Fatto e svolgimento del procedimento

 

Con procedimento iscritto al numero 5/22 RG Trib. la Procura Federale ha contestato al Sig.Bruno Sanetti la violazione dell’art.1 (commi 1 e 2) del Regolamento di Giustizia FCI in relazione ed in violazione dell’art.5 (commi 1 e 3) del regolamento SAN FCI poiché lo stesso si tesserava per la stagione agonistica 2022, sia presso la FCI, quale atleta della Sanetti Sport Sys, codice società A244652, sia presso l’E.P. CSI; la condotta contestata emergeva dalla circostanza della partecipazione alle seguenti gare: il 6/2/22 alla Gran Fondo di Loano sotto l’egida ACSI; il 14/5/22 alla Gara Santena aspetta il Giro sotto l’egida ACSI dopo essersi registrato con tessera ACSI 9709797; il 18-18/6/2022 ai Campionati Italiani su Strada di Monte Urano dopo essersi iscritto e registrato con tessera atleta FCI A254355.

 

All’udienza, ritualmente convocata presso la Sede Federale per il giorno 9/11/22 ad ore 11,00 il deferito non era presente né di persona né da remoto, benché ritualmente convocato e più volte contattato all’utenza telefonica dallo stesso in atti indicata.

 

All’udienza, la Procura Federale, affermando la evidenza delle risultanze acquisite agli atti e quindi la responsabilità disciplinare del Sanetti domandava la irrogazione a carico del deferito delle sanzioni della sospensione per mesi 4 congiunta alla ammenda di Euro 500,00.

 

Il Tribunale Federale riteneva quindi raggiunta, allo stato degli atti, la prova della responsabilità del deferito, ricavandola dalle evidenze documentali in atti e traendola a contrariis dalle produzioni documentali dello stesso Sanetti che, anziché sgravare la sua posizione, avrebbero invece dato forza alla tesi accusatoria.

 

Il reclamo

 

Bruno Sanetti ha tempestivamente reclamato la decisione del Tribunale con un proprio scritto, accompagnato da una cospicua serie di allegazioni documentali non prodotte in primo grado e di cui diremo infra, domandando la riforma della decisione.

Nessuna tempestiva impugnazione risulta invece pervenuta per la Società di appartenenza del Sanetti, anch’essa sanzionata dal Tribunale a titolo di responsabilità oggettiva.

 

La Corte adìta fissava per la discussione l’udienza via Teams del giorno 19/12/22 ore 15,00 cui partecipavano tutte le parti ivi compreso il reclamante.

Dopo una ampia fase di discussione e contraddittorio ordinata e repliche, le parti concludevano come da verbale del Segretario.

 

Motivi della decisione.

 

Il reclamo è parzialmente fondato secondo quanto segue.

 

Preliminarmente appare opportuno decidere in relazione alla eccezione sollevata dalla Procura Federale di inammissibilità/inutilizzabilità dei documenti nuovi allegati dal reclamante al gravame dallo stesso interposto, sebbene come vedremo, questa Corte Federale ha assunto la propria decisione di riforma parziale sulle sole risultanze di cui agli atti di indagine e di cui ai libelli ed ai documenti facenti parte del giudizio di primo grado.

Questa Corte ritiene i documenti nuovi prodotti dal Sanetti con il reclamo (per quanto non concretamente rilevanti ai fini del decidere nulla di diverso apportando alla cognizione) senz’altro ammissibili dal momento che, se è vero che il processo sportivo mutua, in caso di lacuna, le proprie regole processuali dal codice di procedura civile (come indicato dall’art. 2 comma 6 CGS CONI, art. 4 comma 6 Regolamento di Giustizia FCI), è altrettanto vero che, conformemente a quanto deciso da questa stessa Corte Federale, II sezione, decisione 3/22 ed in conformità a quanto insegnato dal Collegio di Garanzia per lo Sport con Decisione n. 15 del 14 febbraio 2017: “…vale la pena ricordare che, a mente dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori”.

 

Venendo al merito della vicenda oggetto della (limitata) cognizione di questa Corte, risultando la sola impugnazione da parte del Sig. Bruno Sanetti e non della ASD pure attinta dalla sanzione da parte del Tribunale, si osserva quanto segue.

La audizione del reclamante in appello, che ha sostanzialmente ammesso “esservi stato un pasticcio” quanto alla sua iscrizione alla gara di Santena del 14/5/2022, ha apportato un elemento che questa Corte ha ritenuto significativo nonché riscontrato (nell’esercizio dei poteri officiosi) dagli archivi federali.

Sanetti risulta avere infatti domandato il tesseramento alla FCI in data 8 febbraio 2022 e detto tesseramento risulta essere stato formalizzato in data 9 febbraio 2022 (dato documentale).

Dagli archivi federali l’ultimo precedente tesseramento del Sanetti risulta scaduto al 31 dicembre 2017, non più domandato di rinnovo dallo stesso sino all’8 febbraio 2022.

Trattasi di risultanza documentale ed oggettiva.

Ne consegue che, fuori di dubbio, risulta che il giorno 6 febbraio 2022 il Sig.Bruno Sanetti non era (ancora) tesserato per la FCI.

Da ciò consegue (e non potrebbe essere diversamente) che la partecipazione del Sanetti alla gara del 6 febbraio 2022 e tutto ciò che è stato articolato, domandato e dedotto circa la stessa, fuoriesce necessariamente dall’attenzione e dallo scrutinio di questa Corte siccome fatto che non spiega, ratione temporis, alcuna circostanza di rilievo disciplinare.

Altro è, invece, per la competizione del giorno 14 maggio 2022 a Santena: anche qui le risultanze obbiettive appaiono chiare ed incontrovertibili, tanto quanto paiono nella sostanza poco intelligibili e credibili le giustificazioni fornite dal reclamante che peraltro alla fine della sua audizione ha ammesso (con comportamento sostanzialmente confessorio) “esserci stato un pasticcio” all’atto della sua iscrizione a questa gara.

Certamente il 14 maggio 2022 Sanetti, tesserato FCI dal 9 febbraio 2022, partecipò alla gara, benché nulla gli vietasse di farlo con la tessera da poco rilasciatagli da questa Federazione, con un altro, differente titolo.

Tanto basta a riscontrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, e quindi ben oltre il criterio di giudizio preteso dalla giustizia sportiva, il compimento del fatto disciplinarmente rilevante contestatogli dalla Procura Federale.

Inutile rimarcare qui la importanza del rispetto delle regole del gioco e di tutte le regole disciplinari e sportive, tanto più in capo a chi non è solo un (valente) atleta ma riveste pure il ruolo di Presidente di una società sportiva dilettantistica.

In tale senso, oltre ovviamente al dolo, neppure la colpa appare in ogni caso accettabile, essendo in ogni caso esigibile in capo ad ogni tesserato un comportamento pienamente conforme al sistema delle regole sportive e federali, tanto più che consta che questo sistema federale sia concretamente strutturato in modo da fornire utilmente ai propri tesserati ogni consiglio ed eventuale delucidazione in caso di dubbi, cosa che nella fattispecie consta essersi ampiamente verificata, sia pure post factum.

Ogni tesserato è quindi (e deve esserlo) responsabile del proprio agire e ogni tesserato deve essere attento ed attivo nel rispetto delle regole tutte; si tratta di un onere non derogabile e parimenti non delegabile. Diversamente, come correttamente esposto dalla Procura Federale in sede di discussione: imputet sibi.

Trattamento sanzionatorio

La estraneità alla violazione disciplinare dei fatti di cui alla gara del 6 febbraio impone una rideterminazione della sanzione in senso più mite, fermo restando il giudizio di riconoscimento della sussistenza della responsabilità disciplinare in capo al Sanetti per il residuo fatto come sopra esposto.

Questa Corte ritiene quindi adeguata al caso concreto la sanzione di mesi 3 di sospensione (e quindi sino a tutto il 9 febbraio 2023) congiunta a quella della ammenda di € 400,00.

A tanto si è pervenuti, tenuto conto anche dell’atteggiamento processuale del Sanetti, in questo grado attivo, presente ed interessato e della sostanziale -per quanto non esplicita- ammissione circa la consapevolezza che il giorno 14 maggio 2022 si fosse integrata una violazione del regolamento federale in punto doppio tesseramento.

PQM

La Corte Federale di Appello della Federazione Ciclistica Italiana, Prima Sezione

VISTO il reclamo depositato dal Sig. Bruno Sanetti in data 22/11/22; 

VISTO l’art. 45 co. 8 reg. di giustizia e disciplina dispone come segue:

definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1/22 appello in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale Federale sez. I con comunicato del 06/22 del 09/11/22 sul reclamo presentato dal solo Sig. Bruno Sanetti applica la sanzione della sospensione di mesi tre (fino al 09/02/23) ed euro 400,00 di ammenda.

Conferma nel resto il provvedimento gravato.

19 dicembre 2022

 

Il Presidente

Avv. Carlo Carpanelli

 

I componenti

Prof. Avv. Angela Busacca

Avv. Alessandro Magni

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Federciclismo

Federazione Ciclistica Italiana

Sezione 1- procedimento RG 1/22

Comunicato N. 1 del 19/12/22

 

Fatto e svolgimento del procedimento

 

Con procedimento iscritto al numero 5/22 RG Trib. la Procura Federale ha contestato al Sig.Bruno Sanetti la violazione dell’art.1 (commi 1 e 2) del Regolamento di Giustizia FCI in relazione ed in violazione dell’art.5 (commi 1 e 3) del regolamento SAN FCI poiché lo stesso si tesserava per la stagione agonistica 2022, sia presso la FCI, quale atleta della Sanetti Sport Sys, codice società A244652, sia presso l’E.P. CSI; la condotta contestata emergeva dalla circostanza della partecipazione alle seguenti gare: il 6/2/22 alla Gran Fondo di Loano sotto l’egida ACSI; il 14/5/22 alla Gara Santena aspetta il Giro sotto l’egida ACSI dopo essersi registrato con tessera ACSI 9709797; il 18-18/6/2022 ai Campionati Italiani su Strada di Monte Urano dopo essersi iscritto e registrato con tessera atleta FCI A254355.

 

All’udienza, ritualmente convocata presso la Sede Federale per il giorno 9/11/22 ad ore 11,00 il deferito non era presente né di persona né da remoto, benché ritualmente convocato e più volte contattato all’utenza telefonica dallo stesso in atti indicata.

 

All’udienza, la Procura Federale, affermando la evidenza delle risultanze acquisite agli atti e quindi la responsabilità disciplinare del Sanetti domandava la irrogazione a carico del deferito delle sanzioni della sospensione per mesi 4 congiunta alla ammenda di Euro 500,00.

 

Il Tribunale Federale riteneva quindi raggiunta, allo stato degli atti, la prova della responsabilità del deferito, ricavandola dalle evidenze documentali in atti e traendola a contrariis dalle produzioni documentali dello stesso Sanetti che, anziché sgravare la sua posizione, avrebbero invece dato forza alla tesi accusatoria.

 

Il reclamo

 

Bruno Sanetti ha tempestivamente reclamato la decisione del Tribunale con un proprio scritto, accompagnato da una cospicua serie di allegazioni documentali non prodotte in primo grado e di cui diremo infra, domandando la riforma della decisione.

Nessuna tempestiva impugnazione risulta invece pervenuta per la Società di appartenenza del Sanetti, anch’essa sanzionata dal Tribunale a titolo di responsabilità oggettiva.

 

La Corte adìta fissava per la discussione l’udienza via Teams del giorno 19/12/22 ore 15,00 cui partecipavano tutte le parti ivi compreso il reclamante.

Dopo una ampia fase di discussione e contraddittorio ordinata e repliche, le parti concludevano come da verbale del Segretario.

 

Motivi della decisione.

 

Il reclamo è parzialmente fondato secondo quanto segue.

 

Preliminarmente appare opportuno decidere in relazione alla eccezione sollevata dalla Procura Federale di inammissibilità/inutilizzabilità dei documenti nuovi allegati dal reclamante al gravame dallo stesso interposto, sebbene come vedremo, questa Corte Federale ha assunto la propria decisione di riforma parziale sulle sole risultanze di cui agli atti di indagine e di cui ai libelli ed ai documenti facenti parte del giudizio di primo grado.

Questa Corte ritiene i documenti nuovi prodotti dal Sanetti con il reclamo (per quanto non concretamente rilevanti ai fini del decidere nulla di diverso apportando alla cognizione) senz’altro ammissibili dal momento che, se è vero che il processo sportivo mutua, in caso di lacuna, le proprie regole processuali dal codice di procedura civile (come indicato dall’art. 2 comma 6 CGS CONI, art. 4 comma 6 Regolamento di Giustizia FCI), è altrettanto vero che, conformemente a quanto deciso da questa stessa Corte Federale, II sezione, decisione 3/22 ed in conformità a quanto insegnato dal Collegio di Garanzia per lo Sport con Decisione n. 15 del 14 febbraio 2017: “…vale la pena ricordare che, a mente dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori”.

 

Venendo al merito della vicenda oggetto della (limitata) cognizione di questa Corte, risultando la sola impugnazione da parte del Sig. Bruno Sanetti e non della ASD pure attinta dalla sanzione da parte del Tribunale, si osserva quanto segue.

La audizione del reclamante in appello, che ha sostanzialmente ammesso “esservi stato un pasticcio” quanto alla sua iscrizione alla gara di Santena del 14/5/2022, ha apportato un elemento che questa Corte ha ritenuto significativo nonché riscontrato (nell’esercizio dei poteri officiosi) dagli archivi federali.

Sanetti risulta avere infatti domandato il tesseramento alla FCI in data 8 febbraio 2022 e detto tesseramento risulta essere stato formalizzato in data 9 febbraio 2022 (dato documentale).

Dagli archivi federali l’ultimo precedente tesseramento del Sanetti risulta scaduto al 31 dicembre 2017, non più domandato di rinnovo dallo stesso sino all’8 febbraio 2022.

Trattasi di risultanza documentale ed oggettiva.

Ne consegue che, fuori di dubbio, risulta che il giorno 6 febbraio 2022 il Sig.Bruno Sanetti non era (ancora) tesserato per la FCI.

Da ciò consegue (e non potrebbe essere diversamente) che la partecipazione del Sanetti alla gara del 6 febbraio 2022 e tutto ciò che è stato articolato, domandato e dedotto circa la stessa, fuoriesce necessariamente dall’attenzione e dallo scrutinio di questa Corte siccome fatto che non spiega, ratione temporis, alcuna circostanza di rilievo disciplinare.

Altro è, invece, per la competizione del giorno 14 maggio 2022 a Santena: anche qui le risultanze obbiettive appaiono chiare ed incontrovertibili, tanto quanto paiono nella sostanza poco intelligibili e credibili le giustificazioni fornite dal reclamante che peraltro alla fine della sua audizione ha ammesso (con comportamento sostanzialmente confessorio) “esserci stato un pasticcio” all’atto della sua iscrizione a questa gara.

Certamente il 14 maggio 2022 Sanetti, tesserato FCI dal 9 febbraio 2022, partecipò alla gara, benché nulla gli vietasse di farlo con la tessera da poco rilasciatagli da questa Federazione, con un altro, differente titolo.

Tanto basta a riscontrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, e quindi ben oltre il criterio di giudizio preteso dalla giustizia sportiva, il compimento del fatto disciplinarmente rilevante contestatogli dalla Procura Federale.

Inutile rimarcare qui la importanza del rispetto delle regole del gioco e di tutte le regole disciplinari e sportive, tanto più in capo a chi non è solo un (valente) atleta ma riveste pure il ruolo di Presidente di una società sportiva dilettantistica.

In tale senso, oltre ovviamente al dolo, neppure la colpa appare in ogni caso accettabile, essendo in ogni caso esigibile in capo ad ogni tesserato un comportamento pienamente conforme al sistema delle regole sportive e federali, tanto più che consta che questo sistema federale sia concretamente strutturato in modo da fornire utilmente ai propri tesserati ogni consiglio ed eventuale delucidazione in caso di dubbi, cosa che nella fattispecie consta essersi ampiamente verificata, sia pure post factum.

Ogni tesserato è quindi (e deve esserlo) responsabile del proprio agire e ogni tesserato deve essere attento ed attivo nel rispetto delle regole tutte; si tratta di un onere non derogabile e parimenti non delegabile. Diversamente, come correttamente esposto dalla Procura Federale in sede di discussione: imputet sibi.

Trattamento sanzionatorio

La estraneità alla violazione disciplinare dei fatti di cui alla gara del 6 febbraio impone una rideterminazione della sanzione in senso più mite, fermo restando il giudizio di riconoscimento della sussistenza della responsabilità disciplinare in capo al Sanetti per il residuo fatto come sopra esposto.

Questa Corte ritiene quindi adeguata al caso concreto la sanzione di mesi 3 di sospensione (e quindi sino a tutto il 9 febbraio 2023) congiunta a quella della ammenda di € 400,00.

A tanto si è pervenuti, tenuto conto anche dell’atteggiamento processuale del Sanetti, in questo grado attivo, presente ed interessato e della sostanziale -per quanto non esplicita- ammissione circa la consapevolezza che il giorno 14 maggio 2022 si fosse integrata una violazione del regolamento federale in punto doppio tesseramento.

PQM

La Corte Federale di Appello della Federazione Ciclistica Italiana, Prima Sezione

VISTO il reclamo depositato dal Sig. Bruno Sanetti in data 22/11/22; 

VISTO l’art. 45 co. 8 reg. di giustizia e disciplina dispone come segue:

definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1/22 appello in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale Federale sez. I con comunicato del 06/22 del 09/11/22 sul reclamo presentato dal solo Sig. Bruno Sanetti applica la sanzione della sospensione di mesi tre (fino al 09/02/23) ed euro 400,00 di ammenda.

Conferma nel resto il provvedimento gravato.

19 dicembre 2022

 

Il Presidente

Avv. Carlo Carpanelli

 

I componenti

Prof. Avv. Angela Busacca

Avv. Alessandro Magni