’articolo 31 dello Statuto FCI (e cioè in quella fattispecie si trattava dell’articolo 25, comma 7, Statuto FIN e dell’articolo 7.4. comma 7, dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate) chiarendo la ratio delle disposizioni che prevedono l’ineleggibilità di soggetti che abbiano in essere controversie con il CONI o con le Federazioni.

Secondo il Collegio di Garanzia dello Sport queste norme hanno come obiettivo «la tutela di quell’armonia, accordo, serenità di rapporti che tanto più devono riscontrarsi in chi assume responsabilità gestorie e di amministrazione» e per comprendere in concreto quali siano le condotte che ledano l’armonia dei rapporti interfederali è necessario capire se queste violino i principi di correttezza, lealtà e probità.

Il parere del Collegio di Garanzia dello Sport, inoltre - contrariamente a quanto rileva il Tribunale Federale – individuata la ratio delle disposizioni non si limita a stigmatizzare l’abuso del diritto e l’abuso del processo, ma verifica «quale ampiezza vada riconosciuta da un punto di vista soggettivo all’espressione “controversie giudiziarie contro il CONI e le Federazioni sportive nazionali”» e «quale sia il raggio di azione della previsione normativa, ovverossia la portata del rapporto tra significante e significato che attiva l’espressione “chiunque”»

Le conclusioni a cui giunge il massimo organo di giustizia sportiva nazionale si deducono facilmente dal parere stesso rispettivamente nei seguenti due incisi contenuti a pagina 10: il Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, afferma che «il dare inizio ad una controversia ora si risolve in causa di ineleggibilità, ove l’azione sia intentata da un possibile candidato, ora sfocia in causa di decadenza, per “chiunque”, in corso di mandato, dia comunque avvio ad una controversia» e che «“Chiunque” […] è qualsiasi persona e la sua riferibilità ai “requisiti personali” di eleggibilità di coloro che possono rivestire cariche federali non è, in vero, in discussione. Ma se ciò è, se, vale a dire, la valenza soggettiva della norma è ben delineata, per cui l’ineleggibilità/decadenza scatta solo nel caso in cui la controversia sia proposta da una persona fisica – per cui in presenza di controversia sollevata da una Federazione non si realizza la casistica di cui al comma 7 dell’art. 25 Statuto Fin - altrettanto vero è che la persona giuridica non può mai rappresentare il comodo schermo dietro cui trincerarsi per far valere interessi personali».

Dunque, i Giudici di legittimità hanno chiaramente puntualizzato che l’ineleggibilità vi è soltanto ove la controversia sia iniziata dal soggetto che ha intenzione di candidarsi e non se questa sia proposta nei suoi confronti.

L’articolo 31 comma 3 della FCI, pertanto, dovrà intendersi in tal senso.

Si fa presente che in questa disposizione - a differenza dell’articolo 25, comma 7, Statuto FIN – il pronome “chiunque” è sostituito dall’espressione “tutti coloro” senza che ciò incida in alcun modo sul suo significato.

D’altronde, tale interpretazione è coerente con la ratio stessa della norma, la quale è stata individuata dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Invero, solo ad un soggetto che proponga una causa nei confronti del CONI, di una Federazione, di una Disciplina Sportiva Associata o di un altro Organismo riconosciuto dal CONI potrà essere rimproverabile (a prescindere della giustificabilità o meno delle ragioni che lo hanno portato ad intraprenderla) di aver leso solo per tal motivo l’armonia e la serenità di rapporti che deve riscontrarsi in chi assume responsabilità gestorie o di amministrazione.

Il candidato rivelerebbe e ammetterebbe in sostanza di aver delle pretese avverse all’organo in cui vuole essere eletto o a quelli con cui comunque dovrà avere dei rapporti una volta assunta la posizione per la quale concorre, rendendo in tal modo potenzialmente non sereno l’esercizio delle sue future funzioni che potrebbero anche risultare pregiudicate.

Da ciò ne consegue giustamente la sua ineleggibilità.

Tale situazione, invece, non si verifica ove la vertenza sia proposta nei suoi riguardi.

In questo caso il candidato subisce l’azione di una Federazione, del CONI, di una Disciplina Sportiva Associata o di un altro Organismo riconosciuto dal CONI.

La mera instaurazione di una controversia nei confronti del candidato non implica che questo abbia compromesso la serenità dei rapporti tra lui e la Federazione o con gli altri organismi sportivi.

Infatti, non vi è, al contrario dell’ipotesi in cui il candidato agisca, alcuna ammissione da parte sua di pretese nei riguardi degli enti sportivi ma un’iniziativa da parte loro che deve essere verifica dagli organi giudiziari competenti.

Solo in presenza di una statuizione definitiva, dunque, si potrà semmai parlare di ineleggibilità per lesione dell’armonia dei rapporti con la Federazione o con gli altri organismi sportivi.

Si sottolinea a riguardo, tuttavia, che lo Statuto FCI non contiene alcuna norma che preveda che sia ineleggibile chi abbia subito una condanna civilistica definitiva in un procedimento avverso il CONI, la FCI, altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI, dunque, neanche se il sig. Bernacchia venisse condannato all’esito del procedimento di cui si discute, si potrebbe parlare allo stato di sua ineleggibilità.

Inoltre, se la norma di cui all’articolo 31 comma 3 dello Statuto FCI venisse interpretata nel modo sostenuto dal Tribunale Federale, questa si presterebbe ad essere utilizzata in maniera del tutto discrezionale; pertanto ove la Federazione introduca una controversia nei confronti di una determinata persona (a prescindere dai motivi) comporterebbe de plano la ineleggibilità del soggetto convenuto in giudizio.

Ciò chiaramente non può essere.

Altresì, non è rilevante ai fini del presente giudizio quanto sostenuto dalla difesa della FCI al punto d) della sua memoria.

Invero, a questa Corte non compete valutare se l’azione giudiziaria della FCI sia stata predisposta ad hoc o meno per impedire la candidatura del sig. Bernacchia.

Il Collegio di Garanzia dello Sport nella terza parte del parere sopra menzionato (da pagina 10 a pagina 12) chiarisce che la protezione offerta dalla Federazione attraverso la sua personalità giuridica decade in presenza di una condotta che mostra di far uso della disciplina speciale in situazioni diverse da quelle che ne giustificano l’applicazione.

È palese, leggendo l’argomentazione del massimo organo di giustizia sportiva nazionale, che tale conclusione non è volta a dichiarare ineleggibile chi sia convenuto in una controversia contro la Federazione, fatta salva l’eventualità in cui questa abbia posto in essere un cosiddetto abuso del diritto, come sembra affermare il Tribunale Federale.

Infatti, il Collegio di Garanzia dello Sport sostiene, invece, che sia ineleggibile chi servendosi dello schermo offerto dalla Federazione abbia introdotto una vertenza nei confronti di un altro ente sportivo (come ad esempio il CONI) per far valere interessi personali.

Questo si evince chiaramente anche dal fatto che all’esito del parere n. 7 del 2016, come rileva d’altronde la stessa FCI, il Presidente della FIN fu dichiarato decaduto dalla carica per aver la Federazione proposto un ricorso al TAR avverso una decisione del Collegio di Garanzia in una controversia che contrapponeva la FIN al CONI.

L’interpretazione data alla norma di cui all’articolo 31 comma 3 dello Statuto FCI dalla difesa della Federazione e dal Tribunale Federale dovrà, pertanto, essere disattesa.

Per quanto esposto, l’impugnazione proposta dal sig. Bernacchia avverso la decisione del Tribunale Federale FCI nel procedimento n. 14/2020 (pubblicata con Comunicato n. 9 del 4 dicembre 2020) deve essere accolta e per l’effetto deve essere annullata la decisione della Commissione Elettorale Nazionale (Comunicato n. 68 del 27 novembre 2020) dichiarando il reclamante candidabile alla carica di Delegato in rappresentanza degli Affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale.

Sussistono giusti motivi per la restituzione della tassa d’accesso e per la compensazione delle spese di lite visto che sul tema non si rinvengono precedenti significativi nella giurisprudenza federale.

Ogni altra diversa istanza o motivo di impugnazione si intendono assorbiti e comunque rigettati perché non fondati.

PQM

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

2^ SEZIONE

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie il reclamo presentato dal sig. Marcello Bernacchia e per l’effetto annulla la decisione impugnata dichiarando il reclamante candidabile alla carica di Delegato in rappresentanza degli Affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale.

Dispone la restituzione della tassa d’accesso.

Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 13/1/2021 convocata a mezzo piattaforma Microsoft teams ad ore 16.00.

Motivi depositati in data 22 gennaio 2021.

 

 IL PRESIDENTE ESTENSORE

Avv. Jacopo Tognon

 

data di pubblicazione: 22/01/2021